Penale

Thursday 27 January 2005

Guerriglia o terrorismo. Il testo integrale della sentenza della discordia. Tribunale di Milano – Ufficio del Gip – sentenza 24 gennaio 2005

Guerriglia o terrorismo. Il testo integrale della sentenza della discordia.

Tribunale di Milano Ufficio del Gip sentenza 24 gennaio 2005

Giudice Forleo

Imputati

l) del delitto previsto e punito dallarticolo 270bis Cp, in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex articolo 444 Cpp.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti allAg di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà , Abderrazak Mahjoub,  Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi  (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte dAssise di Milano) Daki Mohammed, Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed allestero, allinterno di unorganizzazione sovra-nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui Ansar Al Islam), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi – ovunque collocati ­riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti infedeli e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di Jihad, intesa, secondo linterpretazione della religione musulmana propria dellassociazione, nel senso di strategia violenta per laffermazione dei principi puri di tale religione;

il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti;

il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dellorganizzazione;

il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nellassociazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;

linvio dei militanti nelle «zone di guerra» a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il «nemico infedele»;

la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi della organizzazione;

il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un appartamento di Via Cilea n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico «infedele»;

la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per lattuazione del programma criminoso dellassociazione e per il sostegno ai fratelli ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare, operando nella associazione:

– Muhammad Majid (alias Mullah Fouad), Abderrazak Madjoub, Ciise Maxamed Cabdullaah ed El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, con funzioni direttive ed organizzative (articolo 270bis, comma 1 Cp) nellambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid e Ciise Maxamed Cabdullaah, in particolare, nel periodo della propria permanenza in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullaah anche a livello internazionale; condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dellorganizzazione transnazionale e lattività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare lattività dei membri della cellula locale; per tutti nel coordinare lapprovvigionamento di documenti falsi;

– Hamraoui Kamel Ben Mouldi e Drissi Noureddine, con funzioni organizzative (articolo 270bis, comma 1 Cp) consistite nel coordinare lattività dellassociazione in varie località del Nord Italia (tra cui, oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sullattività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;

– Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp), con condotta consistita nellassicurare il necessario supporto per linvio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);

– Daki Mohammed, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp), con condotta consistita nel dare ospitalità e nellassicurare approvvigionamento di documenti falsi a membri dellassociazione (tra cui lo stesso Ciise Maxamed Cabdullaah);

– Bouyahia Maher Ben Abdelaziz, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cpp), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Instanbul) tra i capi dellorganizzazione transnazionale e lattività dei membri della cellula italiana;

– Housni Jamal, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad esempio, in Turchia presso il gruppo di Bouyahia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ayashi);

– Toumi Ali, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dellattività associativa.

Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località nel territorio italiano (oltre che allestero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita allatto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

2) del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 Cpv. Cp e 12 commi 1 e 3 D.Lgs 286/98 (ora modificato dalla legge 189/02), in quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex articolo 444 Cpp.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento davanti allAg  di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafà , Abderrazak Mahjoub,  Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte dAssise di Milano) Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare lingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq).

Fatto aggravato dallessere stato commesso da più di tre persone in concorso tra loro.

Con lulteriore aggravante di cui allarticolo 1 legge 15/80, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita allatto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

Conclusioni delle parti

Il Pm ha chiesto rigettarsi leccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa.

Nel merito ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione e di euro 16.000,00 di multa, previa derubricazione del ruolo rivestito dai predetti nel reato di cui al capo a) in quello di partecipe.

La difesa ha preliminarmente eccepito lincompetenza territoriale di questa Ag essendosi il fatto commesso in Cremona, con conseguente competenza dellAg di Brescia ex articolo 51/3 bis Cp

Nel merito, la difesa di Drissi ha chiesto sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché limputato non lo ha commesso; in subordine ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la difesa dellHamraoui ha chiesto sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché limputato non lo ha commesso.

ha pronunciato la seguente

Sentenza (articolo22/3 Cpp) Ordinanza (articolo299/3 up Cpp)

Motivi della decisione

In data 29 marzo 2004, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di Trabelsi Mourad in ordine ai medesimi reati di cui allattuale imputazione, questo giudice emetteva sentenza di incompetenza per territorio in favore dellAg di Brescia, ritenendo la stessa competente per lintera «cellula» di cui allimputazione allepoca formulata.

