Assicurazione ed Infortunistica

Monday 04 April 2005

Gli effetti della clausola di delega nella coassicurazione.mCassazione , sez. III civile, sentenza 28.01.2005 n° 1754

Gli effetti della clausola di delega nella coassicurazione.

Cassazione ,
sez. III civile, sentenza 28.01.2005 n° 1754

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza
28 gennaio 2005, n. 1754

Svolgimento del processo

La s.p.a. ITAM (industria tessuti a
maglia) conveniva innanzi al tribunale di Milano la s.p.a. RAS (Riunione
adriatica di sicurtà), chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore
degli importi ulteriori dovuti a titolo di
risarcimento dei danni subiti e non riconosciuti dalla perizia contrattuale
redatta il 12.7.1989, previa dichiarazione di nullità o annullamento o
risoluzione della perizia medesima.

Esponeva: aveva stipulato polizza
incendi e rischi industriali con la società convenuta in coassicurazione
con Prudential, SAI, Cigna New Hampshire, Winthertur assicurazioni s.p.a., Norwich Union Fireinsurance
society LTD, Previdente assicurazioni s.p.a.,
Compagnia Tirrena s.p.a., U.A.P.
italiana s.p.a.,
Intercontinentale assicurazioni s.p.a., SAPA
assicurazioni, Sun Insurance
LTD, Commerciai Union; aveva subito l’incendio del magazzino materie prime con
un danno di lire 15.785.402.706 alle dette materie e di lire 173.845.000
all’immobile; la perizia collegiale per la stima dei danni non era stata
sottoscritta dal proprio perito, il quale aveva dichiarato di non condividere
la metodologia degli altri due periti ed aveva presentato una propria
valutazione.

La RAS si opponeva alla domanda ed
evidenziava di avere sottoscritto solo una parte del rischio.

Chiamate in causa ad istanza dell’ITAM le altre coassicuratrici,
ad eccezione della Prudential, le medesime si
costituivano ed eccepivano la prescrizione.

Il tribunale accoglieva l’eccezione
con sentenza non definitiva.

Su gravame dell’Itam
la corte di appello di Milano rigettava l’eccezione,
motivando come segue.

Per potere proporre una domanda in
giudizio occorre avervi interesse e nella specie l’interesse fa difetto in relazione alla domanda di nullità o annullamento della
perizia contrattuale; la prescrizione del diritto all’indennizzo (un anno) ha
incominciato a decorrere dalla data nella quale l’ITAM è venuta a conoscenza
dell’esito della perizia contrattuale; il termine è stato, tuttavia, interrotto
dalla notifica dell’atto di citazione nei confronti non solo della convenuta in
giudizio (la RAS),
ma anche delle società coassicuratrici; la polizza
contiene, infatti, clausola delega, con la quale è stata conferita alla RAS la
rappresentanza sostanziale delle altre società in relazione a tutte le
comunicazioni concernenti il contratto, tra le quali la citazione in giudizio;

citazione che assieme alla funzione
processuale ne ha una sostanziale di costituzione in mora; ben vero che
l’effetto interruttivo nei confronti dei soggetti
estranei al giudizio è istantaneo, ma è pure vero che dalla citazione
all’instaurazione del giudizio contro le altre società non è decorso il termine
prescrizionale.

Avverso la sentenza della corte di appello hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base
di due motivi AIG Europe S.A. – rappresentanza
generale per l’Italia (quale incorporante della UNAT S.A.), SAI s.p.a., Ace insurance
SANY – rappresentanza generale per l’Italia ACE ICNA Italy
s.r.l. (quale incorporante della Cigna insurance
company of Europe S.A.), Winthertur
assicurazioni s.p.a. (anche quale incorporante della SAPA assicurazioni LTD e
della intercontinentale assicurazioni s.p.a.), Commerciai Union s.p.a. (anche
quale incorporante della Norwich Union Fire insurance society LTD), AXA Italia s.p.a. (quale
incorporante della UAP italiana s.p.a.), Royal eSunalliance assicurazioni office LTD (quale incorporante
della SUN insurance) – rappresentanza generale per
l’Italia; altro ricorso ha proposto la Milano assicurazioni, deducendo un solo motivo;
ad entrambi i ricorsi ha resistito l’ITAM, la quale ha proposto ricorsi
incidentali condizionati affidati ciascuno ad un motivo; a questi ricorsi hanno
resistito tutte le società assicuratrici sopra indicate ad eccezione della
Milano; l’ITAM ha depositato memoria, cui è allegata istanza – proposta in
precedenza – di riunione dei presenti ricorsi a quello avverso la sentenza
definitiva della corte di appello pronunciata nel frattempo.

Motivi della decisione

1. Non è possibile accedere
alla richiesta di rinvio dei ricorsi fissati per l’udienza odierna al fine di
consentirne la riunione a quello proposto avverso la sentenza definitiva.

