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Wednesday 24 March 2004

I presupposti per l’ annullamento del permesso di costruire. T.A.R. LIGURIA – GENOVA – SEZIONE I – Sentenza 18 marzo 2004 n. 276

I presupposti per l’annullamento del permesso di costruire.

T.A.R. LIGURIA – GENOVA – SEZIONE I – Sentenza 18 marzo 2004 n. 276

Presidente Bianchi – Est. Ponte Ricci ed altro contro Provincia di Genova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

R.G.R. 1425/1999

N. 276 SENT. ANNO 2004   

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,

sezione prima,    

composto dai Magistrati:Antonio Bianchi – Presidente, Raffaele Prosperi – Consigliere, Davide Ponte – I° Referendario – rel. Est.  

Ha pronunciato la seguente   

S E N T E N Z A    

sul ricorso n. 14251999 R.G. proposto da  

Ricci Gianfranco e Cevasco Marina, rappresentati e difesi dall’Avv. G. Gerbi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via Corsica n. 21;

contro    

la Provincia di Genova, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R. Giovanetti dell’avvocatura provinciale, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Genova, p.le Mazini n. 2;   

il Comune di Davagna , in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;   

per l’annullamento

del decreto presidenziale n. 536404207 datato 1081999, avente ad oggetto annullamento di concessione edilizia; nonché per il risarcimento dei danni provocati da tale atto e con il pregresso contegno amministrativo;  

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia intimata;

viste le memorie difensive;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore per la pubblica udienza del 4 marzo 2004 il giudice Dr. Davide Ponte;

uditi altresì per il ricorrente l’Avv. Massa in sostituzione dell’Avv. Gerbi e per la Provincia resistente l’Avv. Manzoni in sostituzione dell’Avv. Giovanetti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.   

FATTO 

Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari di un immobile sito in comune di Davagna, esponevano di aver ottenuto in data 2181999 una concessione edilizia dall’amministrazione comunale per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare su due piani, dei quali uno a box parzialmente interrato.

In seguito alla contestazione provinciale ex artt. 6 s. l.r. 787 il ricorrente Ricci formulava controdeduzioni ai sensi dell’art. 7 comma 1; tuttavia, con il provvedimento di cui in epigrafe l’amministrazione provinciale annullava la predetta concessione per contrasto con la pianificazione urbanistica e paesistica vigente sotto due profili.  

All’atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:

– violazione dell’art. 7 l.r. 787, per mancata notifica contestazione a comproprietaria;

– violazione degli artt. 7 cit. e 99 n.a. p. di f., eccesso di potere sotto i profili del difetto di relazione tra vizio ed interesse pubblico all’annullamento, per errore nei calcoli di asservimento in ordine al superamento dell’indice della zona agricola;

– violazione dell’art. 57 ptcp., eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e motivazione, sviamento;

– violazione dell’art. 7 cit., difetto di interesse pubblico e di motivazione relativamente all’esercizio del potere di autotutela.  

La Provincia di Genova, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 432004, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.

D I R I T T O 

La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui l’amministrazione provinciale ha annullato, ai sensi della l.r. 6487 n. 7, la concessione edilizia rilasciata dal comune di Lavagna agli odierni ricorrenti per la realizzazione dell’edificio di cui alla narrativa in fatto. L’annullamento si è basato sostanzialmente sulla violazione dell’art. 99 n.a. del vigente programma di fabbricazione, per superamento dell’indice di fabbricabilità di 0,03 mcmq, nonché sul disposto dell’art. 57 n.a. del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico, nella parte in cui disciplina il regime di conservazione del manufatto emergente, nel caso de quo la Chiesa di Davagna, e del relativo ambito. Inoltre, l’atto si è dato carico di esprimere l’ulteriore interesse pubblico all’annullamento in autotutela, in relazione alla salvaguardia dei caratteri paesistici della zona interessata, anche in rapporto allo stadio delle opere ed alla possibilità di riconsiderazione del progetto.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente muove un rilievo di carattere procedimentale, e quindi preliminare rispetto all’esame dei vizi dedotti come connessi ai motivi fondativi dell’annullamento, lamentando la mancata contestazione di legittimità ex art. 7 l.r. 7 cit. in capo all’odierna ricorrente e comproprietaria dell’immobile Cevasco.

