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Monday 19 September 2016

Gratuito patrocinio. Falsa dichiarazione sul reddito nell’istanza di gratuito patrocinio: l’innocuità per l’accesso al beneficio rileva sul piano dell’elemento soggettivo

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 28555/16; depositata l’8 luglio)

L’indagine sul dolo in ipotesi in cui non è di immediata evidenza l’utilità che sostiene l’azione/omissione tipica richiede una compiuta analisi delle circostanze di fatto.

Il caso. Con la sentenza in esame (n. 28555/2016 depositata in data 8 luglio 2016) la Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi su una sentenza della Corte d’Appello di Messina, che aveva confermato una pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Patti, il quale aveva condannato l’imputato per diversi episodi, in continuazione, di falso ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002, nonostante il reddito effettivo, accertato nel corso delle indagini, avrebbe consentito comunque l’accesso al beneficio.

Il falso innocuo. La sentenza precisa innanzitutto come non possa parlarsi, nel caso de quo, di falso innocuo.
Il concetto di innocuità va rapportato infatti al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: non l’interesse patrimoniale dello Stato, ma la correttezza, per così dire ‘in re ipsa’, dell’attività del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio. Interesse quest’ultimo evidentemente leso anche nel caso in cui il reddito avrebbe consentito – in ogni caso – il gratuito patrocinio.

L’elemento soggettivo. Se – sotto il profilo della tipicità dell’illecito in esame – l’irrilevanza funzionale della difformità tra reddito dichiarato ed accertato non è capace di escludere il falso, essa assume – però -pregnanza indiretta, nella prospettiva della valutazione del dolo in capo al dichiarante.
Se infatti la scelta dell’ordinamento è stata quella di non incriminare il falso documentale colposo, dovrà escludersi la riproverabilità del fatto tipico nel caso in cui questo scaturisca da una mera leggerezza o negligenza dell’agente.
Sul punto occorre preliminarmente rilevare come la nozione di reddito considerata al fine dell’accesso al gratuito patrocinio è di tipo normativo; l’errore su tale categoria  ricade tuttavia, comunque, sulla norma incriminatrice, essendo la relativa normativa integratrice del precetto penale (secondo la nozione lata di tale categoria, abbracciata dalla Corte di Cassazione), come tale assoggettata all’art. 5 c.p. e non all’art. 47 c.p..
La severità della disciplina sull’errore sulla norma penale non permette però di ‘scavalcare’ un accertamento rigoroso circa la sussistenza del dolo in capo all’agente, quando – in particolare – vi siano elementi sintomatici o ‘indizi’ in ordine al carattere colposo della condotta.
Tra indicatori dell’assenza di dolo (anche eventuale) in capo all’imputato individuati dalla sentenza c.d. Thyssen Krupp (S.U. 38343/2014 – dello stesso relatore della sentenza in commento, dott. Blaiotta), vi è proprio anche il fine, la convenienza della condotta incriminata. Pacifico che, nel caso di specie l’utilità fosse del tutto insussistente: se anche l’agente avesse dichiarato il reddito accertato – l’agente avrebbe comunque ottenuto il beneficio cui era finalizzata l’istanza contenente la dichiarazione. Ciò posto l’accertamento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo avrebbe richiesto un attento approfondimento circa le sfumature fattuali capaci di rappresentare l’elemento soggettivo sussistente in capo all’agente.
Ed infatti, conclude la Corte «l’indagine sul dolo in ipotesi in cui non è di immediata evidenza l’utilità che sostiene l’azione/omissione tipica richiede una compiuta analisi delle circostanze di fatto».
La Corte di Cassazione opta dunque per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, imponendo di superare la tentazione diffusa tra i giudici di merito di ritenere sussistente il dolo dei falsi documentali in re ipsa.

(avv. Claudio Bossi  pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)