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Wednesday 22 January 2003

I rapporti tra concessione edilizia e nulla osta ambientale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 14 gennaio 2003 n. 87

I rapporti tra concessione edilizia e nulla osta ambientale.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V Sentenza 14 gennaio 2003 n. 87 – Pres. Elefante, Est. Deodato – Comune di Ostuni (Avv. P. Quinto) c. La Pineta s.r.l. (Avv. G. Spata) – (conferma T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce, 7 luglio 2000, n. 3140).

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Puglia, Sez. di Lecce, La Pineta s.r.l. denunciava lillegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ostuni in ordine alla propria diffida, in data 20.11.1998, intesa ad ottenere il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, richieste con istanza del 24.3.1992, in esecuzione della decisione del Presidente della Repubblica del 10.3.1998 con cui, in accoglimento del ricorso straordinario proposto dalla società ricorrente, erano stati annullati i dinieghi di sanatoria opposti dallEnte resistente alla predetta domanda.

Contestualmente allaccertamento dellillegittimità del silenzio-rifiuto, La Pineta s.r.l. domandava la declaratoria della spettanza a sé dellassenso alle concessioni edilizie di cui allistanza del 24.3.92 e la condanna dellAmministrazione Comunale al risarcimento dei danni.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Ostuni.

Con ordinanza n.222/99 il T.A.R. concedeva la misura cautelare richiesta dalla ricorrente e con successivo provvedimento camerale del 15.7.99, preso atto della persistente inottemperanza dellAmministrazione al primo ordine giurisdizionale, nominava un Commissario ad acta che provvedeva a rilasciare alla ricorrente la concessione in sanatoria per le opere realizzate sui lotti G19 e G20 e la concessione per i lavori di completamento, a condizione della previa acquisizione dellautorizzazione prevista dallart.151 del Decreto Legislativo n.490 del 1999.

Con la decisione n.3140/2000 in data 7.6/7.7.2000 il T.A.R. accoglieva tutte le domande proposte dalla ricorrente e, per leffetto, dichiarava lillegittimità del silenzio-rifiuto, confermava definitivamente i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta, accertava la spettanza alla società istante delle concessioni edilizie richieste con la domanda del 24.3.92 e condannava il Comune di Ostuni al risarcimento dei danni patiti dalla società La Pineta in conseguenza dellillegittima inibizione, per il tempo di circa otto anni, dellesercizio dello jus aedificandi, stabilendo, al contempo, i criteri per la determinazione del quantum ai sensi dellart.35 D. Lgs. n.80/1998.

Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Ostuni, contestando la correttezza della statuizione impugnata relativamente al capo confermativo dei provvedimenti adottati dal Commissario ad acta ed a quello di condanna al risarcimento dei danni e domandandone lannullamento.

Resisteva La Pineta, rilevando linfondatezza, in fatto ed in diritto, dellappello ed invocandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Prima di procedere alla disamina delle singole questioni sollevate con il ricorso appare opportuno ribadire che, con la decisione appellata, è stata accertata lillegittimità del silenzio-rifiuto, sono stati confermati i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta, nominato per lattuazione dellordinanza cautelare, è stata dichiarata la spettanza a “La Pineta s.r.l.” delle concessioni edilizie richieste con istanza del 24.3.1992 ed è stato condannato il Comune di Ostuni al risarcimento dei danni patiti dalla società ricorrente in conseguenza dellillecita inibizione dellesercizio del suo diritto a costruire, secondo i criteri di determinazione del quantum debeatur contestualmente stabiliti ai sensi dellart.35 D. Lgs. n.80/98.

Come si vede, la statuizione impugnata si compone di diversi capi che, per la diversità dei presupposti accertamenti e del relativo contenuto dispositivo, vanno giudicati tra loro autonomi ai fini della definizione della materia controversa nel giudizio dappello.

Chiarita, infatti, lindipendenza delle distinte statuizioni contenute nella sentenza appellata, occorre rilevare che il capo della decisione relativo allaccertata illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dallAmministrazione allistanza presentata da “La Pineta” in data 24.3.92 non è stato specificamente impugnato dallEnte ricorrente e che, quindi, lo stesso deve intendersi passato in giudicato ai sensi dellart.329 II comma c.p.c., per acquiescenza parziale.

