Penale

Wednesday 08 September 2004

Gratuito patrocinio. In contrasto con le convenzioni internazionali limitare la scelta del difensore tra quelli stabilite nelle apposite liste. Il Tribunale di Catanzaro smentisce la Cassazione. Tribunale di Catanzaro – Sezione feriale – decreto 30 agosto

Gratuito patrocinio. In contrasto con le convenzioni internazionali
limitare la scelta del difensore tra quelli stabilite nelle apposite
liste. Il Tribunale di Catanzaro smentisce la Cassazione

Tribunale di Catanzaro – Sezione
feriale – decreto 30 agosto 2004, n. 206

Il Presidente,

letta l’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato formulata, nell’ambito del procedimento penale
2722/04 Rgnr Mod. 21 e
2394/04 Rggip, da XXX, nato a XXX il XXX ed ivi
residente;

dato atto:

che, nel corpo della istanza, il
richiedente, oltre alle dichiarazioni impegnative nei termini e nei modi di
legge, designa come difensore e procuratore speciale l’avv. Concetta Nunnari, del foro di Catanzaro;

– che, all’istanza
è allegato l’atto di nomina difensiva e di procura speciale;

letta la richiesta difensiva:

– di disapplicazione dell’articolo 81
Dpr 115/02, disposizione che precluderebbe la
designazione del difensore medesimo, sul pacifico presupposto che il legale
nominato non risulta iscritto nello specifico elenco
degli abilitati al patrocinio;

– di ammissione
al beneficio ferma restando la avvenuta designazione del difensore, tanto in
virtù del delineato preminente principio di diritto comunitario di “libera
scelta difensiva”, con ogni ulteriore statuizione in ordine alla futura
corresponsione degli onorari;

disposta la acquisizione degli atti del
procedimento;

dato atto che il fascicolo procedimentale è pervenuto in data 25 agosto 2004;

valutate le risultanze degli atti ed
interpretate le disposizioni normative richiamate

Osserva e rileva

1. Mercurio Vincenzo, indagato nel
procedimento penale 2722/04 Rgnr Mod.
21 e 2394/04 Rggip, ha formulato istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha designato l’avv. Concetta
Nunnari, del Foro di Catanzaro, quale proprio
difensore e procuratore speciale, presso il cui studio sito in Catanzaro, Vico
II Corso Mazzini 2, egli ha eletto domicilio ai soli fini delle comunicazioni
inerenti il patrocinio a spese dello Stato.

Il legale nominato non è iscritto
nell’elenco degli abilitati alla specifica difesa, situazione che, intendendosi
la iscrizione come requisito legittimante,
precluderebbe, secondo rigorosa interpretazione, l’accesso al beneficio e, per
quel che interessa in questa sede, la liquidazione degli onorari difensivi a
carico dello Stato.

Al riguardo, le disposizioni di
diritto interno sono note.

Ai sensi dell’articolo 80 del Dpr 115/02 (Tu in materia di spese di giustizia) chi è
ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare
un difensore “scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati istituiti
presso consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello” nel quale ha
sede il magistrato competente; il successivo articolo 81 prescrive che l’elenco
debba essere formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso di particolari requisiti tra i quali (comma 2c) “l’anzianità
professionale non inferiore a sei anni”.

Tanto chiarito, in fatto ed in
diritto, il difensore pone l’interrogativo circa la conformità o meno della
normativa in parola alle norme internazionali e, segnatamente, al parametro
fornito dall’articolo 189 Trattato Cee; lo stesso
legale per altro, aggiunge, risolutivamente, che il giudicante, prima di
sollevare una questione di costituzionalità nei termini dianzi
profilati, ha l’obbligo di verificare la possibilità di attribuire alle stesse
un significato diverso da quello censurato, avvalendosi di tutti gli strumenti
ermeneutica a disposizione, primi fra tutti i trattati internazionali
(richiamando, anche, Corte costituzionale, 315/02).

2. È noto che la questione sulla
legittimità costituzionale della normativa in esame, sollevata relativamente alla istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato presentata da un imputato che aveva indicato, quale difensore
di fiducia, un avvocato iscritto all’albo da meno di sei anni e quindi non in
possesso di uno dei requisiti per l’iscrizione allo speciale elenco (ex
articolo 17bis della legge 217/90 introdotto dall’articolo 17 legge 134/01), è
stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in relazione agli
articoli 3 (sotto il profilo delle parallele discipline sulla difesa nel
processo penale e, segnatamente, in materia di difesa d’ufficio) e 24
Costituzione (sotto il profilo della limitazione al diritto di difesa, inteso
come diritto di scegliere liberamente il difensore).

La questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con sentenza 299/02 in virtù:

a) dell’esigenza di particolare
dignità e qualità professionale secondo parametri rientranti nella discrezionalità
legislativa, nella prospettiva dell’esercizio di una
prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere
pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse
economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina
da una situazione di debolezza economica del singolo;

b) del rispetto del diritto di
difesa, assicurato comunque dall’ampia possibilità di
scelta.

