Famiglia

Friday 23 February 2007

Gli effetti della separazione sul domicilio coniugale in comodato d’ uso.



Gli effetti della separazione sul domicilio coniugale in comodato d’uso.

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 30 gennaio-13 febbraio 2007, n. 3179

Presidente e relatore Piccinini

Pm Russo – parzialmente conforme – ricorrenteT.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19 febbraio 2002, poi ritualmente notificato, la Intrade Srl chiedeva la condanna di A.T. al rilascio dell’immobile di sua proprietà, sostenendo che lo stesso era stato concesso in comodato gratuito al suo amministratore unico P.C., che lo aveva poi adibito ad alloggio della propria famigliaA.T.; che in sede di separazione legale il detto appartamento era stato assegnato alla moglie A.T.; che pendendo procedura esecutiva a suo danno, aveva necessità di riacquisire l’immobile per ricavarne il maggior prezzo; che comunque la detenzione dellaT. risultava ormai sine titulo.

Il Tribunale di Napoli adito, disattendendo la prospettazione della resistente che aveva individuato nel giudice della famiglia quello competente a decidere in ordine alle modalità ed ai tempi del rilascio dell’appartamento in questione, accoglieva il ricorso ritenendo, da un lato, che non fosse opponibile nella specie il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e, dall’altro, che si trattasse di comodato precario, da cui discende l’obbligo di restituzione su richiesta del comodante.

La sentenza veniva quindi impugnata dallaT., che ne denunciava l’erroneità in ragione delle medesime considerazioni precedentemente svolte e la Ca di Napoli, che sospendeva dapprima l’esecutorietà del provvedimento censurato, confermava la decisione di primo grado, sostanzialmente osservando che l’assegnazione dell’immobile in sede di separazione giudiziale determina la successione del coniuge assegnatario nel rapporto di comodato, senza modificarne la originaria fonte contrattuale, con la conseguenza che il comodante può legittimamente esercitare il recesso nei confronti dell’assegnatario.

Avverso la detta decisione laT. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, al quale resisteva la Intrade Srl, che proponeva anche ricorso incidentale.

Successivamente il Pg di questa Corte, al quale erano stati trasmessi gli atti ai sensi dell’articolo 375 Cpc, concludeva per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito l’incidentale, in ragione della sua ritenuta fondatezza.

La controversia veniva quindi decida all’esito dell’udienza del 30 gennaio 2007.

Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 335 Cpc, si osserva che con l’unico motivo del ricorso principale A.T. ha denunciato violazione dell’articolo 155 Cc, in riferimento ai principi di cui agli articoli 1803-1810 Cc, sostenendo l’erroneità della decisione nella parte in cui la Corte territoriale non aveva tenuto conto del necessario coordinamento delle regole sull’assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di figli minori con quelle del comodato.

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale nell’interesse della prole avrebbe infatti carattere eccezionale, inciderebbe sul rapporto originario inserendo una diversa disciplina della durata e sostanzialmente sospendendo, in tale modo, il diritto di recesso del comodante.

La censura è infondata.

Ed infatti, quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, contrariamente a quanto sostenuto, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile.

Ciò dunque comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale (Csu 2004/13603).

Ne consegue pertanto che ove, come nella specie, si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – c.d. precario – (p. 4 della sentenza), il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (articolo 1810 Cc) e che il diritto di recesso del proprietario è stato legittimamente esercitato.

Il ricorso principale deve dunque essere rigettato, esito da cui discende conseguentemente l’assorbimento di quello incidentale, per mancanza di interesse della parte che lo ha proposto.

Le spese processuali del presente giudizio vanno infine compensate, tenuto conto della delicatezza della controversia e della sua incidenza sull’interesse della famiglia, costituita anche da figli minori (p. 5).

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale, e compensa le spese del presente giudizio.