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Tuesday 19 April 2005

I rapporti tra valutazione della moralità professionale e partecipazione ad una gara d’ appalto

I rapporti tra valutazione della moralità professionale e partecipazione ad una gara dappalto

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, sentenza n. 1240/2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

– SEZIONE II –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1561/2004, proposto da

SOC C.A.P. – Cooperativa Autotrasporti Pratese e A.T.I.

rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Santoro e Riccardo Farnetani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via dei Conti n. 3;

c o n t r o

COMUNE DI IMPRUNETA ( PROV. DI FIRENZE)

costituitasi in giudizio, rappresentato e difeso dallAvv. Maria Giulia Giannoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;

e nei confronti di

Ditta X.

costituitasi in giudizio, ANCHE RICORRENTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dallAvv. Piera Tonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via dei Servi n. 38;

per lannullamento

– della determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 382 del 07.06.04 con il quale veniva affidato il servizio di trasporto scolastico comunale per un periodo di tre anni alla ditta individuale X di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente dei verbali della Commissione di gara 17.05.04 e 29.03.04 e del contratto di affidamento in data 28.6.2004 per atto rogato dal Segretario Generale – Direttore Generale del Comune di rep. 3928.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 GENNAIO 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti F. Farnetani, L. Gracili per M. Giannoni e Tonelli Piera;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorso espone quanto segue.

Con bando del 17.2.2004 il Comune di Impruneta indisse una gara per pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale per il periodo 1.3.2004 – 28.2.2007.

Presentarono offerta due imprese ed l’A.T.I. ricorrente. Nella seduta del 29.3.2004 il servizio fu provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Individuale X di S. Angelo dei Lombardi.

Il Comune di Impruneta procedette poi alla verifica delle dichiarazioni allegate all’offerta e, con nota 29.4.2004, invitò l’impresa aggiudicataria a fornire la necessaria documentazione.

La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria di gara, chiedeva documenti sul possesso dei requisiti dellaggiudicataria.

Con nota in data 29.4.2004 il Comune avviava un controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta X ai sensi degli art. 46, 47 e 71 del dpr n. 445/2000; la ditta rispondeva esibendo i certificati del casellario e dei carichi pendenti, recanti la dicitura “nulla”.

Avverso la aggiudicazione del servizio alla ditta X, la società C.A.P. ha adito questo Tribunale (con atto notificato in data 20.7.04), domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:

– Violazione e falsa applicazione del bando di gara, e segnatamente del punto 15. Condizioni e prescrizioni, nonché dello schema di istanza di ammissione costituente parte integrante del bando;

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 157 del 17.3.1995;

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 46. 47 e 71 del D.P0.R. n. 445/2000;

– Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Successivamente il dirigente del Comune ha affidato il servizio (delib. n. 382 del 7.6.04) ed avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto un motivo aggiunto (atto notificato alle controparti il 16.9.2004 e depositato il 25.9.04).

A sostegno di tali deduzioni principali ed aggiuntive sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.

Si sono costituite in giudizio lAmministrazione e l’impresa controinteressata, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Con atto notificato e depositato in data 25.11.04, la ditta aggiudicataria ha altresì proposto ricorso incidentale, deducendo a motivo la violazione del bando di gara, per i profili ivi specificati (ammissione alla gara della impresa ricorrente nonostante la falsa dichiarazione su possesso di automezzo debitamente autorizzato alla circolazione).

Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dellistanza cautelare il Tribunale ha accolto listanza di sospensione del provvedimento impugnato (ord. n. 1078/2004).

La ricorrente e la controinteressata hanno riassunto in varie memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

DIRITTO

– Precede la trattazione del merito del ricorso principale lesame del ricorso incidentale proposto dalla aggiudicataria ditta X, (che deduce la carenza in capo alla ricorrente del requisito in fatto specificato), il quale, se fondato, renderebbe carente di interesse al ricorso principale da parte della società CAP (non avendo in tal caso titolo a partecipare alla procedura conclusasi con la censurata aggiudicazione); il ricorso è tuttavia tardivo.

Prescrive lart. 37 del t.u. n. 1054 del 1924 che il termine per la proposizione del ricorso incidentale è di trenta giorni dalla scadenza di quello del deposito del ricorso principale; poiché questo scadeva a sua volta il 19 settembre 2004 (essendo stato il ricorso principale notificato il 20.7.04 ed applicandosi la sospensione feriale ed il dimezzamento del termine di deposito ordinario di trenta giorni, a sensi ai dellart.23 bis, commi primo e secondo, della legge n. 1034/71, introdotti dallart. 4 della legge n. 205/2000), il ricorso incidentale doveva essere notificato entro il 19 ottobre 2004, mentre nel caso in esame è stato proposto con notifica in data 25 novembre 2004.