Le medesime considerazioni possono essere svolte con riguardo allaccertamento relativo alla spettanza delle concessioni edilizie sotto il profilo della compatibilità urbanistica dei progetti originariamente sottoposti allapprovazione comunale (e successivamente rifiutata con provvedimenti definitivamente annullati).

Rileva, al riguardo, il Collegio che, nel caso di contestuale pronuncia su più domande che, ancorchè connesse, presentano una valenza sostanziale autonoma e risultano, perciò, fondate su censure od argomenti tra loro indipendenti, il principio del limitato effetto devolutivo dellappello (tantum devolutum quantum appellatum) esige che con latto di impugnazione vengano specificamente criticate tutte le parti della decisione riferibili alle questioni relative ad ognuna delle domande e che lomessa esplicita contestazione con lappello di uno o più capi implica, in applicazione del II comma dellart.329 c.p.c., lacquiescenza alle parti non impugnate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 1999, n.1434).

Posto, pertanto, che, nel caso di specie, le questioni della illegittimità del silenzio-rifiuto e della spettanza dei titoli edilizi, sotto il profilo della compatibilità urbanistica dei relativi progetti, si appalesano del tutto indipendenti dalle contestazioni rivolte contro il capo della conferma dei provvedimenti del Commissario ad acta e contro quello di condanna al risarcimento dei danni e che, nei riguardi delle parti della motivazione con cui il silenzio è stato giudicato illegittimo e le concessioni edilizie sono state ritenute atti dovuti, in quanto compatibili con il P.R.G., non risulta formulata alcuna specifica critica nellatto di appello, gli anzidetti capi della decisione impugnata devono ritenersi passati in giudicato o, comunque, estranei al thema decidendum dellappello, circoscritto, come noto, alla cognizione delle questioni dedotte dallappellante mediante lenunciazione di specifici motivi (Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2001, n.4077).

Nellatto di appello vengono, invece, specificamente criticate le statuizioni relative ai provvedimenti adottati dal Commissario ad acta nella fase cautelare del giudizio di primo grado ed alla pretesa risarcitoria formulata da “La Pineta”.

2.- Il primo capo della decisione investito dallimpugnazione viene criticato sia con riferimento alla dedotta inammissibilità dellesecuzione dellordinanza cautelare con le forme del giudizio di ottemperanza sia con riguardo alla contestata legittimità delle determinazioni attuative assunte dal Commissario ad acta.

2.1- Sotto il primo profilo, il Comune appellante lamenta lirritualità della nomina del Commissario ad acta per lesecuzione dellordinanza cautelare e della successiva conferma, con la sentenza, dei provvedimenti da quello adottati, sostenendo che la possibilità di procedere allattuazione delle ordinanze cautelari, rimaste ineseguite, con le modalità stabilite dallart. 27 c. 1 numero 4) del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 è stata introdotta nellordinamento dallart. 3 L. 21 luglio 2000, n.205, che ha modificato lart.21 c.14 L. n.1034/71, e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza qui appellata, con la conseguenza che al momento delladozione degli atti controversi difettava qualsiasi disposizione normativa che autorizzasse lutilizzo del peculiare strumento di tutela in questione.

La doglianza è infondata.

Lammissibilità delladozione da parte del Giudice Amministrativo di provvedimenti propulsivi che assicurino lattuazione dellordinanza di sospensione e, quindi, la produzione dei connessi effetti satisfattivi, ancorchè in via interinale, dellinteresse azionato era stata, infatti, riconosciuta ed affermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, ord. n.2167 del 16 novembre 1999) anche prima che la riforma processuale del 2000 estendesse espressamente alla fase cautelare la tutela esecutiva del giudizio di ottemperanza.

2.2- Il Comune ricorrente contesta, comunque, anche il merito delle determinazioni assunte dal Commissario ad acta assumendo, in particolare, lillegittimità del rilascio della concessione relativa alla realizzazione dei lavori di completamento, in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica ed a condizione del conseguimento di tale assenso.

Il motivo è infondato e va disatteso.