Di seguito, in data 3 agosto 2004, perveniva richiesta di rinvio a giudizio concernente le posizioni degli altri imputati di cui allattuale incriminazione (fatta eccezione per Mohammed Tahir Hammid per il quale era nel frattempo intervenuta sentenza ex articolo 444 Cpp), alcuni dei quali chiedevano procedersi con le forme del giudizio abbreviato.

Tra questultimi, gli imputati Drissi Noureddine e Hamroaui Kamel Ben Mouldi, risultati nel corso delle indagini in stretto contatto con il Trabelsi.

I difensori dei due eccepivano preliminarmente lincompetenza territoriale di questa Ag in favore di quella bresciana, e questo giudice si riservava la decisione allesito della discussione.

Alla luce della riformulazione dellimputazione rispetto a quella elevata in ordine alla posizione del Trabelsi, nonché soprattutto in base alle indagini successivamente compiute – ed in particolare agli interrogatori resi da taluni coimputati ed imputati in procedimenti connessi nonché agli atti acquisiti nel giudizio abbreviato ex articolo 441/5 Cpp – va confermata la competenza di detta Ag in ordine al cosiddetto gruppo cremonese, e dunque anche in ordine alle posizioni dei due attuali imputati Drissi e Hamraoui, ma va invece affermata la competenza di questa Ag in ordine al cosiddetto gruppo milanese, ossia alle posizioni degli altri imputati.

Come infatti già evidenziato nel decreto di rinvio a giudizio emesso in data 29 settembre 2004 nei confronti degli imputati che non hanno optato per il rito speciale, dallinsieme degli atti processuali – peraltro di seguito integrati ex articolo 441/5 Cpp – emerge allevidenza la pluralità di più «cellule» di matrice islamico-fondamentalista gravitanti in aree eversive operanti nel territorio nazionale e la sostanziale autonomia, anche nelle loro precipue finalità, delle stesse, e ciò pur in presenza di evidenti e necessari collegamenti tra le medesime ed altre, collaterali, stanziate allestero. Sempre da detti atti emerge pure lincentrarsi della «cellula» della quale facevano parte tutti gli altri imputati nel territorio milanese, in cui la stessa trovava appunto il suo epicentro logistico.

Tale valutazione prescinde evidentemente dallo stanziamento dei singoli membri nel territorio dello Stato e si impernia necessariamente sulla base operativa dei gruppi in questione.

Tanto si afferma in quanto sia i due curdi abitanti a Parma – Mohammed Tahir Hammid  e Mohamed Amin Mostafà – pur nei loro appurati contatti con il gruppo cremonese ed in particolare con il Trabelsi, sia Daki Mohamed, domiciliato a Reggio Emilia, risulta operassero in stretto contatto con i membri dellorganizzazione stanziati in Milano, ed in particolare con lEl Ayashi, con il Nasr Osama, oltre che con il Mullah Fouad (nel periodo in cui questultimo era stanziato in Italia), loro referenti primari.

Allesito del giudizio abbreviato deve pertanto affermarsi la competenza dellAg bresciana con riguardo alle posizioni degli imputati Drissi e Hamraoui, i quali peraltro risultano dagli stessi atti indagati presso tale Ag. in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni.

Va nondimeno evidenziato come allesito del giudizio abbreviato, conclusosi per gli altri imputati con sentenza assolutoria dal reato di cui allarticolo270 bis Cp, sulla base degli elementi di prova allo stato ed in questa sede utilizzabili, non possano al riguardo ritenersi persistenti i gravi indizi in ordine a tale reato neppure per il c.d. gruppo cremonese, per la parte evidentemente concernente il presente procedimento come finora sviluppatosi.

Ciò si precisa ai soli effetti del regime cautelare in atto nei confronti dei due imputati in questione, non detenuti nellambito del parallelo procedimento bresciano.

Sul punto va innanzitutto rilevato come gli atti di causa debbano essere sfrondati dagli atti affetti da inutilizzabilità patologica, ed innanzitutto dalle cosiddette fonti dintelligence, ossia dai numerosi dati provenienti da «acquisizioni informative» o «investigative» non meglio precisate, o da acquisizioni assunte in «contesti di collaborazione internazionale» o asseritamente provenienti da «segnalazioni da parte di organismi americani» o da «dati forniti dal BKA tedesco», anchesse prive di qualsivoglia supporto genetico degno di rilievo processuale e non puntalmente riscontrate da atti processualmente rilevanti.