Ribadito al riguardo l’insegnamento di questa
Corte, secondo cui la riunione dei gravami è obbligatoria anche in sede di
legittimità quando investano la medesima sentenza ed è soltanto facoltativa
quando siano proposti contro la sentenza non definitiva e quella definitiva
(Cass. 2.9.1995, n. 9288), va rilevato che la circostanza che il ricorso
avverso la sentenza definitiva non risulti ancora assegnato alla sezione
costituisce motivo più che sufficiente ad indurre al rigetto della richiesta.

2. I ricorsi contro la medesima
sentenza vanno, invece, riuniti (art. 335 c.p.c.).

3. Sebbene proposto con atto
autonomo, il ricorso della Milano assicurazioni assume carattere incidentale in
quanto successivo a quello delle altre società assicurataci e ciò in
applicazione del principio dell’unità del processo di impugnazione
(Cass. 16.3.2000, n. 3045).

4. Il primo motivo del ricorso
principale e l’unico motivo di quello incidentale della Milano vanno esaminati
congiuntamente per l’identità delle censure che muovono alla sentenza
impugnata.

5.
in
particolare con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 1911, 1314, 1387, 2943
c.c., 77 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n. 3, stesso codice;

la corte di merito – si sostiene – ha
ritenuto che la notifica della citazione alla RAS abbia interrotto la
prescrizione anche nei confronti delle società coassicuratrici,
considerando che il contratto di coassicurazione
contiene clausola di delega con attribuzione alla RAS della rappresentanza in
ordine alle comunicazioni concernenti il contratto di assicurazione, compresa
la costituzione in mora per il pagamento dell’indennizzo, e l’atto di citazione
svolge, in aggiunta all’effetto processuale, quello sostanziale di costituire
in mora il debitore; senonchè la Corte di Cassazione con la
sentenza 12.12.1997, n. 12610,
ha affermato il principio opposto e, del resto, non è
riconducibile alle comunicazioni relative alla
gestione del contratto di assicurazione la citazione in giudizio, "atto
processuale tipicamente rivolto alla "vocatio in
ius" di un soggetto nei cui confronti viene
fatta valere una specifica e determinata pretesa"; in effetti, da un lato,
la coassicurazione comporta distribuzione del rischio
con esclusione della solidarietà e, dall’altro, l’art. 2943 c.c. si riferisce
al compimento di atti giudiziari nei confronti del debitore e non di terzi,
quali per l’appunto le società coassicuratrici che
non abbiano conferito la rappresentanza processuale alla delegataria;

comunque, la corte di merito ha violato il
disposto dell’art. 1362 c.c. in quanto nell’interpretazione della clausola di
delega non ha tenuto conto del significato letterale delle espressioni
adoperate e del contesto logico-sistematico, di tal che ha ritenuto che l’atto
di citazione rientri nella comunicazione.

6. Con l’unico motivo del ricorso
incidentale della Milano si denuncia violazione e falsa applicazione degli att.
2943 e 1911 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonchè omessa ed
insufficiente motivazione, deducendosi le medesime doglianze del motivo
precedente con l’aggiunta di quella che la corte di merito non ha indicato la
ragione per la quale l’attribuzione del potere di ricevere le comunicazioni
riguardanti il contratto di assicurazione anche per conto delle società coassicuratrici consente di riconoscere all’atto di
citazione – diretto ad ottenere la condanna della sola delegataria
al pagamento dell’intero indennizzo – il significato di manifestazione della
volontà di conseguire dalle dette società la quota da esse dovuta.

7. I motivi sono fondati e vanno
accolti.

7.1. Occorre rilevare che la
giurisprudenza di questa Corte presenta sulla questione due orientamenti.

Secondo uno di tali orientamenti la
clausola di delega, con la quale i coassicuratori
conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di
compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita
il delegato a ricevere l’atto, con il quale l’assicurato da notizia del
verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento
dell’indennità, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la
prescrizione anche con riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (Cass. 28.8.2000, n. 11228);
secondo l’altro orientamento, la clausola di delega, pure quando preveda che la
denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce con la
limitazione di responsabilità di ciascun coassicuratore
alla quota di sinistro sottoscritta, sicchè, salvo il
caso di conferimento al delegato di rappresentanza con procura rilasciata a
norma dell’art. 77 c.p.c., la citazione di esso in
giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo nei
confronti dei coassicuratori (Cass. 22.5.1992, n.
6147; Cass. 22.6.2001, n. 8605; Cass. 9.6.2003, n. 9194; Cass. 12.12.1997, n.
12610).

7.2. A questo ultimo
orientamento aderisce il Collegio ed in proposito considera quanto appresso.

7.3. Nel contratto di coassicurazione si attua la ripartizione del rischio tra i coassicuratori, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento
dell’indennizzo in proporzione della quota di rischio
che si è assunta e l’assicurato non può pretendere da lui il pagamento di una
somma maggiore.