La censura appare prima facie infondata, in linea di fatto, avendo la difesa provinciale prodotto in giudizio la nota di contestazione ai sensi dell’art. 7 cit., con la relativa cartolina di ricevimento sottoscritta dalla stessa Cevasco in data 21499 (cfr. doc. 11 della Provincia). Peraltro, trattandosi di coniugi conviventi, nel caso de quo il formale rispetto delle garanzie procedimentali ha altresì raggiunto lo scopo della partecipazione, avendo il Ricci formulato le osservazioni a sostegno della situazione giuridica facente capo sostanzialmente al proprio nucleo familiare, secondo le modalità garantite dalla normativa di specie oltre che dai principi generali in tema di procedimento amministrativo.

Occorre procedere ad analizzare le ulteriori singole censure, rispettivamente seconda e terza del ricorso, dedotte avverso i due diversi motivi posti a fondamento dell’annullamento di cui in epigrafe. L’accoglimento del ricorso presuppone la fondatezza di entrambe: infatti, costituisce insegnamento tradizionale, condiviso dal Collegio, il principio per cui, allorché un atto amministrativo sia fondato su una pluralità di motivi, l’illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne l’annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 7 aprile 1998, n. 551).

Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 cit. e 99 n.a. p. di f., eccesso di potere sotto i profili del difetto di relazione tra vizio ed interesse pubblico all’annullamento, per errore nei calcoli di asservimento in ordine al superamento dell’indice della zona agricola.

La censura appare fondata. Infatti, il presunto superamento dell’indice richiamato si fonda su di un erroneo calcolo dell’area asservita; al riguardo, la stessa difesa provinciale pone l’accento sull’insufficienza di un asservimento di superficie pari a mq. 13.251, mentre dall’analisi della documentazione versata in atti, ed in specie della tavola 2 di progetto richiamate dalle difese di entrambe le parti, emerge come l’area asservita fosse in totale pari a mq. 13.580, quindi capiente anche rispetto al diverso calcolo derivante da una volumetria pari a 403,53 mc.. In ogni caso, a fronte del mutamento delle tavole di progetto e dell’ampliamento della superficie asservita, derivante anche dallo svolgersi delle pregresse fasi procedimentali della vicenda, e degli elementi forniti in sede di osservazioni, l’amministrazione provinciale avrebbe dovuto fornire adeguata e puntuale contestazione dell’insufficienza dell’area asservita ed esplicazione dei calcoli posti a fondamento dell’esercizio del potere sostitutivo di annullamento di un titolo edilizio.

Del pari fondato appare il terzo motivo di gravame, relativo alla dedotta violazione dell’art. 57 del vigente p.t.c.p., in particolare sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria.

L’art. 57 cit., relativo al regime di conservazione dei cc.dd. manufatti emergenti, dopo aver precisato l’ambito di disciplina e gli obiettivi perseguiti (conservare o ripristinare le condizioni per l’identificazione del manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico documentale), al comma 3 prevede negli ambiti individuati nella cartografia di piano il divieto di qualsiasi nuova edificazione e di ogni altra incisiva alterazione dei luoghi, se non previa elaborazione di uno studio organico d’insieme. Qualora (comma 4) invece, come nel caso de quo, la presenza del manufatto emergente sia segnalata mediante l’apposito simbolo grafico, l’area di rispetto va individuata come l’ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi di conservazione e ripristino di cui sopra.

Pur a fronte di una norma che non brilla per chiarezza e facilità applicativa, è evidente che, in assenza dell’individuazione cartografica dell’area di rispetto, la stessa deve essere specificata in relazione ad ogni singolo manufatto; in particolare, per ogni intervento occorre individuare se lo stesso ricada nell’ambito di rilievo di cui al comma 4 dell’art. 57, specificando in caso di esito positivo gli elementi in base ai quali si individua l’ambito stesso, nonché le specifiche alterazioni che nel singolo progetto sono suscettibili di incidere sugli obiettivi di tutela.

Orbene, nel caso de quo si è verificata un’illegittima inversione dell’ordine di valutazione, in quanto l’amministrazione provinciale si è limitata a contestare l’insufficienza del s.o.i. autonomamente prodotto dagli interessati, omettendo di precisare sia gli elementi in base ai quali individuare l’area dell’intervento come ambito di rispetto ai sensi della norma invocata, sia le presunte alterazioni suscettibili nel caso di specie di incidere sugli obiettivi di cui sopra.