Lo stesso è a dirsi per gli atti compiuti allestero e non assistiti dalle garanzie difensive che lordinamento interno pone ad imprescindibile fondamento dellutilizzabilità di tali atti, ed in particolare alle audizioni di soggetti assunti come testimoni anziché come indagati in procedimenti allevidenza connessi e dunque senza le dovute garanzie difensive. Ci si riferisce soprattutto alle audizioni di ex combattenti ristretti in Iraq, assunte dallautorità norvegese ed acquisite dai nostri inquirenti in sede di rogatoria.

Analoghi rilievi di inutilizzabilità processuale riguardano con altrettanta evidenza i dati provenienti dalle cosidddette «fonti aperte», ossia da informazioni giornalistiche o assunte per via telematica.

Tanto premesso, può dirsi con margini di ragionevole certezza ed al di là delle reticenti dichiarazioni di taluni imputati, che entrambe le «cellule» in questione avevano come precipuo scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali, presumibilmente stanziate nel nord dellIraq.

A tal scopo, infatti, erano organizzati sia la raccolta e linvio – attraverso canali ritenuti «sicuri» – di somme di denaro, sia larruolamento di volontari – tutti stranieri e tutti di matrice islamico-fondamentalista – da far giungere in dette zone evitando ogni possibile intoppo nelle loro trasferte, e dunque attraverso percorsi anchessi ritenuti sicuri e con documenti spesso contraffatti.

Lattività delle «cellule» in questione, per quanto sempre risulta da detti atti, si colloca storicamente in concomitanza dellattacco statunitense allIraq, avvenuto comè noto nel marzo del 2003 ma notoriamente previsto come altamente probabile allindomani del conflitto in Afghanistan, nel quale pure tali gruppi risultano essere stati attivi.

Numerose conversazioni intercettate fanno peraltro riferimento a tale accadimento ed alla necessità di arginare il più possibile i prevedibili nefasti effetti, aiutando «i fratelli» presenti nelle zone del conflitto, sia economicamente sia, appunto, rinforzando i contingenti armati attraverso linvio di combattenti.

Non risulta invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi compiuti, che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attività di guerriglia da innescare in detti o in altri prevedibili contesti bellici e dunque incasellabili nellambito delle attività di tipo terroristico di cui allarticolo270bis Cp come novellato allindomani dei noti e tragici fatti dell11 settembre 2001.

La nozione di terrorismo, comè noto, diverge da quella di eversione e come questa non è definita in via normativa, dovendosi dunque ricavare in via ermeneutica, sia sulla base del contenuto delle convenzioni internazionali sul punto, sia, soprattutto, riflettendo sulla ratio e sulla genesi della norma penale in questione.

Emblematico sotto il primo profilo appare il tenore della Convenzione Globale dellOnu sul Terrorismo, progettata nel 1999, che allarticolo18/2 prevede unesimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale le stesse non riguardano le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi dalla forze armate di uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme del diritto internazionale umanitario.

Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di guerriglia poste in essere nellambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che – ed ecco che in tal caso lesimente in questione non opera – non venga violato il diritto internazionale umanitario.

Da tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro lumanità.

A confortare tale impostazione interviene la ratio della norma di cui allarticolo270bis Cp, comè noto novellata a seguito dei noti e tragici fatti dell11 settembre 2001.

La modifica, che ha appunto esteso il rilievo penale dei fatti in tale norma già previsti anche ai casi in cui gli stessi fossero posti ai danni di uno Stato estero, voluta demergenza allindomani di tali fatti parallelamente ad analoghi interventi legislativi posti in essere in altri paesi, ha evidentemente perseguito la finalità di creare una sorta di diritto penale sovranazionale con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive.

Lestendere tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto violenti, posti in essere nellambito di conflitti bellici in atto in altri Stati ed a prescindere dallobiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente ad uningiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo peraltro notorio che nel conflitto bellico in questione, come in tutti i conflitti dellera contemporanea, strumenti di altissima potenzialità offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo.

Tanto premesso, va rilevato come in punto di fatto non può ritenersi provato, neppure in termini di gravità indiziaria, che le due «cellule» in questione, pur gravitando in aree notoriamente contrassegnate da propensioni al terrorismo, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia come sopra delineati.

Al riguardo non può dirsi sufficiente a fondare lipotizzata responsabilità penale, la comune appartenenza a realtà eversive ed a strutture, quale quella denominata «Ansar Al Islam» – peraltro bombardata e distrutta nel corso di tale conflitto – dalla composizione tuttaltro che omogenea ed anzi alquanto articolata e complessa.

