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Thursday 30 September 2004

I limiti alla competenza dei geometri per la progettazione di abitazioni in cemento armato.

I limiti alla competenza dei geometri per la progettazione di abitazioni in cemento armato.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 16 settembre 2004 n. 6004 – Pres. Frascione, Est. Cerreto – Jommi (Avv.ti Guarino e Calzolaio) c. Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata (Avv.ti Giuffrè e Maceratini), Comune di Macerata ed altri (n.c.) e Consiglio nazionale degli ingegneri (Avv. Sandulli) – (conferma T.A.R. Marche, sent. 23 maggio 1996, n. 223).

FATTO E DIRITTO

1. Con lappello in epigrafe, il geometra Jommi ha fatto presente che il Sindaco di Macerata aveva rilasciato alle Ditte Ora e Faggilati due concessioni edilizie (n. 3188/85 e n. 1512/85), ciascuna relativa alla costruzione di un capannone industriale prefabbricato; che il TAR Marche, su ricorso dellOrdine degli ingegneri della Provincia di Macerata, aveva annullato le concessioni con motivazione inadeguata e senza tener conto che la progettazione del geometra si era limitata allaspetto architettonico, mentre la progettazione delle strutture edilizie in c. a. e la relativa direzione dei lavori erano state affidate e svolte da un ingegnere; che inoltre le concessioni impugnate erano state seguite da varianti e perfino da rinnovo (in un caso), che non erano stati impugnati.

Ha dedotto quanto segue:

– inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto non erano state impugnate le varianti alla concessione originaria ed il rinnovo intervenuto il 12.11.1991;

– le motivazioni addotte dal TAR non tenevano conto delle caratteristiche concrete della costruzione autorizzata;

– la progettazione del capannone rientrava nella competenza del geometra, trattandosi di fabbricato modesto, di elementare struttura, di normali caratteristiche e di destinazione artigianale (non industriale);

– comunque il geometra non aveva svolto la progettazione integrale dei capannoni ma si era limitato ad un progetto di massima ed architettonico, lasciando la progettazione esecutiva ed i calcoli delle strutture ad un professionista laureato (ing. M. Crucianelli).

Si sono costituiti in giudizio lOrdine degli ingegneri della provincia di Macerata e lOrdine nazionale degli ingegneri, che hanno richiesto il rigetto dellappello, evidenziando che la costruzione in questione non poteva essere considerata di modeste dimensioni, trattandosi di un laboratorio industriale (con abitazione, uffici ed esposizione), con altezza del capannone di m. 5,40 e quella degli uffici m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46, con tutta la parte statica e portante delledificio in cemento armato precompresso, con collegamento con un cordolo continuo dello stesso materiale. Hanno poi rilevato che il loro interesse al ricorso era del tutto indipendente dallesecuzione materiale dellopera, per cui erano irrilevanti varianti e rinnovi successivi.

Con memoria conclusiva, linteressato ha insistito sullimprocedibilità del ricorso e comunque sulla modestia dellopera da verificare in concreto, richiamando al riguardo i criteri adottati da questa Sezione nella decisone n. 5208 del 3.10.2002.

Alla pubblica udienza del 21.5.2004, il ricorso è passato in decisione.

2. Il TAR con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dellOrdine, ritenendo che lopera progettata era destinata ad attività industriale e non poteva ritenersi di modeste dimensioni, per cui non rientrava nelle competenze del geometra.

3. Detta conclusione del TAR deve essere condivisa in quanto conforme allorientamento di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi.

3.1. Invero, è stato precisato che per gli edifici destinati a civile abitazione la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare in relazione alla destinazione dellopera un pericolo per lincolumità delle persone in caso di difetto strutturale, stante levidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (V. la decisione di questa Sezione n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000).

Inoltre, anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. n. 784 del del 9.8.1997 nonché Cass. pen., sez. III, n. 10125 del 26.11.1996).

Pertanto, per valutare lidoneità del geometra a firmare il progetto di unopera edilizia che comporta luso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dellintervento al fine di ammetterla solo se si tratti di unopera di modeste dimensioni (V. la decisione di questa Sezione n. 348 del 31.1.2001).

3.2. Nella specie si trattava di laboratorio industriale (con abitazione, uffici ed esposizione), con altezza del capannone di m. 5,40 e quella degli uffici m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46, con tutta la parte statica e portante delledificio in cemento armato precompresso, con collegamento con un cordolo continuo dello stesso materiale, per cui, tenuto conto non solo delle dimensioni ma anche delle tecniche costruttive, correttamente il TAR ha ritenuto che non poteva considerarsi una costruzione di modeste dimensioni.

Né vale invocare a proprio favore da parte dellappellante la decisione di questa Sezione n. 5208 del 3.20.2002, la quale ha ammesso la competenza del geometra in relazione ad un magazzino piuttosto ampio per il semplice fatto che la responsabilità delle strutture portanti in quel caso era stata assunta da professionista idoneo, mentre solo la mera esecuzione era stata curata da un geometra.

Nel caso in esame, invece, secondo quanto risulta dal provvedimento di concessione impugnato, linteressato in qualità di geometra aveva direttamente firmato il relativo progetto, con funzione di direttore dei lavori.

4. La circostanze che successivamente ai sigg. Faggiolati ed altri sia stata rilasciata lautorizzazione ad eseguire i lavori sulla base di calcoli di stabilità da parte di professionista laureato, non fa venir meno lillegittimità originaria, salva lefficacia sanante in relazione allintervenuta esecuzione dellopera.

Linvocato rinnovo poi riguardava non la concessione in questa sede contestata ma la n. 18575/89 peraltro rilasciata solo a Faggiolati Giovanni.

Di conseguenza non può accogliersi neppure la richiesta di improcedibilità del ricorso originario, in quanto comunque persiste linteresse dellOrdine a tutela delle competenze della categoria degli ingegneri.

3. Per quanto considerato lappello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge lappello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.5.2004 con lintervento dei Signori:

Emidio FRASCIONE – Presidente –

Corrado ALLEGRETTA – Consigliere –

Aldo FERA – Consigliere –

Marzio BRANCA – Consigliere –

Aniello CERRETO – Consigliere Estensore –

Depositata in segreteria il 16 settembre 2004.