Penale

Wednesday 11 October 2006

I falli duri nelle partite amatoriali di calcio possono portare a condanne per lesioni.

I falli dure
nelle partite amatoriali di calcio possono portare a condanne per lesioni.

Cassazione – Sezione quarta
penale (up) – sentenza 10 maggio-6 ottobre 2006, n. 33577

Presidente Coco – Relatore Marini

Ricorrente Grammatico

Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 24 maggio
2002 il Tribunale di Trapani dichiarava Grammatico Giovanni responsabile del
delitto di lesioni colpose gravi commesso il 25 agosto 1999 in danno di
Vantaggiato Giuseppe colpendolo al ginocchio destro, durante una partita
amichevole di calcio a cinque, con una “entrata in scivolata” di estrema
irruenza e violenza, senza regolare e coordinare il proprio sconnesso
intervento in considerazione della dinamica dell’azione di gioco e della
posizione assunta dal pallone, sì da aver cagionato al predetto Vantaggiato,
rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini
rotulei di entrambe le ginocchia.

Avverso detta sentenza proponeva
appello l’imputato deducendo la erroneità
dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente tecnico dott. Montante e
di ulteriore ordinanza recettiva della richiesta, formulata con riferimento
all’articolo 507 Cpp, di esame testimoniale di spettatori della partita, e
lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.

Con sentenza emessa in data 9
maggio 2003 la Corte
d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava
la pena in euro 200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale affermava
la insussistenza degli estremi per procedere alla
rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere la prova denegata dal
primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del fatto – e segnatamente
della dinamica dell’incidente – così come operata nella sentenza impugnata
sulla base del plurimo e convergente dato testimoniale oltre che dalle dichiarazioni
rese dalla persona offesa, era da ritenersi con evidenza del tutto corretta e
condivisibile, essendo emerso che il Grammatico aveva optato un intervento in
scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo
il Vantaggiato con ambo le gambe, una delle quali, distesa a terra, aveva
attinto il pallone e la caviglia della vittima, mentre l’altra, alzata, aveva
raggiunto il ginocchio destro di quest’ultima, la quale, di conseguenza, era
caduta poggiando sul ginocchio sinistro.

Tali risultanze, secondo la Corte di merito,
destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata dall’imputato
il quale, dopo avere negato di essersi appoggiato con una mano a terra, aveva
sostenuto di avere colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo del
Vantaggiato era dipesa dalle modalità scomposte e goffe del tentativo da lui
operato di evitare l’ostacolo, saltandolo per finire inginocchiato a terra.

Ciò posto, i secondi giudici
affermavano che la «causa di giustificazione non codifica dell’esercizio di
un’attività sportiva, ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto
può, secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate
dall’esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole
alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e tanto vale
indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e frequente lo
scontro fisico tra i giocatori, con esiti anche gravi) il comportamento lesivo
può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto
delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi
dell’avversario».

Nel caso in esame, escluso il
dolo, il comportamento tenuto dall’imputato era stato indubbiamente colposo,
«per avere egli interpretato l’evento sportivo in corso come una competizione
effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente alla situazione
concreta, per avere impostato la manovra di contrasto in scivolata del
Vantaggiato senza governare adeguatamente il proprio slancio, la propria forza
fisica e soprattutto per averlo colpito sia alla caviglia, sia al ginocchio
destro mentre tentava il salto, senza che questo specifico fallo avesse alcuna
utilità rispetto all’intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede della persona offesa».

Donde la violazione delle regole
calcistiche e delle norme di prudenza, stante la sproporzione e l’eccessività
dell’intervento a fronte della caratteristiche
dell’incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per questo
differenziatesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti per il
minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto organizzato
estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei quali non
avevano (a differenza dell’imputato, il quale aveva militato nella serie B di
calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico limitato,
svoltosi sulla sabbia ed in assenza di un arbitro.

Avverso la sentenza resa dalla
Corte territoriale ha proposto ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi:

1) la mancata assunzione di prova
decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per udire il teste dottor
Morante, manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta
prova;

2) mancata assunzione di prova
decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l’audizione dei consulenti
tecnici Lauria e Vento e manifesta illogicità della motivazione sul punto;

3) mancata assunzione di prova
decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l’audizione degli
spettatori della partita;

4) manifesta illogicità della
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sull’assunto che la
ricostruzione del fatto sarebbe inverosimile, come, se disposta consulenza, i
consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la circostanza che il pallone fu
spedito in fallo laterale dimostra, secondo il ricorrente, che unico obiettivo
dell’imputato era stato quello di colpire il pallone medesimo.

La Corte osserva quanto segue

I motivi sopra riassunti sub nn.
1), 2) e 3) – tutti concernenti gli asseriti vizi di cui alle lettere d) ed e)
dell’articolo 606 Cpp, sono inammissibili per difetto di requisito di
specificità prescritto dall’articolo 581, lettera c) Cpp a pena di
inammissibilità sancita dall’articolo 591 comma 1 lettera c) dello stesso
codice.