Anche quando è formalmente unico, il
contratto genera separati rapporti assicurativi, in relazione
ai quali ciascun assicuratore è titolare di autonome posizioni
sostanziali e processuali, rimanendo escluso il vincolo della solidarietà
(Cass. 26.1.1988, n. 661).

7.4. La clausola di delega o guida,
mediante la quale i coassicuratori per ragioni di
semplificazione conferiscono ad uno di essi
(solitamente a quello che ha assunto la quota maggiore) la gestione della
polizza e, cioè, il compimento di tutti gli atti inerenti allo svolgimento del
rapporto assicurativo non interferisce con l’indicato regime e vale ad
armonizzare il frazionamento della garanzia assicurativa con l’esigenza dello
svolgimento unitario del rapporto (Cass. 12.12.1997, n. 12610).

Conseguentemente, il coassicuratore delegato, che sia
citato in giudizio per il pagamento dell’intero indennizzo, è tenuto solo per
la sua quota.

7.5. Pur in
presenza di clausola di delega la costituzione in mora rivolta al coassicuratore delegato non vale ad interrompere la
prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore
delegante, se il medesimo non abbia conferito al coassicuratore
delegato, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza, la rappresentanza
in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali (Cass. 5.8.1993, n. 8551) e
secondo Cass. 20.4.1990, n. 3302, addirittura l’incarico di pagare l’intero
importo dell’indennizzo.

7.6. La citazione in giudizio
produce, oltre agli effetti strettamente processuali, anche effetti di natura
sostanziale e tra essi l’interruzione della
prescrizione, che si collega al suo valore di atto di costituzione in mora.

Questi effetti sono, tuttavia,
limitati – salvo che la legge non disponga diversamente, come per le
obbligazioni solidali ( art. 1310 c.c.) – nell’ambito soggettivo ed oggettivo
nel senso che operano a favore ed in danno dei soggetti del rapporto
processuale, non potendo incidere nella sfera giuridica di terzi estranei al
giudizio, e limitatamente al diritto specificamente dedotto in causa, non
potendosi estendere ad altre azioni, dato che ogni diritto si estingue in forza
di una propria prescrizione.

Ipotizzare l’estensione
dell’efficacia interruttiva della citazione ai coassicuratori non direttamente coinvolti come parti del
giudizio importa snaturamento della citazione.

Pertanto, la citazione in giudizio
del coassicuratore delegato non vale ad interrompere
la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti neppure quando
il danneggiato pretenda il pagamento dell’intero indennizzo, salvo che al coassicuratore delegato non sia conferita la rappresentanza
processuale a norma dell’art. 77 c.p.c. dei coassicuratori deleganti.

8. La sentenza impugnata non è conforme
all’orientamento condiviso dal Collegio e va cassata con rinvio ad altra
sezione della corte di appello di Milano per nuovo
esame alla luce di tale orientamento e pronuncia sulle spese del giudizio di
Cassazione.

9. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili ed il secondo motivo del ricorso
principale, con il quale sostanzialmente si denuncia insufficiente e
contraddittoria motivazione circa l’interpretazione della clausola di delega.

10. Per effetto dell’accoglimento dei
motivi sopra esaminati è venuto meno il condizionamento dei ricorsi incidentali
della ITAM che vanno, perciò, esaminati.

11. Entrambi i ricorsi pongono – con
un motivo ciascuno – censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 c.c., 100 c.p.c., nonchè
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte di
merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all’art. 1952
c.c. invece di quello previsto dall’art. 1442 stesso codice, ancorchè fosse stata proposta domanda di annullamento della
perizia contrattuale e,condizionatamente, quella di pagamento dell’indennizzo
ed ancorchè le parti del rapporto assicurativo
"avessero consentito sull’an debeatur
e, cioè, sulla validità ed efficacia del contratto di assicurazione e sulla risarcibilità del danno subito dall’ITAM".

11.1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

11.2. La tesi di
fondo della società ricorrente sembra essere che, proposta domanda di
annullamento della perizia contrattuale, il termine prescrizionale del diritto
all’indennizzo assicurativo è influenzato da quello relativo a tale domanda.

Senonchè i due termini sono assolutamente
indipendenti, cosicchè quello del diritto
all’indennizzo rimane di un anno tanto se sia proposta
domanda di annullamento della perizia contrattuale quanto se non lo sia, senza
che le parti possano incidere sulla disciplina del termine mediante un
collegamento tra la domanda di indennizzo e quella di annullamento.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie
il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso della Milano; dichiara
assorbito il secondo motivo del ricorso principale; rigetta i ricorsi
incidentali della ITAM; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano.

Così deciso in
Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di
Cassazione, il 10 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 28
gennaio 2005.