Deve, anzitutto, rilevarsi, in fatto, che il nulla osta di cui allart.151 D. Lgs. n.490/99 è stato rilasciato dal dirigente del settore urbanistico della Regione Puglia con delibera n.151 del 22 maggio 2000 (e cioè quattro giorni dopo ladozione da parte del Commissario ad acta della concessione edilizia nella specie contestata) e che con nota n.15545/00 dell8 giugno 2000 la Soprintendenza per i beni ambientali della Puglia ha comunicato di non aver rilevato nel progetto alcun elemento che potesse indurla ad annullare lassenso paesaggistico regionale.

Da tali risultanze documentali emerge, dunque, che, nel caso di specie, lautorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dellinizio dellattività edilizia assentita e che, quindi, non si discute della validità di un assenso a costruire sprovvisto, in assoluto, del nulla osta ambientale ma solo della necessità che il secondo titolo sia conseguito preventivamente al rilascio del primo provvedimento, pena lillegittimità di questultimo.

Tale tesi non appare condivisibile.

E stato, infatti, affermato, con orientamento qui condiviso, che il provvedimento relativo alla concessione edilizia e quello relativo al nulla osta ambientale sono tra loro autonomi ed indipendenti, realizzando interessi distinti e fondandosi su presupposti diversi, e che, quindi, il rilascio della prima non risulta condizionato dalla previa emanazione del secondo (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2001, n.3242).

Si è, inoltre, chiarito, in coerenza con il predetto principio, che il nulla osta regionale costituisce un mero requisito di efficacia (e non, dunque, un presupposto di legittimità) della concessione edilizia, nel senso che solo la realizzazione dellopera assentita con questultima, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, postula il previo conseguimento dellassenso ambientale (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2000, n.6193).

Esolo la legittima esecuzione dellattività edilizia ad essere condizionata dal rilascio dellautorizzazione paesaggistica, e non anche, come infondatamente sostenuto dal ricorrente, ladozione della concessione.

Diversamente opinando, peraltro, si perverrebbe allinaccettabile conseguenza di giudicare illegittima una concessione edilizia espressamente condizionata al conseguimento del nulla osta regionale, quando questo è stato rilasciato prima dellinizio dei lavori assentiti.

Appare, in definitiva, chiaro che, nella situazione appena descritta, risultano compiutamente soddisfatti tutti gli interessi pubblici sottesi alla normativa edilizia ed ambientale di riferimento, puntualmente valutati dagli organi rispettivamente competenti e ritenuti compatibili con lintervento assentito, e che solo un eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto fondare un giudizio di inefficacia (non di illegittimità) della concessione edilizia in questione.

Va, quindi, negata ogni fondatezza alle censure rivolte contro i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta e la conseguente conferma degli stessi con la sentenza.

3.- LEnte appellante critica, inoltre, il capo della decisione con il quale è stata riconosciuta la responsabilità dellAmministrazione per violazione dellinteresse pretensivo a conseguire le concessioni edilizie ripetutamente ed illegittimamente rifiutate ed è stato conseguentemente condannato il Comune di Ostuni al risarcimento dei danni sofferti dalla società “La Pineta” per lillecita inibizione dellesercizio del diritto a costruire nel periodo compreso tra il 25.5.92 (data di scadenza del termine per provvedere sullistanza originaria) ed il 18.5.2000 (data di adozione delle concessioni edilizie da parte del Commissario ad acta).

Le contestazioni svolte nellappello con riguardo allaccoglimento della pretesa risarcitoria formulata dalloriginaria ricorrente risultano circoscritte a due profili: laffermata non imputabilità allAmministrazione di tutto il periodo di ritardo indicato dal T.A.R. ai fini della determinazione del pregiudizio risarcibile e la dedotta insussistenza della lesione dello jus aedificandi in considerazione del difetto della necessaria condizione dellautorizzazione paesaggistica (in questo caso per le concessioni edilizie originariamente richieste e non per quella, precedentemente esaminata, alla realizzazione dei lavori di completamento).

3.1- Il secondo argomento, ancorchè esposto per ultimo nel ricorso, merita di essere esaminato per primo in quanto logicamente antecedente.

Con tale censura, infatti, si contesta che dai dinieghi di rilascio delle concessioni edilizie richieste da “La Pineta”, ancorchè illegittimi, sia derivata, in concreto, una violazione del diritto a costruire.

