Penale

Tuesday 11 November 2003

Guida in stato di ebbrezza. L’ oblazione estingue il reato ed è sempre proponibile in virtà delle modifiche sanzionatorie di cui al d.lgs. 274/2000. Cassazione – Sezione quarta penale (up) – sentenza 18 settembre-5 novembre 2003, n. 42035

Guida in stato di ebbrezza. Loblazione estingue il reato ed è sempre proponibile in virtù delle modifiche sanzionatorie di cui al d.lgs. 274/2000

Cassazione Sezione quarta penale (up) sentenza 18 settembre-5 novembre 2003, n. 42035

Presidente Coco relatore Visconti

Pg Favalli ricorrente Pg in proc. Da Rold

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5 luglio 2002 il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Da Rold Matteo in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 comma 2, Codice della strada), commesso in San Vendeminano il 25 dicembre 2001, perché estinto per intervenuta oblazione.

Il Pg presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata, chiedendone lannullamento per violazione di legge, ritenendo linapplicabilità della disciplina di cui allarticolo 162bis Cp ai reati puniti ai sensi dellarticolo 52 decreto legislativo 274/00.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Il ricorrente ha dedotto che il sistema sanzionatorio è rimasto immutato, avendo il legislatore modificato, e non abrogato, le sanzioni preesistenti attraverso larticolo 52 decreto legislativo 274/00. orbene, se da un lato è vero che il legislatore ha usato il termine modifica delle pene e non abrogazione, è altrettanto vero che tale sostituzione sanzionatoria comporta lassoluta inapplicabilità delle sanzioni preesistenti, di modo che il giudice che dopo lentrata in vigore del decreto legislativo 274/00 continuasse ad applicare congiuntamente la pena dellarresto e dellammenda per la contravvenzione di cui allarticolo 186, comma 2, Codice della strada (guida in stato di ebbrezza), commetterebbe una palese violazione di legge, non essendo più comminabile larresto per il suddetto reato.

Ne consegue che la modifica del sistema sanzionatorio, introdotto con le norme sulla competenza del giudice di pace, si concreta non in un mero cambiamento esecutivo delle disposizioni sulle pene, ma in una sostanziale sostituzione delle pene che il giudice può comminare, con conseguente efficacia su tutti gli istituti sostanziali e processuali favorevoli al reato, anche per i reati commessi prima dellentrata in vigore del decreto citato (come nel caso di specie), a norma dellarticolo 64, comma 2, che regola la disciplina transitoria.

Va poi osservato che le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità costituiscono pene detentive alternative, in quanto larticolo 58 comma 1 decreto legislativo 274/00 espressamente dispone che «per ogni effetto giuridico la pena dellobbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria», indicando poi ai commi successivi i criteri di ragguaglio.

La previsione di valutare come detentive le nuove pene contenute nel decreto sulla competenza del giudice di pace è, pertanto, espressamente contemplata dalla legge, pur con la valutazione della loro evidente minore afflittività rispetto alla reclusine ed allarresto.

Inoltre, la tesi, secondo la quale le uniche pene detentive esistenti possano essere solo quelle previste dal Cp, è smentita dalla stessa indicazione di altre pene di diverse proprio nel decreto legislativo 274/00. Né si intravede la volontà legislativa di costituire un tertium genus sanzionatorio (da alcuni definito in modo non comprensibile come pene paradetentive), ma piuttosto quello di prevedere, per alcuni reati di minore allarme sociale, non solo le pene pecuniarie, che non costituiscono sempre un efficace deterrente soprattutto per gli imputati più abbienti, ma anche altre di tipo detentivo, seppure non della gravità affittiva della reclusione e dellarresto, sottraendo peraltro lo Stato allanticipo delle spese di mantenimento e favorendo il reinserimento del condannato.

Pertanto, lintroduzione di nuove pene, con il decreto legislativo succitato, ha indubbiamente innovato il sistema sanzionatorio bloccato del Cp vigente (articoli 17 e segg.), proprio con particolare riguardo a quelle pene che privano il condannato delle libertà personali.

In particolare, lobbligo di permanenza domiciliare costituisce oltre che per lespressa previsione dellarticolo 58 decreto legislativo 274/00 senza dubbio una pena detentiva nel senso dianzi ricordato, per il requisito della perdita della libertà personale, che caratterizza proprio le pene detentive. Né la circostanza che non abbia il carattere di continuità temporale la rende dissimile dagli arresti domiciliari, che, per coloro che li hanno subiti come misura cautelare, vengono valutati al fine di determinare la residua pena da scontare (articolo 284, comma 5 Cpp in relazione allarticolo 137 Cp).

Infine, va valutato che larticolo 29, comma 6, del decreto dispone che «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento limputato può presentare domanda di oblazione», e con tale generica indicazione non appare che voglia riferirsi unicamente alle contravvenzioni punite con la sola pena dellammenda (articolo 162 Cp).

Pertanto, per il reato di guida in stato di ebbrezza (articolo 186 comma 2 Codice della strada), punito attualmente, a norma dellarticolo 52, comma 2 lettera c) decreto legislativo 274/00, con le pene detentive della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità alternativa a quella pecuniaria dellammenda, limputato può chiedere loblazione ai sensi dellarticolo 162bis Cp, e legittimamente il Gip, nella specie ha ammesso il Da Rold alloblazione.

Tale valutazione è anche confortata dallorientamento costante della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che «loblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella pena originaria, ai sensi dellarticolo 58, comma 1, del decreto legislativo 274/00» (Cassazione 40121/02).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.