Famiglia

Wednesday 30 January 2008

I criteri per la determinazione dell’ assegno di divorzio.

I criteri per la determinazione
dell’assegno di divorzio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I
CIVILE

Sentenza 8 novembre 2007 – 14
gennaio 2008, n. 593

(Presidente
Luccioli – Relatore Bonomo)

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17
giugno 1999 I. P. chiedeva al Tribunale di Roma la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto con Sergio F. nel 1976, nonché un assegno
divorzile di L. 800.000 ed un contributo di L. 500.000 per il mantenimento della
figlia F., con lei convivente.

Si costituiva il F., aderendo
alla domanda di divorzio, ma contestando le richieste economiche, perché la
moglie sarebbe stata in grado di mantenersi da sola e perché i figli vivevano
con lui.

Con sentenza depositata il 12
febbraio 2001 il Tribunale, accertato che la figlia F. non viveva più con la
madre, respingeva la domanda di contributo al mantenimento della figlia e
riconosceva alla P. un assegno divorzile di L. 300.000 mensili. Il Tribunale
respingeva altre domande riconvenzionali proposte dal F..

La Corte d’appello di Roma, con
sentenza del 20 maggio – 4 luglio 2003, respingeva sia l’appello principale
della P., volto ad ottenere l’aumento dell’assegno divorzile a L. 1.000.000
mensili, sia l’appello incidentale del F., avente per oggetto l’eliminazione
ovvero la riduzione dell’assegno divorzile a suo carico, la riconsegna della
casa coniugale nonché altre richieste.

Avverso la sentenza d’appello
Sergio F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

I. P. ha resistito con
controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

Il F. ha resistito con
controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno
depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale e quello
incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

E’ inammissibile la produzione
della documentazione allegata alle memorie, non ricorrendo le ipotesi previste
dall’art. 372 c.p.c. per il deposito di atti e documenti non prodotti nei
precedenti gradi del processo.

2. Con il primo mezzo
d’impugnazione il ricorrente principale lamenta contraddittoria e insufficiente
motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla valutazione dei
redditi percepiti dal F. (art. 5 legge 898/1970).

Si sottolinea che il giudice di
appello aveva indicato un reddito di Euro 1.700
mensili, che non corrispondeva nemmeno a quello lordo e che sembrava frutto di
un mero errore cagionato dal cambio Lira-Euro, dovendosi intendere 1.700.000 L. mensili.
Dalle buste paga del 2001 emergeva un reddito lordo del F. mediamente di L.
3.300.000, che dopo le detrazioni di legge e di diritto si riduceva in media a
L. 1.500.000 mensili. Il reddito netto medio mensile, sulla base del reddito
annuo, era stato di L. 1.430.250, pari ad Euro 738,66. Ne risultava un evidente
squilibrio a favore della P., che guadagnava 1.000, 00 – 1.200,00 Euro mensili.

3. Il motivo è inammissibile, non
potendosi in questa sede di legittimità riesaminare gli elementi di fatto
riguardanti il merito della causa né effettuare valutazioni basate su di essi.

Eventuali errori del giudice di
merito su tali elementi possono essere fatti valere quali vizi revocatori, ove
ricorrano le condizioni di legge.

4. Con il secondo motivo il
ricorrente principale denuncia contraddittoria, erronea ed omessa motivazione
in ordine alla comparazione dei redditi delle parti ed alle circostanze di
fatto che avevano determinato l’attribuzione
dell’assegno divorzile (art. 5 legge 898/1970).

Erroneamente la Corte di appello non aveva
attribuito alcuna conseguenza di natura economica all’invalidità del 67% del
F., riconosciuta nel 1996, neppure sotto il profilo della diminuita capacità di
guadagno da parte del ricorrente, che non può svolgere lavoro straordinario
presso l’ente di appartenenza.

Inoltre, il giudice di appello,
nel giudizio di comparazione dei redditi, non aveva considerato che il F. dopo
la separazione era rimasto privo di abitazione ed era
stato costretto a prenderne ed arredarne un’altra a prezzo di un forte
indebitamento con la
Findomestic, risultante dalla busta paga, e che l’abitazione
coniugale, di proprietà dell’IACP, era stata assegnata alla P., che non paga
l’affitto, posto a carico del F. in sede di separazione.

La P. obietta che il giudice di primo grado aveva stabilito che l’invalidità del 67% del F. non aveva
comportato alcuna diminuzione di reddito per lo stesso, che continuava a
svolgere regolarmente la propria attività di geometra presso lo IACP, ora ATER.

