Civile

Tuesday 28 June 2005

I tassi usurari del periodo luglio-settembre 2005 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 giugno 2005

I tassi usurari del periodo luglio-settembre 2005

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE DECRETO 15 giugno 2005 (GU n. 145 del
24-6-2005)

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2005.
Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2005 (legge 7
marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V

del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l’art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni,
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e
dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16
settembre 2004, recante la

«classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto
del 17 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2005
e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia e
all’Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1°
gennaio 2005 – 31 marzo 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto
dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell’8 gennaio 2003) e dall’Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del
medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi
dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e
dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° gennaio 2005 – 31 marzo
2005 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di
riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura
sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale
di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n.
24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
l’indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e
dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari
secondo le modalita’ indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i
casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in
data 12 maggio 1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo n.
29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine
alla delimitazione dell’ambito di responsabilita’
del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale
direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996,
rientra nell’ambito di responsabilita’ del vertice
amministrativo;

Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2005 – 31
marzo 2005, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della
commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media
della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e’
riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in
vigore il 1° luglio 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
settembre 2005, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella
tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta’.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari
finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al
pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari
finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle

«istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge
sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi procedono per il trimestre l°
aprile 2005 – 30 giugno 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti
per i casi di ritardato pagamento.

L’indagine statistica condotta a fini
conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato
che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e’ mediamente pari a 2,1
punti percentuali.

Il presente decreto sara’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005 Il capo della
direzione: Maresca

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta
a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza
trimestrale i tassi effettivi globali medi,
comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse
col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito
le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia
e all’Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna
categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni
censite nel trimestre di riferimento. Essa e’ condotta per classi di importo;

limitatamente a talune categorie e’ data rilevanza
alla durata, all’esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non
sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu’ di
provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito
personale», «credito finalizzato»,

«leasing», «mutuo», «altri
finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi
rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e’ adottato un indicatore del costo del credito analogo
al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le
«aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving
e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di
portafoglio commerciale» e il «factoring» – i cui
tassi sono continuamente sottoposti a revisione –
vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel
trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto
non e’ compresa nel calcolo del tasso ed e’ oggetto di autonoma
rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l’intero
sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi
agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106
del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria.
Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute
nell’universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta
degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e
riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di
stratificazione dei dati, il numero di operazioni
rilevate viene esteso all’intero universo attraverso l’utilizzo di coefficienti
di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita’
degli strati nell’universo e quella degli strati del campione.

La Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati
omogenei al fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione.
Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneita’ delle operazioni evidenziata dalle forme
tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella – che e’ stata definita
sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi – e’ composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.

Le classi di importo
riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle
operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo
scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe
di importo e’ contenuto.

I mercati nei quali operano le banche
e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita’ delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita’, alcune categorie di operazioni
sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della
segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella differiscono
da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi
armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi,
orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste
rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con
l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono
alle operazioni di finanziamento di importo superiore
a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge,
i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione
alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo
successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa
riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema
determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della meta’, cosi’ come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il
quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione
statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti
contrattualmente. Alla rilevazione e’ stato interessato un campione di banche e
di societa’ finanziarie individuato
sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie
istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre
del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni
previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della
maggiorazione percentuale media e’ stato posto a confronto con il tasso medio
rilevato.

kk

CATEGORIE DI OPERAZIONI

CLASSI DI IMPORTO

in unità di euro

TASSI MEDI

(su base annua)

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
(1)

fino a 5.000

12.63

oltre 5.000

9.52

ANTICIPI, SCONTI
COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)

fino a 5.000

6.57

oltre 5.000

5.65

FACTORING (3)

fino a 50.000

5.68

oltre 50.000

5.16

CREDITI PERSONALI E ALTRI
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)

9.90

ANTICIPI, SCONTI
COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI
INTERMEDIARI NON BANCARI (5)

fino a 5.000

17.67

oltre 5.000

12.77

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
DELLO STIPENDIO (6)

fino a 5.000

21.01

oltre 5.000

11.73

LEASING

fino a 5.000

11.90

oltre 5.000 fino a 25.000

8.51

oltre 25.000 fino a 50.000

7.16

oltre 50.000

5.35

CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO
RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)

fino a 1.500

16.64

oltre 1.500 fino a 5.000

15.87

oltre 5.000

10.48

MUTUI CON GARANZIA REALE:

– A TASSO FISSO

5.16

– A TASSO VARIABILE

3.86

AVVERTENZA: AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART.
2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO
ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.(*)