Invero, la presentazione di un s.o.i. da parte dell’interessato non esclude in capo all’amministrazione il particolare onere di istruttoria e di motivazione sugli elementi rilevanti nella fattispecie in esame, in particolare nel caso di attivazione d’ufficio del potere sostitutivo di annullamento fondato su specifiche esigenze di tutela relative al fatto che l’intervento ricadrebbe in area di rispetto. Anzi, la complessità degli elementi forniti dall’interessato imponeva all’amministrazione il rispetto di un’adeguata istruttoria e l’esternazione delle relative valutazioni: nel caso de quo, pertanto, la critica dello strumento allegato al progetto doveva essere preceduta dalla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 57 comma 4 cit. come sopra richiamati.

L’accoglimento del gravame sotto i profili sin qui evidenziati è sufficiente a ritenere fondato il gravame ed a disporre l’annullamento del decreto impugnato; tuttavia, ragioni di completezza impongono l’esame degli ulteriori rilievi dedotti, anche al fine di fornire indicazioni utili alle parti in ordine all’eventuale prosieguo dell’attività amministrativa.

Con il quarto ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente apre un terzo fronte di contestazioni, deducendo l’assenza di un adeguato interesse pubblico specifico all’annullamento del titolo edilizio.

La censura è infondata. Infatti, le evidenti esigenze connesse al rispetto della normativa di cui al p.t.c.p. appaiono correttamente adeguate nella fattispecie, alla particolarità dell’intervento ed al fine di tutela perseguito; ciò assume specifico rilievo nel caso de quo, laddove l’amministrazione ha compiuto un puntuale bilanciamento della situazione di fatto, relativamente in specie allo stato dei lavori, ed alle ulteriori possibilità di riconsiderazione del progetto del fabbricato.

In generale, va ribadito con la prevalente opinione giurisprudenziale che non è richiesta la puntuale motivazione del provvedimento sindacale di annullamento di ufficio di un precedente atto autorizzatorio per ragioni paesistico ambientali, con riferimento al pubblico interesse, nel caso in cui tale interesse sia d’immediata evidenza nella concreta fattispecie, in quanto correlato alla particolare disciplina urbanistica e paesaggistica vigente ed il provvedimento di autotutela segua in breve arco di tempo l’adozione del provvedimento autorizzatorio annullato (cfr. ad es Consiglio Stato, sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 278). Né va dimenticato come, del pari, la tradizionale giurisprudenza in materia abbia più volte evidenziato che l’esercizio del potere sostitutivo di annullamento di cui all’art. 27 l. 17 agosto 1942 n. 1150, a differenza del potere di autotutela del comune, non comporta alcun riesame di un precedente operato da parte dell’amministrazione, ma è finalizzato al solo scopo di ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa edilizia, onde l’interesse pubblico all’annullamento regionale è “in re ipsa” e non è necessaria una specifica motivazione dell’atto (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 16 marzo 1998, n. 443).

Sul punto tuttavia, anche a fronte dello specifico disposto della legge regionale ligure (cfr. art. 6 comma 1 inciso finale) il Collegio ritiene di aderire a quel diverso orientamento che reputa necessario anche in tale ipotesi l’esplicazione della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento, del quale deve essere data una congrua motivazione sempre sul profilo urbanistico edilizio (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2001, n. 3900).

A quest’ultimo riguardo, nel caso di specie, l’amministrazione non si è limitata al richiamo del mero ripristino della legalità asseritamene violata, avendo fornito indicazione delle esigenze generali di tutela ulteriori perseguite, oltre ad aver preso in considerazione la situazione oggetto di intervento; inoltre, la contestazione, oltre ad aver seguito a pochi mesi di distanza il rilascio del titolo, risulta adottata all’esito di un più complesso iter oprocedimentale desumibile dalla corrispondenza intercorsa fra le parti a prtire dalla formulazione dell’originaria istanza datata 29797 (cfr. in specie note provinciali prodotte sub nn. 4, 6, 9 e 11 dei documenti della difesa provinciale).

L’accoglimento del gravame in ordine al secondo ed al terzo motivo di censura impone l’analisi della ulteriore domanda proposta da parte ricorrente, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da parte dei ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità dell’atto impugnato. Peraltro, ciò nei limiti in cui non si ritenga adeguato il ristoro già assicurato dall’esecutività della presente pronuncia e, conseguentemente, dal risorgere degli effetti propri del titolo edilizio annullato.

