Enti pubblici

Thursday 06 October 2005

Gli ordini professionali sono enti pubblici e in quanto tali non possono impedire l’ accesso da parte degli interessati agli atti di un procedimento disciplinare Tar Lazio – Sezione di Latina – sentenza 22 luglio-3 ottobre 2005, n. 914

Gli ordini professionali sono enti pubblici e in quanto tali non possono impedire laccesso da parte degli interessati agli atti di un procedimento disciplinare

Tar Lazio Sezione di Latina sentenza 22 luglio-3 ottobre 2005, n. 914

Presidente Bianchi relatore Rotondo

Ricorrente Granata ed altri

Fatto e diritto

Con atto notificato il 30 maggio 2005 e depositato il successivo 16 giugno, i ricorrenti, tutti commercialisti iscritti allAlbo di Latina e componenti del direttivo dellUnione Giovani Dottori Commercialisti di Latina, hanno proposto lepigrafato ricorso col quale postulano:

1)laccertamento del diritto a visionare ed estrarre copia de verbale del 14 marzo 2005 con cui lOrdine dei Dottori Commercialisti  della circoscrizione di Perugina e Orvieto ha deliberato lapertura di procedimento disciplinare a loro carico;

2)la condanna dello stesso Consiglio dellOrdine a consentire ai ricorrenti la visione ed estrazione di copia integrale del verbale di cui sopra;

3)lannullamento della nota n. 668 del 26 aprile 2005.

Con nota n. 954/05 SAP/cc, depositata il 16 giugno 2005, il Presidente dellOrdine ha portato a conoscenza del tribunale che con raccomandata di pari data è stato trasmesso ai ricorrenti estratto conforme del verbale del Consiglio dellOrdine di Perugia del 14 marzo 2005.

Senonché, il verbale prodotto in copia reca un omissis relativamente alla sua parte motiva. Lomissione è stata ritenuta dai ricorrenti decisiva in punto di non satisfattività della pretesa azionata in quanto impedisce, tuttora, agli interessati di avere puntuale, completa e consapevole contezza delle contestazioni disciplinari, e delliter argomentativo di supporto, mosse nei di loro confronti dal Consiglio dellOrdine.

In ragione di ciò, gli interessati hanno proposto motivi aggiunti mediante atto notificato il 4 luglio 2005 e depositato il successivo giorno 7 con i quali chiedono laccertamento del loro pieno diritto allesibizione del verbale del 14 marzo 2005 in un con la condanna del Consiglio dellOrdine alla estrazione in versione completa del documento.

Il Collegio,ritenuto che:

1)la disciplina in materia di accesso agli atti contenuta nella legge  241/90 è applicabile anche agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certificative e disciplinari;

2)il diritto di accesso consiste in un diritto creato ex novo per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed inaccessibile dellazione amministrativa, per affermare il principio di trasparenza e per garantire la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino nei confronti dei soggetti (quali anche gli ordini professionali) che detengono atti e documenti in funzione dei poteri (certificativi, costitutivi, disciplinari, comunque di) supremazia e/o autoritativi di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o possibilità di contraddittorio;

3)laddove sussista il diritto di accesso agli atti, il diritto alla riservatezza non può essere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui conoscenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti;

4)latto richiesto in estrazione si ricollega ad un interesse personale, concreto ed attuale dei richiedenti laddove costoro hanno allegato di voler tutelare la propria posizione di professionisti iscritti allOrdine con riferimento ai procedimenti disciplinari iniziati a loro carico, anche nella prospettiva evidenziata nel corso della trattazione camerale del ricorso di valutare lesistenza o meno di eventuali cause di incompatibilità dei componenti il collegio disciplinare;

5)non appaiono sussistenti, né sono state evidenziate le ragioni che non consentirebbero lostensione di determinate parti del verbale de quo;

Considerato che lestrazione parziale del documento, il cui contenuto risulti connotato da omissis, non sappalesa, alla luce delle argomentazioni sopra rassegnate, satisfattivo della pretesa attorea;

tutto ciò valutato, ritiene fondato il ricorso in esame.

Pertanto, accertato linesatto/incompleto/parziale adempimento condanna lOrdine professionale evocato in giudizio allesibizione del documento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, da curarsi mediante estrazione e rilascio ai ricorrenti del verbale del 14 marzo 2005 nella sua versione integrale, senza omissis.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tar Lazio Sezione staccata di Latina accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 469/05, meglio in epigrafe specificato, e per leffetto condanna lOrdine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Perugina e Orvieto allestrazione integrale del verbale del 14 marzo 2005 da rilasciarsi ai ricorrenti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Condanna il convenuto alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 750,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa.