Civile

Monday 24 October 2005

I beni del patrimonio comunale sono tutelabili in via ordinaria e non amministrativa. T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – SEZIONE I – Sentenza 10 ottobre 2005 n. 1560

I beni del patrimonio comunale sono tutelabili in via ordinaria e non amministrativa.

T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – SEZIONE I – Sentenza 10 ottobre 2005 n. 1560

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA – SEZIONE PRIMA 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente – GIANCARLO MOZZARELLI Cons. – ALBERTO PASI Cons. , relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nell’Udienza Pubblica del 14 Luglio 2005 Visto il ricorso 245/2002 proposto da:

  LEPRI ALDO rappresentato e difeso da: BABINI AVV. SARA ARGNANI AVV. STEFANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso BABINI AVV. SARA

  contro 

A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

  COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO rappresentato e difeso da: TRENTINI AVV. ANTONELLA con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR

  A.N.A.S. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ EMILIA ROMAGNA

  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

   

per l’annullamento

dellordinanza di sfratto in via amministrativa in data 2 gennaio 2002 prot. 000031, emessa dallEnte Nazionale per le Strade ANAS Compartimento della Viabilità per lEmilia-Romagna, con la quale è stato ordinato al ricorrente di rendere liberi e sgomberi da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla notifica dellatto, i locali occupati nella casa cantoniera sita in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n.29;

di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.

  Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

A.N.A.S. ENTE NAZIONALE STRADE

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Uditi, alla Pubblica Udienza del 14 luglio 2005, il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale dudienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

  FATTO E DIRITTO

  Passa in decisione allodierna pubblica udienza il ricorso del sig. Aldo Lepri, ex dipendente ANAS, conto lordinanza 2 gennaio 2002 di sfratto in via amministrativa dalla casa cantoniera a suo tempo concessagli dallente in alloggio, ordinanza notificatagli a seguito del collocamento a riposo.

Il ricorrente assume:

– lincompetenza di ANAS, in quanto la casa cantoniera, quale pertinenza di strada statale, appartiene al demanio dello Stato, e non allANAS;

– ove invece appartenesse al patrimonio ANAS, la casa, in quanto bene patrimoniale e non demaniale, non potrebbe essere oggetto di poteri di autotutela;

– comunque, la strada su cui insiste la casa cantoniera sarebbe stata trasferita in proprietà al Comune di Casalecchio nel 1983.

Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio del Comune di Casalecchio.

Il verbale di consegna dell11 ottobre 1983, cui fa riferimento il ricorrente, trasferisceinfatti al Comune soltanto la manutenzione e non la proprietà della strada, così che il Comune stesso non è titolare di alcun interesse che lo legittimi a stare nellodierno giudizio.

Viceversa, la casa cantoniera continuava ad appartenere, quale pertinenza di strada statale, al demanio dello Stato, anche dopo il trasferimento, ex art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, allEnte Nazionale Strade dei beni strumentali alla sua attività.

Così ritenevainfatti la giurisprudenza costante e, da ultimo, la Sezione III del Consiglio di Stato con la pronuncia 19 maggio 1958 n. 509 (secondo cui le case cantoniere, che continuano ad appartenere al demanio stradale, non fanno parte dei beni da trasferire allENAS ai sensi dellart. 3 L. 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché si tratti di immobili che, già in capo allANAS, erano strumentali allattività dellente medesimo).

Peraltro, ai sensi dellart. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs.26 febbraio 1994 n 143, lente provvedeva ad esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti e i poteri attribuiti allente proprietario, mentre il successivo comma 3 precisava che lEnte esercita ogni competenza già attribuita nella materia di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato, ivi compresi, quindi, i poteri di autotutela demaniale.

Tuttavia lordinanza impugnata è intervenuta successivamente allentrata in vigore dellart. 19 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il quale, per la prima volta, ha stabilito che nel patrimonio dellEnte si intendono ricomprese le case cantoniere, nonché i terreni utili per i fini istituzionali:&., così modificando il descritto quadro normativo.

E, come esattamente osserva il ricorrente, i beni patrimoniali non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823/2° comma del Codice Civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal Codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.

Seguendo tale criterio dovrà orientarsi lattività conseguente allaccoglimento del ricorso e allannullamento dellatto impugnato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dellANAS, mentre quelle sostenute dal Comune di Casalecchio, evocato in giudizio ancorché non legittimato, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

   

Il Tribunale Amministrativo per lEmilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per leffetto, annulla latto impugnato.

Condanna il ricorrente alla rifusione di euro mille al Comune di Casalecchio.

Condanna la resistente al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio che liquida in complessivi euro 3000 (tremila) in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

  Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005.