In via preliminare sorge la questione dell’ammissibilità della domanda risarcitoria, proposta con la notifica del ricorso risalente al novembre del 1999. Infatti, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale nei giudizi promossi anteriormente al nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui all’art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 e all’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, l’azione di risarcimento del danno nei confronti del Comune per lesione di interessi legittimi è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto, anche se ad essa funzionalmente collegata, né, d’altra parte, assumendo rilievo determinante ai fini della responsabilità aquiliana la qualificazione formale di detta situazione, atteso che il danno deve essere qualificato come ingiusto – e come tale, idoneo a giustificare la tutela risarcitoria – tutte le volte che venga ad incidere su un interesse giuridicamente rilevante, anche se tutelato nelle forme dell’interesse legittimo (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un., 2 aprile 2003, n. 5082).

Nel caso di specie, occorre verificare se la domanda rientra nella generale ipotesi introdotta dall’art. 7 l. 2052000 (ed entrata in vigore successivamente alla proposizione del presente ricorso), a tenore del quale “il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”, in quanto in tal caso ratione temporis la domanda apparterrebbe alla sfera di cognizione del giudice ordinario, ovvero se la stessa vada qualificata nell’ambito della ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui al combinato disposto di cui agli artt. 34 e 35 d.lgs. 80 del 1998 (entrato in vigore anteriormente alla proposizione del presente gravame), a tenore del quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” ed “agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”; in tali ipotesi il successivo art. 35 prevede che il giudice amministrativo disponga, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. La presente controversia ha ad oggetto un provvedimento di annullamento di un titolo edilizio nell’esercizio del potere sostitutivo, previsto in generale ex art. 27 l. 115042 e delegato alla Provincia nell’ambito della Regione Liguria ex l.r. 787. Pertanto, la causa verte direttamente sull’esercizio di una potestà pubblica, attribuita ex lege, in materia di edilizia, avendo ad oggetto la legittimità di un titolo ad edificare e la relativa compatibilità con la normativa e la pianificazione vigenti in materia: sulla scorta di tali elementi appare evidente come la controversia stessa rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 34 cit..

Peraltro, la domanda risulta proposta anteriormente alla modifica introdotta ex l. 2052000, tesa altresì a sanare il dedotto eccesso di delega imputabile al legislatore delegato di cui al d.lgs. 8098. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dichiarata peraltro inammissibile dalla Corte Costituzionale: il Giudice delle leggi ha ritenuto che la modifica apportata all’art. 34 d.lgs. 8098 dalla l. 205/00, e che ha sanato il vizio di difetto di delega, si applica anche ai giudizi iniziati nella vigenza del testo originario dell’art. 34 cit., derogando in tal modo al disposto dell’art. 5 c.p.c. (cfr. Corte costituzionale, 12 luglio 2002, n. 340).

Una volta riconosciuta la giurisdizione del giudice adito anche in ordine alla domanda di risarcimento danni, occorre verificare se nel caso di specie sussistano gli elementi necessari: in primo luogo, il provvedimento in esame ha illegittimamente inciso su di una situazione giuridica soggettiva facente capo agli odierni ricorrenti e qualificabile, a fronte del previo ottenimento del titolo edilizio e del successivo esercizio del potere sostitutivo di annullamento, in termini di interesse oppositivo. Connesso a tale interesse legittimo sussiste altresì l’interesse al bene della vita (così come posto a fondamento della teoria che ha ammesso la risarcibilità degli interessi legittimi a partire dalla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite della Cassazione), nel caso de quo rinvenibile nell’interesse alla realizzazione ed al godimento dell’edificio progettato sul terreno di proprietà dei ricorrenti. Del pari evidente appare la sussistenza del nesso causale fra il provvedimento impugnato e la lesione dell’interesse facente capo agli odierni ricorrenti. Al riguardo,, anche sotto il profilo temporale e di decorrenza del danno assume rilievo la sospensione dei lavori, disposta con l’atto di contestazione datato 12499.

Sotto l’ulteriore e distinto profilo dell’elemento soggettivo, la necessità dell’individuazione della colpa in capo all’amministrazione intesa come apparato, posta a fondamento dell’orientamento di cui alla sentenza n. 500 citata, ne impone una valutazione in termini obiettivi: in tal senso si è ritenuto in generale sussistente l’elemento della colpa allorquando l’errore commesso dall’apparato amministrativo non sia scusabile, tenuto anche conto del contesto in cui si è sviluppata l’azione amministrativa (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393); in tale ottica, a fronte dell’accertata illegittimità dell’azione amministrativa, non può configurarsi colpa dell’Amministrazione ove la violazione delle regole da parte di questa sia l’effetto di un errore scusabile, e se alla stessa amministrazione non possano essere mosse censure sul piano della diligenza e della perizia. Nel caso di specie l’errata valutazione della superficie asservita ed il difetto di motivazione in ordine agli elementi rilevanti per l’applicazione della norma di piano paesistico asseritamente violata non appare imputabile a errore scusabile dell’amministrazione, la quale avrebbe dovuto, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza che deve essere posta a base dell’esercizio di un potere sostitutivo di annullamento, attentamente vagliare gli elementi rilevanti nella fattispecie in esame, con particolare riferimento alla verifica della superficie asservita ed ai presupposti dettati dalla norma di PTCP invocata.