3. La prima questione, di rilevanza
strettamente giuridica, si pone in tema di rapporti tra diritto comunitario e
diritto interno. Essa va risolta nel senso che il giudice nazionale, nel
concorso conflittuale tra disposizioni di diritto comunitario ed interno, ha
l’obbligo di garantire la piena efficacia delle prime, disapplicando,
all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante
della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o
attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante revisione
costituzionale (cfr. articolo 189 del Trattato Cee e costante giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee, tra le quali, Corte di giustizia, sentenza 106/77 Simmenthal/ministero Finanze, citata in atti).

In tal senso è ormai consolidamente orientata anche la Suprema corte, la quale
ha stabilito che l’adattamento dell’ordinamento nazionale alle norme contenute
nei regolamenti comunitari è immediato ed automatico, tanto perché le norme
comunitarie godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della
legislazione nazionale posteriore (cfr., tra le prime,
Cassazione, Sezione prima, sentenza 1200/86. rv 444680, Fin. Stato c/o Soc Lin Due Pal,
alla stregua dei principi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale
170/84 e 113/85; Cassazione Su, 2461/87, rv 451615 Amm.ne Finanze c/o Soc Soffiantino; più di recente, Cassazione, Sezione terza,
sentenza 9983/99, rv 214344).

4. Tanto chiarito, la seconda
questione concerne la interpretazione e la portata
delle regole comunitarie richiamate nell’istanza.

Dette regole, non solo rimarcano la inviolabilità del diritto di difesa (principio di notoria
rilevanza costituzionale interna, concernente il profilo impersonale e
funzionale dell’istituto) ma esplicitano l’altro principio (personale e
soggettivo) della “libera scelta” distinguendo la difesa di fiducia dalla
prestazione d’ufficio gratuita, in situazione di non abbienza
(“se non ha i mezzi per ricompensare un difensore”) e “quando lo esigano gli
interessi della giustizia” (testualmente articolo 6 comma 3 lettera c) della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali).

Analogamente dispone il Patto
internazionale dei diritti civili e politici, che, all’articolo 14 comma 3
lettera d), ribadisce la prerogativa della scelta
difensiva e la surrogatoria assegnazione di un difensore d’ufficio, a titolo
gratuito, “se egli non dispone dei mezzi sufficienti per compensarlo”.

5. In breve, in tutte le Convenzioni
recepite con leggi dello Stato si vuole che la difesa tecnica sia affidata ad
avvocato insindacabilmente scelto dal soggetto
interessato, non rinvenendosi, invero, alcuno sbarramento o limitazione
all’accesso alla difesa gratuita (specie in sede penale) del non abbiente, che
sia correlato a parametri di “anzianità professionale” del difensore od
all’iscrizione di quest’ultimo in “speciali elenchi”.

Il principio di libertà di scelta
esclude la presenza di delimitazioni o di condizionamenti che siano aggiuntivi alla qualità di avvocato iscritto nell’albo
ed abilitato all’esercizio professionale.

Rileva, invece, la scelta del
difensore quale atto personalissimo e fiduciario dell’individuo, il quale deve
essere messo in condizione di affidare la propria difesa a professionista di
suo gradimento indipendentemente dall’iscrizione di quest’ultimo
in appositi e selettivi elenchi (tanto più, si nota
incidentalmente, allorché, la materia da decidere sia, come nel caso in esame,
di comune rilievo processuale).

Non può sottacersi che, mentre il
cittadino europeo non abbiente e residente in altri Paesi membri, che si trova
nella condizione di dover ricorrere allo Stato per il pagamento del proprio
avvocato, vede garantito il proprio diritto sul presupposto che la Nazione di appartenenza ha recepito le disposizioni convenzionali e
comunitarie, il cittadino italiano viene invece privati di tale prerogativa,
sulla base di una legge che regolamenta l’accesso al beneficio della difesa
gratuita, ponendo il soggetto di fronte a condizioni limitative, come tali
contrastanti con il Diritto internazionale patrizio.

Sotto tale profilo la normativa, ora
riprodotta negli articoli 80 e 81 del Tu sulle spese di giustizia (Dpr 115/02) appare in contrasto con le succitate norme di
Diritto internazionale, patrizio e comunitario.

Pertanto, alla luce
di quanto esposto ed argomentato, in applicazione della normativa richiamata,
previa dichiarazione di disapplicazione del comb. Disp.
articoli 80 e 81 Dpr 115/02,
l’indagato va ammesso al beneficio richiesto e con il patrocinio del difensore
designato, con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alla
futura corresponsione degli onorari al difensore della persona ammessa al
beneficio.

PQM

Ammette XXX, indagato nel
procedimento penale 2722/04 Rgnr Mod.
21 e 2394/04 Rggip, al beneficio del patrocinio a
spese dello Stato e, previa dichiarazione di disapplicazione del comb. Disp. articoli
80 e 81 Dpr 115/02, con il patrocinio del difensore
designato, avv. Concetta Nunnari, del foro di
Catanzaro, alla quale specificamente compete, alle condizioni legali, la
corresponsione degli onorari dovuti.

Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di competenza.