Famiglia

Saturday 13 September 2003

I Comuni non pagheranno i libri di inglese e di informatica degli alunni delle elementari

I Comuni non pagheranno i libri di inglese e di informatica degli alunni delle elementari.

NOTA ANCI SU FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO 8.9.2003

L’origine dell’obbligo dei Comuni

Scuola elementare

L’attribuzione ai comuni delle funzioni relative alla erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, con le modalità previste dalle leggi regionali, (artt. 42 e 45 D.P.R. 616/77) è avvenuta svolta previa assegnazione delle somme necessarie dal fondo appositamente costituito nel bilancio del Ministero del Tesoro (art. 132 – 616/77).

I fondi furono aggiunti ai trasferimenti statali nell’importo del 1978, incrementato del tasso d’inflazione programmato, con le leggi per la finanza locale dal ‘79 all’85. Dal 1986 furono consolidati – importo 85 – nei fondi globali allora istituiti, agli stessi non venne fatto più riferimento negli anni successivi e l’importo base restò soggetto agli incrementi ed alle riduzioni effettuate dall’86 ad oggi.

Il T.U. dell’Istruzione (D.Lgs. 16/4/1994, n. 297) al capo V, libri di testo, stabiliva che con decreto interministeriale è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche.

Scuola media e superiore

Con l’art. 27 della legge 448 (finanziaria ‘99), venne stabilito che per l’anno scolastico 1999-2000 i comuni avrebbero provveduto a garantire la gratuità totale o parziale, dei libri di testo per l’adempimento dell’obbligo scolastico, nonché la fornitura dei libri di testo in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. Le categorie dei beneficiari dovevano essere individuate con decreto del Ministro della P.I., applicando per la valutazione della situazione economica il “redditometro” ( D.Lgs. n. 109/1998).

Con decreto del Ministero della P.I. dovevano essere emanate nel rispetto della libera concorrenza fra gli editori, le norme per la compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo, a decorrere dall’a. scolastico 2000-2001 ed i criteri per la determinazione del prezzo massimo.

Per l’anno 1999 è stata prevista una spesa di 200 miliardi, mentre l’art. 53 della finanziaria 2000 ha ridotto l’intervento statale a 100 miliardi.

Con circolare congiunta del Miur e del Ministero dell’Interno n. 24 del 23/9/1999 veniva ricordato che “per il settore della scuola elementare, continua a trovare applicazione il principio di totale gratuità dei libri di cui all’art. 156 del D.Lgs. 297/94”.

Regolamento per il prezzo massimo

Con decreto del Ministero della P.I. 7 dicembre 1999, n. 547 fu approvato il “Regolamento recante approvazione delle norme ed avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo ed i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria”. Il regolamento comprendeva norme tecniche e didattiche e confermava al Ministero della P.I. la determinazione del prezzo dei libri.

Con decreto del Miur del 28 febbraio 2001 veniva stabilito – ancora valido con leggere variazioni inferiori all’1%- il prezzo dei libri di testo per le scuole elementari per l’anno scolastico 2001-2002, con i seguenti costi interamente a carico dei comuni:

  Classe

  Letture

  Sussidiari

  Religione

  Lingua straniera

  Totale

I Ciclo

  I

  15.920

  4.605

  20.525

  II

  18.215

  4.605

  22.820

II Ciclo

  III

  21.055

  23.480

  17.370

  16.165

  78.070

  IV

  23.140

  28.530

  16.165

  67.835

  V

  28.055

  33.490

  16.165

  77.710

Come si vede non è citato nei primi due anni di scuola elementare il libro di testo per la lingua straniera.

Inoltre la legge di riforma della scuola 53/2003 prevede che le novità introdotte vengano opportunamente finanziate. Poiché nessun nuovo finanziamento è stato approvato a seguito della riforma Moratti, ne consegue che i libri di testo di lingua straniera per i primi due anni, come ogni altra innovazione che possa influire sul bilancio comunale, non possono essere considerati obbligatori per i comuni.

Questione del prezzo di copertina

Lo stesso decreto del 28/2/2001 su citato, stabilisce che per gli acquisti effettuati a carico degli enti locali viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina, mentre la legge 62 del 7/3/2001, che disciplina il prezzo dei libri venduti nel territorio nazionale, prevede all’art.11 la vendita ad un prezzo effettivo diminuito di una percentuale non superiore al 15% e per i libri venduti in occasione di manifestazioni, ad ONLUS o per corrispondenza, la riduzione massima non superiore al 20%, mentre per i libri di testo scolastici stabiliva che la riduzione massima non poteva superare il 5% con un aggravio ingiustificato del 10% per le famiglie, comuni e lo stesso stato.

Inoltre con legge 9/5/2001, n. 198, è stata disposta la soppressione del comma 6 dell’art. 11, che aveva previsto la riduzione del 5% del prezzo di copertina dei libri scolastici, per cui nessuna riduzione è obbligatoriamente prevista per quelli scolastici e per quelli con spesa a carico del Comune la riduzione è stabilita dal D.M. nello 0,25%.

La questione è aggravata dal fatto che per la fornitura “a prezzo fisso” i comuni non possono effettuare gare fra i librai per ottenere maggiori riduzioni del prezzo di copertina. In alcuni comuni che hanno effettuato gare ottenendo riduzioni fra il 15 ed il 20%, la procedura è stata contestata dagli editori e dalle stesse direzioni scolastiche, sulla base dei disposti del decreto.

Conclusioni

Da una parte nessun nuovo onere, neppure per i libri di testo, può essere messo in capo ai comuni, in conseguenza della riforma se non accompagnato dalla norma che stanzia adeguati finanziamenti inoltre alla luce delle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione, un regolamento ministeriale che impone condizioni ai comuni ed alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo per le scuole, visti gli oneri che comporta, sembra all’Anci per quanto detto, privo di motivazione e non legittimato, oltre che causa di un grave e generale disagio.