Sulla base del rilievo del mancato conseguimento da parte dellinteressata della necessaria autorizzazione paesaggistica, lEnte ricorrente sostiene, al riguardo, che lannullamento dei dinieghi opposti alla richiesta di concessioni edilizie non implicava il riconoscimento vincolato ed automatico dello jus aedificandi.

Lesercizio di questultimo, infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, risultava, comunque, condizionato al preventivo assenso regionale (di compatibilità ambientale) sicchè, a fronte della restituzione di un potere discrezionale dellAmministrazione, laccertamento dellillecita compressione del diritto a costruire, posto a base della statuizione di condanna contestata, deve ritenersi erroneo in quanto riferito alla lesione di un interesse pretensivo finalizzato al conseguimento di un bene della vita la cui spettanza risulta dubbia e non prevedibile con ragionevole certezza.

Assume, in definitiva, il Comune appellante che la mancanza dellassenso paesaggistico costituisce elemento ostativo alla ricognizione incidentale della fondatezza della pretesa sostanziale azionata dalla società interessata e, quindi, alla verifica in capo allAmministrazione di unobbligazione risarcitoria per la lesione del relativo interesse pretensivo al conseguimento dei titoli necessari allesercizio dello jus aedificandi.

Occorre, al riguardo, chiarire i limiti ed il contenuto dellindagine riservata al Giudice Amministrativo investito di una pretesa risarcitoria fondata, come nel caso di specie, sullaffermata violazione di un interesse pretesivo.

Se, invero, risulta astrattamente corretta, ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, la prospettazione, contenuta nellatto dappello, della necessaria valutazione della spettanza del bene della vita (nella specie lattività edilizia) connesso allinteresse pretensivo leso dallazione amministrativa giudicata illegittima (cfr. Cass., SS. UU., n.500/99), lammissibilità e la praticabilità di siffatta verifica, ai fini del riconoscimento dellillecito aquiliano, vanno concretamente controllate con riferimento alla natura, vincolata o meno (e, quindi, surrogabile o meno), dellazione amministrativa ritenuta illegittima.

Ove, infatti, la valutazione sottesa alla determinazione amministrativa assunta come lesiva risulti vincolata, può giudicarsi ammissibile (anzi doverosa), ai fini che qui interessano, la valutazione della concreta idoneità del provvedimento ad impedire il conseguimento del bene della vita, e della connessa utilità economica, effettivamente spettante allinteressato.

Là dove, viceversa, lapprezzamento riservato allAmministrazione risulti caratterizzato da valutazioni discrezionali, deve reputarsi preclusa al Giudice la delibazione della spettanza del bene della vita correlato allinteresse pretensivo leso (verificandosi, altrimenti, uninammissibile sostituzione dellorgano giudiziario a quello amministrativo, per legge unicamente competente a compiere quella valutazione), con la conseguenza che in queste ultime ipotesi ci si dovrà riferire a diversi parametri ai fini della verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dellillecito e della determinazione del pregiudizio risarcibile.

In coerenza con i parametri di giudizio appena descritti, si deve rilevare che nel caso in questione non può in alcun modo dubitarsi della fondatezza della pretesa sostanziale (intesa ad ottenere i titoli necessari allesercizio dello jus aedificandi) avanzata da “La Pineta” con le istanze di concessione in sanatoria ripetutamente respinte e rifiutate dallAmministrazione Comunale di Ostuni.

Posto, infatti, che laccertamento giurisdizionale relativo alla compatibilità urbanistica dei progetti presentati dalla società interessata non risulta contestato dallappellante e che, quindi, la verifica relativa alla spettanza delle concessioni edilizie deve ritenersi definitivamente ed irrevocabilmente acquisita, la contestazione svolta in appello circa la mancanza dellautorizzazione paesaggistica, che, in effetti, risulterebbe preclusiva del riconoscimento della spettanza del titolo a costruire in zona vincolata, va disattesa in quanto fondata su un presupposto falso.

Mentre, infatti, il Comune ha dedotto a sostegno della censura in esame il difetto del nulla osta ambientale, il rilascio di tale assenso risulta, invece, puntualmente documentato dalla società appellata mediante la produzione (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte) della delibera della Giunta Regionale della Puglia n.5272 del 6 agosto 1992 con cui è stata concessa lautorizzazione prevista dallart.7 L. n.1497/39 e dallart.31 L.R. n.56/80 a realizzare lintervento progettato da “La Pineta” nei lotti G/19 e G/20 della lottizzazione in questione.

