Penale

Saturday 24 July 2004

I requisiti della delega di funzioni per l’ esenzione dalle responsabilità penali.

I requisiti della delega di funzioni per lesenzione dalle responsabilità penali.

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 13 maggio-11 giugno 2004 n. 26390

Presidente Savignano Relatore Grillo

Pm Albano ricorrente Deut ed altro

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava sostanzialmente (convertendo solo la pena detentiva inflitta in quella pecuniaria corrispondente) la sentenza 14 gennaio 2002 del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con la quale Deut Roberto e Torrente Marco rispettivamente amministratore e consigliere delegato della Teleservice srl, svolgente attività di incisione chimica di lastre e pellicole di rame- erano stati condannati alla pena di mesi 1 giorni di arresto e lire 30.000.000 di ammenda ciascuno in ordine alle contravvenzioni, ritenute in continuazione, di cui allarticolo 59, commi 1 e 5, D.Lgs 152/1999, accertate il 18 gennaio 2000 (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in assenza della prescritta autorizzazione e con superamento dei valori limite consentiti relativamente al parametro rame).

Avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, con distinti atti di impugnazioni aventi il medesimo contenuto, deducendo: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in relazione allesistenza di delega di funzione (articolo 606, comma 1, lett. e, Cpp), avendo la Corte distrettuale escluso lesistenza della detta delega, peraltro rilasciata ad un socio della Teleservice srl, solo perché non avente forma scritta; 2) inosservanza o erronea applicazione dellarticolo 59, comma 5, Allegato 5, D.Lgs 152/99 (articolo 606, comma 1, lettera b, Cpp) giacché i risultati delle analisi delle acque non potevano essere utilizzati ai fini della decisione, non essendo rappresentativo il campionamento dei reflui con prelievo istantaneo, come eseguito, come eseguito nel caso di specie, in luogo del prelevamento di un campione medio nellarco di tre ore.

Allodierna udienza il Pm conclude come riportato in epigrafe.

I ricorsi non meritano accoglimento.

I prevenuti non contestano la sussistenza del fatto-reato di scarico di reflui industriali in assenza della prescritta autorizzazione, ma si limitano con la prima censura a protestare la loro innocenza, in ordine ad entrambe le contravvenzioni ad essi ascritte, perché le funzioni relative al controllo dei reflui della produzione, e quindi del rispetto della normativa antinquinamento, erano state di fatto delegate ad altro socio (tale Tromba) della ditta Teleservice.

Rileva il Collegio che la doglianza è stata proposta negli stessi termini in sede di appello ed i giudici distrettuali lhanno ritenuta infondata con motivazione corretta e logica, in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte Suprema in tema di delega di funzioni. Invero, pur prescindendo dal requisito della forma scritta della delega, richiesto tuttavia dalla giurisprudenza dominante (tra tante: Cassazione, Sezione terza, 3 dicembre 1999, n. 422, Natali; contra: Sezione terza, 13 marzo 2003, n. 22931, Conci), è pacifico che, in tema di responsabilità penale allinterno di un ente collettivo, la delega di funzioni, perché possa considerarsi liberatoria di chi ne abbia la rappresentanza e gestione, deve avere comunque forma espressa e contenuto chiaro, deve garantire al delegato completa autonomia decisionale e capacità di spesa e deve essere attribuita a persona professionalmente idonea; requisiti questi la cui sussistenza, è ovvio, deve essere giudizialmente dimostrata da chi la deduce.

Nel caso di specie, però, nulla di tutto ciò è stato provato dalla difesa, per cui la doglianza è infondata. Peraltro non è credibile, relativamente alla prima delle due contravvenzioni de quibus, che i prevenuti, rispettivamente amministratore e consigliere delegato dalla Teleservice, ignorassero che lo stabilimento era sprovvisto della prescritta autorizzazione allo scarico.

In ordine alla seconda censura, anchessa oggetto dei motivi di appello, il Collegio ritiene del tutto corrette ed esaurienti le argomentazioni sul punto della sentenza impugnata, assolutamente conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale (tra tante: Cassazione, Sezione terza, 17 dicembre 1999, n. 1773, Calvo), per cui alle stesse rinvia.

È solo il caso di aggiungere che, con decisione depositata dopo la gravata pronuncia, questa Corte (Sezione terza, 14 maggio-5 agosto 2003, n. 32996, Lazzeroni), ha nuovamente ribadito che in tema di controllo dei reflui degli scarichi il metodo di campionamento è regolamentato da una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, riferito ad un campione medio rilevato nellarco di tre ore, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nellautorizzazione allo scarico, delle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta allautorità amministrativa di controllo, nonché in sede processuale al giudice penale.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha indicato analiticamente le ragioni di evidente logicità per le quali, trattandosi di scarico non continuo, il prelievo istantaneo era il più adatto a rappresentare lo scarico stesso nella sua effettiva composizione chimica.

Ne discende linfondatezza delle censure sulla non regolarità del prelievo e dunque sulla inutilizzabilità delle analisi effettuate sul campione prelevato.

Il parametro rame, indicato al n. 21 della tabella 3 dellAllegato 5 al D.Lgs 152/99, richiamato dallarticolo 59, comma 5, di detto decreto, non deve superare negli scarichi in pubbliche fognature il valore di 0,4 milligrammi per litro; nella fattispecie in esame, le analisi hanno accertato un valore dieci volte e mezzo superiore al prescritto limite (4,7 mg/lt).

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.