– Passando allesame del ricorso principale, il primo ordine di censure lamenta, quale unico motivo di legittimità, il fatto che il titolare della ditta aggiudicataria sia stato condannato per reato attinente la moralità professionale e che pertanto, in base al punto 15 del bando di gara, la ditta individuale X. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura; nel motivo aggiunto la società CAP deduce altresì la violazione del bando di gara ove preclude laggiudicazione per dichiarazioni mendaci in sede di offerta, per avere nella specie taciuto, in sede di autocertificazione, sulla menzionata condanna).

Il Collegio ritiene fondata la censura di violazione dellart.12 del decreto leg.vo n. 157 del 1995 e che stabilisce lapplicabilità anche ai servizi di trasporto delle disposizioni dellart. 11 deL decreto leg.vo n.358/1992, ove si prevede (fra le altre ipotesi) lesclusione dalle procedure di quei soggetti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale. E’ innanzi tutto pacifico in atti (per ammissione dello stesso ricorrente, per irrilevanza dei certificati negativi rilasciati non a richiesta di pubblica amministrazione e per accertamento della stessa amministrazione nella nota n. 9925 del 29/4/04) che il ricorrente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Il Collegio è chiamato dunque a verificare se tale fatto, alla stregua della legge invocata dalla ricorrente, consentiva la partecipazione della ditta X alla procedura in argomento. A tale questione deve darsi esito negativo.

Il riferirsi della norma alla incidenza del reato sulla moralità professionale comporta che nel procedere alle valutazioni di propria competenza lAmministrazione appaltante faccia stretto riferimento non solo alla astratta tipologia dellattività svolta ma anche alle circostanze e modalità del suo svolgimento; ma proprio in forza di tale principio, nella fattispecie in esame il Collegio ravvisa una rilevante attinenza tra il reato in questione (guida in stato di ebbrezza) e lattività professionale svolta dal titolare di un impresa individuale di trasporto, poiché non sembra revocabile in dubbio, anche in ragione dellinteresse dellAmministrazione alla migliore scelta ed al migliore esecuzione del servizio, la necessità di escludere che la conduzione di mezzi proprio nel caso di ditta individuale di trasporto di persone (ed in particolare di bambini che si rechino a scuola) sia affidata a persona che sia pure episodicamente risulti essere stata sanzionata per la citata fattispecie delittuosa.

La incidenza sulla moralità professionale , in altri termini, comporta un giudizio sulla condotta dellimprenditore individuale in rapporto alla specifica professionalità richiesta e con cui lattività deve e potrà essere svolta, risolvendosi in tal modo anche in una valutazione in tema di diligenza professionale, che appare certo più rischiosa per linteresse pubblico affermare ove (come nel caso che ci occupa) la scelta ricada su persone la cui condotta di veicoli è stata sanzionata per la specifica ragione sopra evidenziata.

Se dunque proprio il considerare la norma “qualsiasi” reato lascia allAmministrazione un’ampia discrezionalità valutativa e di apprezzamento delle singole fattispecie, di talché correttamente si afferma che non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, le scelte debbono essere compiute nel prevalente interesse pubblico con specifico riguardo allattività professionale svolta dai concorrenti e proprio in rapporto al carattere peculiare della fattispecie violata (principi affermato sia da CDS, V, n. 2129/2003 che da CDS, V, n. 1660/2004).

Sotto tale aspetto laffidamento del servizio de quo allimpresa X non è conforme allart. 12 del citato Decreto e, conclusivamente, il ricorso contro lo stesso deve essere accolto, con conseguente annullamento dellaggiudicazione impugnata e caducazione degli successivi atti della procedura (ivi compreso il contratto).

– La sufficiente complessità delle questioni trattate consente di disporre

la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe

– dichiara irricevibile il ricorso incidentale;

– ACCOGLIE il ricorso principale e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione del servizio con conseguente inefficacia del contratto;

– spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con lintervento dei signori:

GIUSEPPE PETRUZZELLI – Presidente

RAFFAELE POTENZA – Consigliere, est.

STEFANO TOSCHEI – Primo referendario

Depositata in Segreteria il 17 marzo 2005.