Penale

Monday 25 October 2004

I presupposti per procedere alla confisca. Cassazione – Sezione sesta penale (cc) – sentenza 12 maggio-29 settembre 2004, n. 38467

I presupposti per procedere alla confisca

Cassazione Sezione sesta penale (cc) sentenza 12 maggio-29 settembre 2004, n. 38467

Presidente Ambrosini Relatore Mannino

Pg Monetti ricorrente Ferrante

In fatto e diritto

Avverso lordinanza della Corte dappello di Genova 31 marzo 2003 con la quale è stata rigettata la sua istanza di dissequestro e restituzione dellautovettura Bmw 525 targata BM 196 MZ, presentata il 29 gennaio 2003 Anna Maria Ferrante ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone lannullamento per i seguenti motivi:

1. carenza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione dellarticolo 240 Cp in quanto non può essere oggetto di sequestro, né di confisca la cosa che appartiene a terzi estranei al processo e la ricorrente, proprietaria dellautovettura in oggetto per averla acquistata a rate con i risparmi del suo stipendio di impiegata, è del tutto estranea ai reati per cui si procede, per i quali non è stata mai  neanche indagata; non osta al dissequestro lavvenuta installazione, a sua insaputa, dellintercapedine in cui era custodito lo stupefacente, in quanto questa può essere rimossa;

2. carenza di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione dellarticolo 240 Cp in quanto la vettura non poteva essere oggetto di sequestro in quanto non si trattava di cosa intrinsecamente criminosa, né vi erano elementi per poter dire che costituisse il prezzo del reato e, anzi, dalla documentazione allegata emergeva semmai la prova del contrario; inoltre, nel caso di specie non vi era neanche la prova di una relazione dimmediatezza tra loggetto del sequestro e lillecito penale, che è lindefettibile presupposto del vincolo reale.

Il provvedimento impugnato appare analiticamente e compiutamente motivato in ordine al presupposto della decisione del rigetto, consistente nellindividuazione di Angelo Ferrante come effettivo proprietario dellautovettura sequestrata e sottoposta a confisca in esito al giudizio dappello.

Lordinanza, infatti, passa in rassegna tutti gli elementi di fatto acquisiti alla causa e rileva come a fronte delle mere affermazioni della ricorrente, suffragate esclusivamente dal certificato di proprietà dellautoveicolo, peraltro prodotto in fotocopia non autentica, e dalla dichiarazione del presunto venditore, tal Luigi Caglione, del quale non risulta in alcun modo dimostrata la precedente proprietà vi fosse una serie di risultanze specifiche che dimostravano come leffettivo proprietario fosse limputato, il quale, grazie ai proventi del traffico di sostanze stupefacenti di cui è stato dichiarato colpevole, aveva i mezzi finanziari per lacquisto ed era quello che gestiva di fatto lautovettura, utilizzandola insieme col coimputato Alfonso De Prisco per il trasporto della droga.

Una delle risultanze più significative è indubbiamente la trasformazione operata sullautoveicolo, mediante linstallazione di unintercapedine destinata alloccultamento delle sostanze trasportate, al fine di renderlo idoneo funzionalmente al traffico per il quale era impiegato. La presenza di questo particolare smentisce la mancanza di una relazione dimmediatezza tra loggetto del sequestro e lillecito penale, eccepita dalla ricorrente.

Infatti, nellapplicazione del comma 1 dellarticolo 240 Cp la relazione dimmediatezza tra la cosa e lillecito penale, che costituisce la ratio della confisca, si esprime in un rapporto di funzionalità connesso con la destinazione o, comunque, nellutilizzazione di essa per la commissione di un reato in ragione dellidoneità della cosa stessa sotto il profilo strumentale rispetto alla condotta esecutiva del reato, così come progettato dagli autori.

In particolare, la destinazione può essere insita nella cosa stessa, come nel caso delle armi proprie ed improprie, così come può esservi impressa dallautore per renderla funzionale allesecuzione del reato, apportandovi le modifiche ritenute opportune per renderla idonea al fine illecito di fatto perseguito.

Di conseguenza, poiché la confisca è prevista in relazione al rapporto di funzionalità della cosa rispetto al reato e, quindi, non solo per la destinazione, ma anche per la semplice utilizzazione della cosa nellazione criminosa, non osta al provvedimento il fatto che la modifica, apportata alla cosa stessa allo scopo di renderne possibile o anche semplicemente più funzionale limpiego nellesecuzione dellattività illecita, possa essere più o meno agevolmente rimossa.

Pertanto costituisce cosa destinata alla commissione del reato previsto dallarticolo 72 Dpr 309/90 lautovettura trasformata mediante la creazione di unintercapedine al fine di occultarvi sostanze stupefacenti illecitamente detenute e trasportate.

Indubbiamente, come la ricorrente ricorda, a parte lipotesi dellobbligatorietà sancita dallarticolo 240 comma 2 n. 2 Cp, la confisca è preclusa dallappartenenza della cosa a persona estranea al reato. Tuttavia il terzo che chieda la restituzione della cosa confiscata qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale ha lonere di provare i fatti costituitivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche lestraneità al reato e la buona fede, intesa, questultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità delluso illecito della cosa (Cassazione, Sezione prima, 34019/01, ric. Carla).

Tale prova non può ritenersi data mediante la produzione di fotocopia del certificato di proprietà dellautoveicolo e dalla dichiarazione del presunto venditore, del quale non risulti in alcun modo dimostrata la precedente proprietà, a fronte di contrari elementi da cui, nellincertezza delle circostanze in cui lacquisto sarebbe avvenuto e della stessa capacità dellistante per la restituzione di pagarne il prezzo, appare che leffettivo proprietario è altra persona, in possesso dei mezzi finanziari per lacquisto anche grazie ai proventi del traffico di sostanze stupefacenti di cui è stata dichiarata colpevole, la quale gestisce di fatto lautovettura ed alla quale risale la trasformazione di essa al fine di occultarvi le sostanze stupefacenti trasportate.

Nella specie è stato correttamente escluso in base ai dati di fatto esaminati che la proprietà del veicolo potesse appartenere alla ricorrente, essendone invece proprietario il genitore che si trovava nelle condizioni sopra descritte, per cui il ricorso sotto entrambi i profili dedotti con i motivi dimpugnazione appare manifestamente infondato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.