5. Anche questo motivo è
inammissibile.

La sentenza impugnata non prende
in esame l’elemento dell’invalidità del F., ma quest’ultimo non ha specificato
nel ricorso – come sarebbe stato suo onere, in base al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912,
Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da
ultimo, vedi Cass. 45 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825) – in
quali esatti termini egli avesse fatto valere tale circostanza dinanzi alla
Corte d’appello e quali argomenti ed elementi avesse dedotto, al fine di
dimostrarne l’effettiva incidenza sulla sua posizione economica, contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

Lo stesso vale per il preteso
indebitamento per l’acquisto e l’arredo dell’abitazione, che pure non è
menzionato dalla decisione impugnata, mentre la questione del pagamento
dell’affitto dell’abitazione occupata dalla P., che forma oggetto del terzo
motivo del ricorso principale, viene esaminata in riferimento ad esso.

6. Il terzo motivo esprime una
doglianza di omessa decisione in merito all’assegnazione dell’abitazione
coniugale di via X. (art. 6 legge 898/1970), per non
essersi la Corte
d’appello pronunciata sulla richiesta del F. in appello volta ad ottenere che
fosse annullato l’onere a suo carico del pagamento dell’affitto della suddetta
abitazione, che si traduce in un utile per la P..

7. Il motivo è inammissibile per
difetto di interesse.

La Corte d’appello ha affermato
che per la domanda di "riconsegna" della casa familiare valevano le
ragioni esposte a proposito della restituzione delle somme corrisposte alla P.
per i figli, e cioè che si trattava di somme non previste nell’ambito del
procedimento di divorzio e che, se il F. si riferiva ad assegni determinati in
sede di separazione, egli avrebbe dovuto attivarsi ex art. 156, ultimo comma,
c.c..

In tal modo la sentenza impugnata
ha chiarito che il giudice del divorzio non poteva pronunciarsi in ordine a
previsioni riguardanti il regime di separazione dei coniugi, che non fossero
state confermate nel procedimento di divorzio.

L’affermazione è corretta e vale
sia per l’assegnazione della casa coniugale che per l’eventuale onere di
pagamento del relativo canone di locazione che fosse stato
assunto da uno dei coniugi, trattandosi di condizioni della separazione
destinate a venir meno a seguito della cessazione del relativo regime, rispetto
alle quali non è configurabile un interesse ad ottenere una pronuncia in questa
sede.

8. Con il quarto motivo – privo
di intestazione e di riferimenti alla natura del preteso vizio – il ricorrente
principale lamenta che il principio del carattere assistenziale dell’assegno
divorzile, la cui funzione è quella di conservare al coniuge lo stesso tenore
di vita che aveva durante il matrimonio, fosse stato stravolto nel caso in
esame, essendosi verificati, a carico del F., uno stato di grave indebitamento
(cui era seguita la malattia e l’invalidità) ed una situazione di unilaterale
depauperamento di beni e di risorse a favore dell’ex moglie, la quale aveva
addirittura migliorato la precedente condizione economica (aveva acquistato una
nuova autovettura, aveva ceduto o locato la casa assegnata, si era liberata dei
figli, aveva cambiato sovente attività lavorativa, aveva pignorato parte dello
stipendio del F.).

9. Il motivo non è ammissibile
perché generico e non diretto a censurare punti specifici della decisione del
giudice di merito.

10. Con il primo motivo di
ricorso incidentale la P.
denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione al mancato
adeguamento dell’assegno divorzile, nonché omessa considerazione dei parametri
indicati dalla legge n. 898 del 1970.

La Corte di appello aveva
ingiustificatamente dedotto dalle dimissioni della P. che ella avesse trovato una sistemazione lavorativa meglio
retribuita, mentre le dimissioni erano state determinate dallo stato di salute
della medesima, in cura presso il Centro di igiene mentale per una forma di
depressione monopolare a causa dei fatti che avevano accompagnato la
separazione.

Inoltre, era notoria la seria
difficoltà di trovare una stabile occupazione lavorativa per una donna di 4 5
anni che non aveva mai lavorato e le cui energie erano state assorbite da una ventennale attività di casalinga, madre e moglie.

Il Giudice di appello non aveva
nemmeno preso in considerazione ì parametri indicati dall’art. 5 della legge
898 del 1970, ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio
(condizione patrimoniale dei coniugi, contributo dato da ciascuno alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno
con il reddito di entrambi), né aveva provveduto ad ammettere i mezzi di prova
richiesti dalla P. in ordine all’ulteriore quantificazione dei redditi del F..