Sotto tale ultimo profilo va evidenziato come la variegata gamma di posizioni, tutte di matrice islamico-fondamentalista, confluenti nella menzionata struttura «Ansar Al Islam» sia stata delineata dal coimputato collaboratore Mohammed Tahir Hammid, il quale, pur nella evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite poi ottenuto ex articolo 444 Cpp., ha infatti spiegato che tale formazione era alquanto eterogenea, facendo ad essa capo vari modi di intendere lopposizione ai regimi nemici, pur nella comune e dunque omogenea matrice islamico-fondamentalista dei vari sostenitori e simpatizzanti.

Le ultime dichiarazioni del predetto parlano al riguardo chiaro. Il Mohammed Tahir ha infatti riferito genericamente di «aver sentito dire» che «Ansar Al Islam» era «in contatto con Al Qaeda» e che aveva in progetto anche di utilizzare «kamikaze» per azioni di guerriglia allinterno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta cognizione al riguardo, e anzi significativamente aggiungendo che la svolta verso dette forme di violenza era oggetto di discussione tra i componenti dellorganizzazione, affermando altresì di essere un islamista moderato e di non condividere la deriva violenta di detta formazione. Ha inoltre aggiunto che alcuni dei suoi coimputati, quali lEl Ayashi, «si stavano avvicinando a detta organizzazione», così confermando dunque che gli stessi non vi erano organicamente inseriti.

Sempre in ordine allorganizzazione «Ansar Al Islam», va poi evidenziato il tenore della documentazione sequestrata al suo vertice Mullah Krekar, arrestato in Olanda e poi scarcerato ed espluso in Norvegia.

In uno di tali atti, concernente lideologia del gruppo e la sua matrice islamico-fondamentalista, si parla infatti di addestramenti militari al fine di affrontare «combattimenti sul fronte», nonchè di «tunnel e cave» costruiti per difendersi dai «raid aerei soprattutto dopo gli ultimi bombardamenti sopra Tora Bora nel caso ci fossero degli attacchi dellalleanza americana britannica». Il documento in questione si conclude con una chiosa per così dire «profetica». Si legge infatti: «Scrivo queste righe prima dellattacco americano in Iraq e probabilmente anche noi verremo colpiti anche se stiamo prendendo delle misure protettive per le nostre trecento famiglie, alcuni si nascondono in Iran, ma anche lì hanno la vita dura e difficile… perchè si presume che gli americani attaccheranno le città di Halja e Siruane che sono strategiche, e se queste città verranno liberate potremmo iniziare lera dellEmirato Islamico che opererebbe in associazione con lorganizzazione delle Nazioni Unite. E infine chiedo a Dio di darci la forza e la vittoria. Il vostro fratello Abu Sayed Kutub Fateh Krekar».

Sia da tali elementi, sia dalle riportate dichiarazioni di Mohammed Tahir può dunque ricavarsi che «Ansar Al Islam» era strutturata come una vera e propria organizzazione combattente islamica, munita di una propria milizia addestrata appunto alla guerriglia e finanziata anche da gruppi stanziati in Europa ed evidentemente gravitanti nellarea del fondamentalismo islamico, senza perciò avere obiettivi di natura terroristica, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni di suoi membri.

E da evidenziarsi peraltro come dal riportato manoscritto a firma del Mullah Krekar era stata dallo stesso prevista la possibilità di unistituzionalizzazione, addirittura nellambito delle Nazioni Unite, dellorganizzazione in questione.

Sempre sulle appurate finalità delle due «cellule» in questione vanno anche menzionate le dichiarazioni rese dallimputato El Ayashi in data 29 luglio 2004, laddove lo stesso ammette di aver inviato combattenti in medioriente nel 2003 «per ragioni di Jahad»,  ossia «per opporsi agli invasori», in concomitanza appunto con lattacco americano e per combattere contro lo stesso, e ciò attraverso il canale siriano gestito dal coimputato Mullah Fouad.

