Penale

Friday 21 April 2006

I nuovi motivi a sensi delle legge Pecorella nell’ interpretazione della Cassazione.

I “nuovi motivi” a sensi delle legge Pecorella nell’interpretazione della Cassazione.

Cassazione – Sezione sesta penale
(up) – sentenza 24 marzo-20 aprile 2006, n. 14054

Presidente de
Roberto – Relatore Rossi

Pm Delehaye – Ricorrente
Strazzanti

Fatto

1. Giovanni Strazzanti ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 3 marzo 2004
della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza
emessa il 6 dicembre 2002 dal Tribunale di Agrigento, lo ha ritenuto colpevole
del reato di cui agli articoli 81 cpv e 73 comma 4 del Dpr 309/90 e
riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dello stesso articolo, ha
rideterminato la pena a lui inflitta in anni uno e mesi sei di reclusine ed
euro 30.000 di multa.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza
impugnata per mancata correlazione tra il fatto descritto nell’imputazione e
quello ritenuto in sentenza.

Il ricorrente pone in rilievo che
il Tribunale di Agrigento «ha radicalmente cambiato
l’oggetto del reato per quanto riguarda la tipologia della sostanza»
stupefacente da lui asseritamente venduta , sostanza indicata nel capo di
imputazione come eroina e nella sentenza di primo grado come cocaina.

La Corte di appello
ha poi ritenuto di superare la censura di violazione dell’articolo 521 Cpp
«ritenendo che la norma di garanzia non deve essere interpretata in senso
rigorosamente formale» ed ignorando la intervenuta lesione del diritto di
difesa del ricorrente.

3. Con il secondo motivo di
ricorso si deduce la violazione dell’articolo 606 lettera b) per inosservanza
dell’articolo 75 del Dpr 309/90 e per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in ordine all’affermata responsabilità
dell’imputato per il delitto di cui all’articolo 73, commi 4 e 5, del suddetto
testo unico in materia di stupefacenti.

La sentenza impugnata è giunta ad
affermare la responsabilità dell’imputato senza fornire prove della cessione a
terzi della sostanza stupefacente e senza offrire indicazioni sui destinatari
della sostanza stupefacente acquistata.

4. Con il terzo ed ultimo motivo
di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per la
mancata motivazione in ordine alla quantificazione
della pena, fissata molto al di là del minimo edittale nonostante l’incensuratezza
dell’imputato, la sua giovane età e la tenuità del fatto.

Diritto

1. È manifestamente infondato
il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenza
impugnata per mancata correlazione tra il fatto descritto nell’imputazione e
quello ritenuto in sentenza.

Al riguardo occorre rilevare che
il ricorrente insiste nel censurare la sentenza di primo grado che a suo dire
avrebbe «radicalmente cambiato l’oggetto del reato per quanto riguarda la
tipologia della sostanza» stupefacente da lui asseritamente venduta , sostanza indicata nel capo di imputazione come eroina e
nella sentenza di primo grado come cocaina.

Ma ,
nello svolgere questa censura, il ricorso non prende esplicitamente in
considerazione il fatto che il giudice di appello, ha conclusivamente ritenuto
che la sostanza stupefacente detenuta a fini di spaccio dallo Strazzanti fosse
hashish e che ha condannato l’imputato per il reato di cui all’articolo 73,
comma 4, del Dpr 309/90, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado.

Ne consegue che, rispetto a
questo dato fattuale e giuridico, il motivo di ricorso articolato dal
ricorrente risulta per un verso del tutto generico
(perché sganciato dal contenuto concreto della decisione impugnata) e, per
altro verso, incongruo, atteso che si attarda a considerare un profilo della
sentenza di primo grado superato dalla pronuncia di appello.

2. Passando ad esaminare il
secondo motivo di ricorso il collegio ritiene che, nel presente procedimento,
debba trovare applicazione l’articolo 606, comma 1,
lettera e) Cpp nella sua nuova formulazione perché la legge 46/2006 ‑
che ha novellato la norma del codice di rito ‑è entrata in vigore il 9 marzo
2006 ed essa deve essere applicata “ai procedimenti in corso” in conformità a
quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, dell’articolo 10 della stessa legge.

Ne deriva che laddove ‑
come nel caso in esame ‑ il ricorrente richieda che
la causa sia decisa, mostrando così di non volersi avvalere della facoltà
prevista dall’articolo 10, comma 5, della legge 46/2006, il collegio deve
esaminare il motivo di ricorso alla luce del testo novellato dell’articolo 606,
comma 1, lettera e) del codice di procedura.