I mezzi reperiti dalla P. con lo
svolgimento di attività non continuative erano così esigui (pari, in base alla
certificazione IRPEF del 2000,
a 8.024.000
L. annue, di cui L. 6.497.000
per compensi lavorativi e L. 1.442.000 per contributo disoccupazione elargito
dall’INPS) che non le garantivano nemmeno un sicuro sostentamento ed una vita
dignitosa, sicché si rendeva necessario determinare l’assegno divorzile nella
misura richiesta di Euro 515,00 e, comunque, non inferiore a 412,00 Euro
mensili.

11. Il motivo merita accoglimento
nei limiti appresso precisati.

L’argomentazione della Corte
d’appello, che ha dedotto dalle avvenute dimissioni della P. il reperimento di
altro lavoro meglio retribuito, non è censurabile in questa sede, non essendo
inficiata da vizi logici, anche se si tratta di una circostanza di fatto
suscettibile di diverse interpretazioni alla luce del contesto in cui si
verifica.

La P. sostiene con il ricorso per cassazione che le
dimissioni sarebbero state causate dallo stato di
salute della medesima, che ne limiterebbe la capacità lavorativa, ma non
precisa – come avrebbe dovuto in base al principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione sopra menzionato – quando ed in quali esatti termini
tali fatti sarebbero stati dedotti dinanzi al giudice di merito e su quali
prove essi si fonderebbero. Ella si è limitata ad affermare nel ricorso per
cassazione di essere in cura presso il Centro di igiene mentale per una forma
di depressione monopolare ed a richiamare un certificato prodotto nel fascicolo
di appello, del quale però non ha specificato il contenuto.

Quanto ai criteri da seguire per
la determinazione in concreto dell’assegno divorzile, osserva il Collegio che
l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi,
nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del
diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge
istante, o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontate
ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che
poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso dal
matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una
determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza
di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno; e
che, nella seconda fase, il giudice deve procedere alla determinazione in
concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei
criteri indicati nello stesso art. 5 comma 6 (nel testo modificato dalla legge
n. 74 del 1987) – e cioè delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello
comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio – i quali criteri,
quindi, agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma
considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad
azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurata dal matrimonio
finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione
(Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 19 marzo 2003 n. 4040).

Con riguardo alla quantificazione
dell’assegno di divorzio, se è vero che deve escludersi la necessità di una
puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione
della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di
riferimento indicati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come
modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la determinazione
dell’importo spettante all’ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni e alle
richieste delle parti, resta salva però la valutazione della loro influenza
sulla misura dell’assegno (Cass. 16 maggio 2005 n. 10210, 16 luglio 2004 n.
13169).

Nella specie, nella
determinazione dell’assegno divorzile la Corte d’appello ha esaminato le rispettive
posizioni economiche delle parti, ma non ha fatto alcun riferimento al dedotto
contributo della P., casalinga e madre, alla conduzione familiare durante la
ventennale convivenza, né ha manifestato l’intenzione di considerare comunque
prevalente il criterio basato sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 28
aprile 2006 n. 9876}.

Ne consegue che l’influenza del
criterio basato sul contributo della P. alla conduzione familiare non risulta
oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte territoriale, che avrebbe
dovuto invece effettuarla in base ai principi sopra menzionati.

12. Con il secondo motivo la
ricorrente incidentale lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente
motivazione in ordine alla mancata ammissione di mezzi istruttori volti
all’accertamento del reddito del signor F., senza che la Corte di appello avesse
fornito alcuna giustificazione al riguardo e nonostante che la P. avesse richiesto di disporre
altre indagini, ai sensi dell’art. 10 della legge 87/1984 sull’ulteriore
attività lavorativa di musicista del F..

13. Il motivo è inammissibile.

La mancata dettagliata
indicazione nel ricorso – in violazione del già menzionato principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione dei mezzi istruttori richiesti e non
ammessi non consente di valutare la decisività delle circostanze.

Inoltre, l’esercizio del potere
officioso di disporre, tramite la polizia tributaria, indagini sui redditi e
sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella
discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un
dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine
alle loro rispettive condizioni economiche (Cass. 28 aprile 2006 n. 9861, 17
maggio 2005 n. 10344).

14. In accoglimento, per
quanto di ragione, del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di
Roma, in diversa composizione, la quale la riesaminerà valutando l’influenza
sulla misura dell’assegno del dedotto contributo della P. alla conduzione
familiare.

Il giudice di rinvio provvedere
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi,
dichiara inammissibile il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso
incidentale; accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell’accoglimento, e rinvia
la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di cassazione.