Ne consegue che alloriginaria ricorrente spettava senzaltro, sotto il duplice profilo della compatibilità urbanistica e di quella ambientale dei progetti presentati, il titolo sostanziale a realizzare i relativi interventi edilizi, di talchè appare corretto laccertamento compiuto dai primi Giudici circa la sussistenza dei presupposti per lesercizio dello jus aedificandi e, quindi, in ordine allillecita lesione di tale posizione soggettiva, per mezzo delladozione di atti (illegittimamente) preclusivi del compimento dellattività costruttiva.

Né vale ad inficiare tale convincimento largomento, introdotto dallappellante solo nella memoria del 5 ottobre 2002, relativo alla sopravvenuta inefficacia dellautorizzazione paesaggistica, conseguita alla scadenza del termine quinquennale ed allomessa rinnovazione del nulla osta su istanza dellinteressata, posto che il ritardo cagionato dallAmministrazione nel riconoscimento (poi giudicato doveroso) del titolo a realizzare lintervento edilizio non può in alcun modo risolversi in danno del privato che aveva tempestivamente e diligentemente conseguito lassenso regionale, idoneo a consentire, sotto il profilo della compatibilità ambientale, la relativa attività edilizia, successivamente divenuto inefficace solo a causa delle illegittime determinazioni negative assunte dal Comune e dei tempi occorrenti per la loro rimozione in via giurisdizionale.

3.2- Con altro argomento, il ricorrente nega laddebitabilità a sé di tutto il periodo di illecita inibizione dello jus aedificandi considerato dal T.A.R. ai fini della determinazione del pregiudizio risarcibile.

Mentre, infatti, i primi Giudici hanno individuato il suddetto periodo a far data dalla presentazione dellistanza diretta ad ottenere le concessioni in sanatoria (rectius: dalla scadenza del termine per provvedere su tale domanda) e fino alladozione dei provvedimenti satisfattivi da parte del Commissario ad acta, il Comune nega lascrivibilità a propria responsabilità dei ritardi conseguiti alla definizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ed allomessa attivazione da parte dellinteressata del più celere strumento previsto dallart.4 commi 5 e 6 L. n.493/93.

A ben vedere, le ragioni difensive appena illustrate vanno qualificate come eccezioni, opposte allazione risarcitoria svolta in primo grado da “La Pineta”, formulate ai sensi dellart.1227 II comma c.c.; con esse, infatti, lodierno ricorrente si propone chiaramente di conseguire una riduzione della misura del pregiudizio risarcibile in ragione dellaccertamento della non ascrivibilità a sé del periodo utilizzato dalla società danneggiata per ottenere la tutela richiesta con i diversi strumenti del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e di quello giurisdizionale avverso il conseguente silenzio-rifiuto.

Assume, in sostanza, lEnte ricorrente che il tempo occorso per la definizione dei predetti ricorsi non può essere addebitato a sé, ai fini risarcitori, in quanto il conseguente ritardo nel conseguimento delle concessioni edilizie avrebbe potuto essere evitato dalla società danneggiata mediante lattivazione diligente di diversi strumenti di tutela.

Listituto al quale sono stati ricondotti gli argomenti difensivi considerati (previsto e regolato dallart.1227 II comma c.c.) impone, comè noto, al creditore danneggiato un vero e proprio obbligo di attivarsi, nei limiti dellordinaria diligenza, per evitare le conseguenze patrimoniali dannose e sanziona linosservanza di tale dovere escludendo dallambito della risarcibilità i danni che avrebbero potuto essere attivati con la diligente osservanza del precetto.

Qualificando tale strumento di difesa come eccezione in senso stretto, la giurisprudenza civile ha, in proposito, stabilito che incombe al debitore, e cioè allautore dellillecito, lonere di provare, con il dovuto rigore, che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare una parte del pregiudizio patrimoniale, usando lordinaria diligenza (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav., 20 novembre 2001, 14592).