3. Il testo dell’articolo
606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale ‑
novellato dall’articolo 8 della legge 46/2006 ‑ stabilisce che il ricorso per
cassazione può essere proposto per «mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame». Se si confronta il nuovo testo dell’articolo
606, comma 1, lettera e) con quello anteriore alla novella si rileva che le
innovazioni introdotte riguardano: a) la statuizione relativa
alla “contraddittorietà”’ della motivazione, che si aggiunge alle
ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione stessa
contemplate nel vecchio testo della norma; b) la previsione che il vizio della
motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato)
da “altri atti del processo”; c) l’indicazione che si deve trattare di atti
“specificamente indicati nei motivi di gravame”.

4. Alla luce della nuova
formulazione della norma, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso
giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare
a verificare che la motivazione della pronuncia:

a) sia “effettiva” e non
meramente apparente, cioè realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia “manifestamente
illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti
essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione
delle regole della logica:

c) non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra sue
diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti
logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per
cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico.

5. Non è sufficiente , dunque, che gli atti del processo invocati dal ricorrente
siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni
del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e
delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una
ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni
giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno
ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro
ambito, di quei dati che ‑ per essere obiettivamente più significativi,
coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione ‑
sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il
convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini
chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento. Occorre invece che gli “atti del processo “ su cui fa leva il
ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o
contraddittoria la motivazione. In definitiva il ricorrente ‑
per dimostrare la sussistenza del vizio logico‑giuridico di cui all’articolo
606 lettera e) Cpp ‑ non può limitarsi ad
addurre l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in
considerazione nella motivazione o di “atti” processuali che non sarebbero
stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece:

a) identificare l’atto
processuale cui fa riferimento;

b) individuare l’elemento
fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;

c) dare la prova della verità
dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché
della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui
l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’interna

coerenza
della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità”
all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

6. Sotto altro
e concorrente profilo occorre tenere presente che il nuovo testo dell’articolo
606, comma 1, lettera e) Cpp ‑ nel far riferimento ad atti del processo che devono
essere dal ricorrente “specificamente indicati” ‑ detta una previsione
aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell’articolo 581 lettera
c) Cpp (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere «l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta»).

Con il risultato di porre a
carico del ricorrente ‑ accanto all’onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione
dell’articolo 581 Cpp ‑ anche un peculiare onere di inequivoca
“individuazione” e di specifica “rappresentazione” degli atti processuali che
intende far valere , onere da assolvere nelle forme di volta in volta più
adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione
nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della
collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice et similia).

Dal canto suo il giudice di
legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una
motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a
seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”.

Controllo che, per sua natura, è
destinato a tradursi ‑ anche a fronte di una pluralità di deduzioni
connesse a diversi “atti del processo” e di una correlata pluralità di motivi
di ricorso ‑
in un k valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale,
sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza”
logica del ragionamento del giudice.

Un diverso modo di procedere ‑
ed in particolare un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed
atomistico i singoli atti nonché i motivi di ricorso
su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai
motivi ad essi relativi ‑ si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio
di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla
motivazione.

Al giudice di legittimità resta infatti preclusa ‑ in sede di controllo sulla
motivazione ‑
la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito
perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa).

Queste operazioni
trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo
giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione
assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione
dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino
autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca
razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal
giudice per giungere alla decisione.

7. Esaminata in quest’ottica la motivazione
della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse
perché il provvedimento impugnato ‑ con motivazione esente da
evidenti incongruenze e da interne contraddizioni ‑ ha rappresentato
le ragioni che hanno indotto il giudice a ravvisare la responsabilità del
ricorrente per i fatti a lui contestati mentre
quest’ultimo non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili
di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma ha mirato solo a
prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile
rispetto a quella adottata dai giudici del merito.

In particolare il giudice di appello ha richiamato il contenuto delle telefonate
intercorse tra il Cavallaro e lo Strazzanti relative all’acquisto da parte di
quest’ultimo di droga da vendere poi ad altre persone che gliene avevano fatto
richiesta; ha posto l’accento sull’ammissione dello Strazzanti che le
telefonate avevano ad oggetto l’acquisto di droga; ha argomentatamente escluso
(recependo anche le considerazioni e le valutazioni del giudice di primo grado)
che le conversazioni intercettate riguardassero acquisti per il consumo
personale, affermando su questa base la responsabilità del ricorrente.

Il motivo di ricorso è pertanto
da ritenere manifestamente infondato.

8. È poi da ritenere
inammissibile anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale si
lamenta la nullità della sentenza impugnata per la mancata motivazione in
ordine. alla quantificazione della pena (asseritamente
fissata molto al di là del minimo edittale nonostante l’incensuratezza
dell’imputato, la sua giovane età e la tenuità del fatto).

Premesso che al ricorrente sono
state riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante della lieve entità
del fatto, il motivo di ricorso tende a sottoporre al
giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in
ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito.

9. Alla inammissibilità
del ricorso consegue ex articolo 616 Cpp la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.