Invero la motivazione della
sentenza impugnata dà adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza
processuale, di un colpo violento sferrato dall’imputato al ginocchio destro di
Vantaggiato Giuseppe, nella fase di gioco in questione, ed a fronte
dell’accertata rottura traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona
offesa, caduta dall’altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto dà
altresì conto, sia pure in parte implicitamente, della inesistenza della
necessità di ulteriori indagini mediante parziale rinnovazione della istruzione
dibattimentale in secondo grado onde accertare le concrete modalità della
condotta incriminata ed il nesso causale tra la medesima ed il grave evento
lesivo.

A fronte di detta motivazione il
ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, la
esistenza di imprecisati “pregressi danni fisici” dai quali la persona
offesa sarebbe stata affetta per mettere in dubbio del tutto inattendibilmente
alla luce della risultanze valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza
del nesso causale.

Né lo stesso ricorrente chiarisce
minimamente in che consiste la pretesa decisività delle prove delle quali lamenta
la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia (al di
là dell’uso di espressioni del tutto generiche in ordine all’essere la irrilevanza delle prove stata connessa “alla presunta
astrattezza dell’intervento denegato” e ad un preteso miglior punto di
osservazione degli spettatori rispetto a quello dei testi presenti sul campo a
breve distanza dal punto di verificazione del fatto) l’asserita illogicità
manifesta della complessiva ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai
secondi giudici tale, in quanto provata, da non giustificare il ricorso alla
rinnovazione parziale del dibattimento in grado di appello ex articolo 603 Cpp.

A tale riguardo questa Corte
osserva che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la
pronuncia della sentenza delle Su di questa Corte
2780/96, Panigoni ed altri, l’istituto di cui all’articolo 603 Cpp ha carattere
eccezionale e presuppone l’impossibilità di decidere allo stato degli atti,
rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di
sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il
provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cassazione, Sezione sesta,
7047/96, Pg in proc. Riberto; Sezione prima, 5267/98, Fiore; Sezione
quinta 6379/99, Bianchi ed altri; Sezione prima, 9531/99, Pg in proc. Merlino; Sezione quinta, 7659/99, Jovino; Sezione sesta 9151/99,
Capitani; Sezione terza 13071/99, Crivelli ed altri; Sezione seconda, 8106/00,
Accertatola; Sezione sesta, 68/2002, Pg in proc. Raviolo; v. anche
Cassazione quinta 8891/00, Callegari, a tenore della quale «In tema di
rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice pur
investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare
solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della
istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a
fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non
potere decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di
rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e
desumibile della stessa struttura argomentativi della sentenza di appello, con
la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione
o negazione, di responsabilità»).

In definitiva, il mancato
accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale della istruzione
dibattimentale in grado di appello in tanto sarebbe stato censurabile nella
presente sede di legittimità, sotto il dedotto profilo del vizio di cui alla
lettera e) dell’articolo 606 Cpp in quanto il ricorrente avesse proposto
argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si dà in relazione al
ricorso in esame), indipendentemente dalla esistenza o meno di una specifica
motivazione sul punto nella decisione impugnata, la esistenza,
nell’apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità
manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (od anche, dopo la
modifica dell’articolo 606 lettera e) Cpp apportata dall’articolo 8 legge
46/2006, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state
verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto,
all’assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello.

E quanto all’ulteriore vizio
dedotto in ricorso, di cui alla lettera d) dell’articolo 606 Cpp, si è già
rilevata la assoluta genericità del suddetto motivo,
dal momento che il ricorrente suggerisce una indagine ad explorandum senza
indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati, avrebbero
sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di una
eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure
adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di
“decisività” delle prove richieste.

Il quarto motivo, concernente
l’affermazione di responsabilità è infondato, essendo affidato alla
inconsistente deduzione di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto
agile e controllato quale quello ascritto all’imputato che, in quanto
“giocatore di sottocategoria” non sarebbe stato in
grado di compierlo, ed all’assunto, irrilevante alla luce della motivazione
della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il pallone
(circostanza, questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di lesioni,
ascritto peraltro a titolo colposo) senza che il ricorrente confuti le ragioni
di diritto illustrate nella sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza
della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di
competizione amichevole in atto (vedansi, a sostegno della fondatezza di tale
operata correlazione e delle conseguenze trattene dai secondi giudici,
Cassazione, Sezione quarta, 2765/99, Pg in proc. Bernava e Cassazione, Sezione
quinta, 9627/92, Lolli, con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di
attività sportiva consistita in una esibizione-allenamento,
e ad altra consistita in un incontro di calcio tra dilettanti, entrambe
ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti
particolare cautelare e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per
l’avversario, e quindi un maggiore controllo dell’ardore agonistico).

Per le sin qui esposte ragioni il
ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.