Per ciò che concerne infine l’ulteriore elemento del danno ingiusto e della relativa quantificazione, nel caso de quo parte ricorrente lamenta, in primo luogo, il sorgere di spese sotto il profilo del danno emergente, ed al riguardo, costituiscono elementi di prova sia la documentazione fotografica relativa allo stato attuale del rudere e dell’evidente interruzione dei lavori (derivante dalla richiamata sospensione del 12499), sia l’elenco dei costi originariamente sostenuti; in secondo luogo, la mancata disponibilità dell’edificio realizzando sotto il profilo del lucro cessante. A quest’ultimo riguardo, in assenza dell’indicazione di specifiche occasioni di affitto o di vendita, in termini equitativi subentrano elementi desumibili ratione temporis dal mercato immobiliare.

A fronte dell’indicazione degli elementi forniti a sostegno della domanda risarcitoria, e riconosciuta nel caso in esame la responsabilità aquiliana dell’amministrazione per il danno illegittimamente cagionato alla ricorrente, per ciò che concerne la quantificazione occorre trarne le relative conseguenze, alla stregua delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 35 del D. Lgs. N. 80/1998.

Si è già ricordato che in base al richiamato primo comma il giudice amministrativo dispone il risarcimento del danno ingiusto “anche attraverso la reintegrazione in forma specifica”. In tali condizioni si deve esaminare la possibilità se, in presenza della domanda di condanna della P. A. al solo risarcimento del danno per equivalente, sia possibile procedere mediante la fissazione dei criteri di cui al comma 2 dell’art. 35 anche d’ufficio. In proposito il comma 2 richiamato prevede un meccanismo procedimentale secondo cui il giudice “può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine”; nel caso di mancato accordo il danneggiato potrà poi agire con il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la determinazione in via giudiziale della somma in questione.

La disposizione citata attribuisce al giudice la facoltà (“può stabilire”) di dar corso alla fase di determinazione dei criteri; ricorrendone i presupposti egli ben può direttamente liquidare il danno, indipendentemente dalle eventuali richieste formulate dalle parti sul punto.

A fronte della evidente ratio legis, si può quindi ritenere che la fissazione dei criteri, nella prospettiva di una soluzione sostanzialmente transattiva della questione, sia utilizzabile anche ex officio, in specie laddove la liquidazione del danno non discenda dall’immediata applicazione di parametri quantitativi certi e sia dunque necessario ricorrere, in tutto o in parte, ad una determinazione equitativa. Tale è appunto il caso di specie. Perciò, anche al fine di privilegiare esigenze di speditezza e concretezza, nonché più in generale di economia processuale, appare opportuno procedere secondo il dettato del secondo comma dell’art. 35, ordinando all’amministrazione provinciale di proporre alla società ricorrente il pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma da determinarsi tenendo conto:

– del fermo cantiere e dei conseguenti maggiori oneri per l’ultimazione dell’edificio;

– del reddito ricavabile dall’affitto (quale uso ordinario, in assenza di particolari occasioni di vendita) di un immobile avente le caratteristiche dell’edificio assentito con il titolo edilizio oggetto di annullamento, tenendo conto dell’ubicazione e del tempo necessario alla effettiva ultimazione rispetto all’intervenuta sospensione dei lavori.

Tale proposta dovrà essere formulata dall’Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Accoglie la domanda di risarcimento del danno presentata dagli odierni ricorrenti e ordina all’aministrazione provinciale resistente di provvedere ai conseguenti adempimenti di cui in motivazione, nel termine prefissato di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Condanna la parte resistente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento0), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

   

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2004.

     

Il Presidente

Antonio Bianchi

  L’Estensore

D. Ponte

   

Depositata in segreteria

   

Il 18 MAR. 2004

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

   

Il Direttore della Sezione Dott.ssa A. CALCAGNO