In questo senso, a parere della scrivente, devono peraltro essere intese le più significative conversazioni intercettate. E il caso del riferimento alla «grande bomba» che «sta arrivando» di cui alla conversazione telefonica intervenuta in data 11 marzo 2003 ore 11.40 tra lattuale imputato Drissi e Trabelsi Mourad, evidentemente i due interlocutori riferendosi allimminente attacco americano allIraq, comè noto scoppiato proprio in quei giorni. Si pensi ancora alla «maledizione» di cui alla conversazione intervenuta in data 1 aprile 2003 tra lEl Ayashi e Ciise Mahamed allinterno della camera di sicurezza della locale Questura, e il chiaro riferimento alla ormai intervenuta guerra allIraq ed alla posizione al riguardo assunta dal governo italiano, con commenti allevidenza tuttaltro che inequivocabilmente riferibili ad attività di tipo terroristico in concreto programmate. Altra conversazione emblematica in tal senso quella intervenuta in data 30 marzo 2003 ore 20.41, ossia ad attacco americano già avvenuto, tra il citato El Ayashi e lattuale imputato Hamraoui, nel corso della quale questultimo comunica che il Trabelsi, sentiti altri personaggi di spicco del gruppo, avrebbe deciso che  «non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui», precisando lo stesso che «metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui», allevidenza riferendosi, quanto agli uomini che restano «qui», ai finanziatori di quei combattimenti.  Lo stesso è a dirsi per la conversazione intervenuta tra il Mullah Fouad e  lEl Ayashi sempre in data 30 marzo 2003, nel corso della quale il primo richiede linvio di combattenti adeguatamente addestrati, di  «gente che colpisca il ferro», sollecitando linterlocutore a cercare anche «quelli che stavano in jaban», alludendo secondo la prospettazione accusatoria (ma il riferimento appare in verità alquanto ambiguo) allinvio di uomini disposti, comunque sempre in quel contesto, al diretto sacrificio umano.

Non risulta inoltre da alcun atto degno di rilievo processuale che le due cellule in questione fossero legate allorganizzazione Al Tawid della quale sarebbe vertice il noto terrorista Al Zarqawi.

Sotto tale profilo va evidenziato come lutenza telefonica asseritamente in uso a questultimo personaggio fosse tuttaltro che corrispondente (ed anzi differente per ben cinque cifre) a quella che nella conversazione del 9 marzo 2003 intercorsa tra lEl Ayashi e i due curdi residenti a Parma, viene indicata come in uso al Mullah Fouad.

Neppure risultano legami penalmente rilevanti di tali gruppi con quelli, pur della stessa matrice ideologica, responsabili di attacchi di pacifica natura terroristica, non potendo al riguardo farsi leva sulla presunta analogia della  «potenziale progettualità operativa degli spostamenti di uomini e di risorse» né tanto meno sulla asserita «circolarità di rapporti» tra soggetti gravitanti nei medesimi ambienti eversivi, e dunque su loro rapporti di conoscenza o di pregressa frequentazione.

Ad incidere sulle esposte considerazioni non può neppure invocarsi la circostanza in base alla quale gli imputati non erano di nazionalità irachena e dunque non avrebbero potuto legittimamente battersi in guerra contro il «nemico» americano.

E evidente infatti come la scriminante prevista dalla citata convenzione riguardi le forze belligeranti facenti parte delle opposte fazioni in lotta, a prescindere dalla nazionalità dei singoli individui combattenti qualora accomunati da ununica matrice strategico-ideologica.

Rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati di quel procedimento, sia daltro canto le eventuali attività terroristiche da tale «cellula» in concreto programmate.

A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi come gli atti del procedimento bresciano acquisiti ex articolo 441/5 Cpp. e concernenti laudizione in incidente probatorio del «collaboratore» Zouaoi Chokri, finiscano in ultima analisi per avallare tale valutazione. Le dichiarazioni del predetto relative a presunti attentati da commettere sul territorio italiano, appaiono infatti fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamente tenuti in sua presenza da soggetti assolutamente estranei al presente procedimento. Daltra parte, come affermato dal Pm in udienza, va evidenziato come le dichiarazioni che tale «collaboratore» avrebbe reso nellambito di altro procedimento milanese e di cui vi è traccia in detto atto, non riguarderebbero le due «cellule» in questione.

Quanto sopra, si ripete, lungi dallanticipare valutazioni di merito non certo spettanti alla scrivente in ordine alla posizione dei due predetti, vale solo ai fini della revoca della misura cautelare in atto nei confronti degli stessi  nellambito del presente procedimento in ordine al reato associativo loro contestato.

Per tali motivi, il reato di cui allarticolo12 D.Lgs 286/98 andrà liberato dalla circostanza aggravante di cui allarticolo1  legge 15/80.

PQM

visto larticolo 22/3 Cpp dichiara la propria incompetenza per territorio ed ordina

limmediata trasmissione degli atti al Pm presso il Tribunale di Brescia, anche per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata;

visto larticolo299/3 up Cpp revoca la misura cautelare in atto nei confronti dei due imputati per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2), laggravante di cui allarticolo1 legge15/80, sempre per sopravvenuta carenza di gravi indizi al riguardo ordina la formale scarcerazione degli stessi limitatamente a tali ipotesi.