Per negare qualsiasi fondatezza ai motivi in esame, appare, quindi, sufficiente osservare che, nel caso di specie, il Comune ricorrente si è limitato ad affermare la non imputabilità a sé del tempo occorso per la definizione dei ricorsi proposti dalla società danneggiata, senza, tuttavia, dimostrare se ed in che misura leventuale attivazione di diversi e più celeri strumenti di tutela (a dire il vero difficilmente immaginabili) avrebbe potuto ridurre il ritardo con cui sono stati, infine, rilasciati i titoli edilizi dal Commissario ad acta.

A ben vedere, in ogni caso, le ragioni allegate dal Comune a sostegno delle proprie eccezioni si risolvono nella contestazione alla società danneggiata di avere tempestivamente, ed utilmente, attivato gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale apprestati dallordinamento per leliminazione degli atti ritenuti illegittimi e lesivi dei suoi interessi, e non, quindi, di avere negligentemente atteso laggravamento delle conseguenze dannose delloperato del Comune.

Sennonché, il tempo occorrente per la definizione di un giudizio tempestivamente azionato dal danneggiato, proprio al fine di ottenere laccertamento dellillecito, non può in alcun modo risolversi in danno del creditore e servire alla riduzione del risarcimento ai sensi dellart.1227 II comma c.c., posto che in tale condotta non è ravvisabile alcuna negligente inerzia nella (doverosa) conservazione del patrimonio (Cass. Civ., Sez. Lav., 29 maggio 1995, n.5993).

Quanto allomessa attivazione del peculiare strumento di tutela amministrativa apprestato dallart.4 commi 5 e 6 L. n.493/93 contro il silenzio serbato dallAmministrazione Comunale a fronte di una domanda intesa ad ottenere una concessione edilizia, è sufficiente rilevare che non vi è alcuna prova che la predetta iniziativa avrebbe condotto ad un risultato parimenti utile e più celere di quello conseguito con la proposizione del ricorso al T.A.R. contro il silenzio-rifiuto e che, comunque, questultimo si presentava ex ante assistito da maggiori garanzie di efficacia, in ragione della sua natura giurisdizionale e del diverso grado di forza dei provvedimenti al suo esito adottati.

3.3- Deve, da ultimo, rilevarsi che la sussistenza degli altri elementi costitutivi dellillecito aquiliano accertato dai primi Giudici (e segnatamente la colpa dellAmministrazione ed il danno) non risultano specificamente contestati nellatto di appello e che, quindi, la relativa verifica deve ritenersi definitivamente compiuta con la decisione impugnata.

Quanto, in particolare, alla determinazione dei criteri per la liquidazione del danno ai sensi dellart.35 D. Lgs. n.80/98, rileva il Collegio che la relativa contestazione, contenuta nellultima parte del ricorso, va giudicata inammissibile in quanto genericamente svolta.

Dalla lettura delle poche righe dellatto di impugnazione dedicate alla censura della determinazione dei criteri di liquidazione del quantum, infatti, non è dato comprendere quali parametri stabiliti dal T.A.R. sono stati contestati dal ricorrente né le ragioni per le quali gi stessi sono stati ritenuti erroneamente dettati, sicchè non risulta assolto lonere di specificazione dei motivi di appello, per come definito da costante giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2001, n.3318).

Se, poi, si intendesse leggere la citazione di un precedente asseritamente contrario (Cons. Stato, Sez. VI, 2 giugno 2000, n.3177) come la contestazione del riconoscimento di tutte le voci di danno diverse da quella, accertata nella decisione citata, relativa allincremento dei costi di costruzione nel tempo trascorso dal diniego illegittimo al rilascio della concessione, è sufficiente rilevare che nel caso di specie lattività edilizia illecitamente impedita dallAmministrazione aveva pacificamente finalità commerciali sicchè appare del tutto corretta la determinazione di criteri comprensivi anche del pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società odierna appellata in dipendenza del mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti con i promettenti acquirenti e della conseguente perdita di guadagno (costituita dallomessa, tempestiva alienazione degli immobili).

4.- Alle considerazioni che precedono consegue la reiezione dellappello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il Comune di Ostuni a rifondere alla società appellata le spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila);

ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2002, con l’intervento dei signori:

Agostino Elefante – Presidente

Corrado Allegretta – Consigliere

Paolo Buonvino – Consigliere

Francesco DOttavi – Consigliere

Carlo Deodato – Consigliere Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Carlo Deodato f.to Agostino Elefante

Depositata in segreteria in data 14 gennaio 2003.