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Thursday 12 May 2016

Giudice di Pace: incapacità di intendere e di volere ed istanze di protezione dell’imputato, l’irresistibile fascino del diritto vivente.

Il caso: due coniugi sono tratti a giudizio per rispondere dei reati di ingiuria, minaccia e molestia, avanti al Giudice di Pace.
I coniugi, la cui età si attesta attorno agli ottanta anni, potrebbero essere ritenuti, secondo la prospettazione del Giudice di Pace, condivisa dal rappresentante dell’Ufficio della Procura, incapaci, almeno parzialmente, di intendere e di volere.
Essi sono coinvolti, così si legge nell’ordinanza, “ in almeno una decina di procedimenti penali con le stesse analoghe modalità nei confronti di vicini di casa” e, conseguentemente, la presunzione, o meglio la percezione, che essi possano essere affetti da vizio, totale o parziale di mente ne esce rafforzata.
La soluzione adottata dal Giudicante appare essere davvero innovativa.

Il contenuto delle norme: gli articoli 88 e 89 del codice penale e l’articolo 220 del c.p.p.: innanzi a questioni afferenti l’incapacità di intendere o di volere, ovvero l’inimputabilità, da qualche decennio siamo stati tutti abituati a ragionare utilizzando i paradigmi contenuti nell’articolo 88 e 89 del codice sostanziale in relazione all’articolo 220 del codice di rito che è sempre stato considerato quale unico strumento atto a fornire lo strumento al giudice per determinare o meno l’applicazione delle norme sostanziali.
Norme che, per mera comodità, riportiamo.
Articolo 88 cp: “ non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”.
Articolo 89 cp: “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.
Articolo 220 c.p.p. “ La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche .
Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.
Il quadro normativo ricordato è poi da interpretarsi ai sensi della notissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali -sentenza 25 gennaio 2005 – 8 marzo 2005 n. 9163) sul rapporto tra imputabilità e disturbi della personalità.

La soluzione prospettata dal Giudice di Pace
Il giudicante decide di percorrere un’altra strada che, almeno apparentemente, non si cura dell’attuale quadro normativo spingendosi a disegnarne uno autonomo e frutto di quel diritto vivente di cui la giurisprudenza è all’un tempo artefice ed interprete.
Egli rilevata l’esistenza dei procedimenti di cui si è parlato, osserva come tali episodi “ coinvolgano polizia giudiziaria, polizia locale, assistenti sociali, – omissis – si ritiene opportuno segnalare la situazione alla Procura della Repubblica per valutare l’opportunità dell’apertura di un’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno
Siccome i miei quaranta lettori sono solitamente attratti dalle vicende di stampo penale, mi par doveroso ricordare il disposto delle norme relative all’amministrazione di sostegno, contenute nel codice civile (esiste anche questo ?).
Cominciamo dall’articolo 404 c.c.: La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Articolo 407 c.c.: “Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417”.
Articolo 408 u.c. del codice civile: (il giudice)dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.”
Dalla lettura delle norme si può dedurre che:
l’infermità deve essere preesistente (articolo 404), inesistente sotto il profilo di interesse penale (articolo 407 c.c.), o da accertarsi (articolo 408 u.c. c.c.)
Dulcis in fundo, essa potrebbe essere del tutto irrilevante sotto il profilo dell’incapacità richiesta dagli articoli 88 e 89 c.p. posto che, ( Cass. n. 6861/2013) esso “si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione
Le finalità dell’istituto paiono poi essere del tutto estranee all’accertamento dell’incapacità di intendere e volere posto che esso si rivolge alla protezione dell’amministrato mentre la norma di penale si occupa dell’impossibilità di punire chi non abbia capacità di comprendere il precetto penale riservandosi la possibilità di sottoporlo a misure di sicurezza in caso di sua pericolosità sociale.

L’evoluzione del quadro disegnata dall’ordinanza: a fronte di questo quadro, il giudicante con l’assenso del rappresentante dell’accusa (il difensore aveva svolto rituale opposizione seppur non motivata), disegna una soluzione che ha un suo intrinseco fascino: la procura, organo promotore dell’azione penale viene individuato anche quale organo, la cui partecipazione non è ex lege necessaria ai fini di dar corso al procedimento per amministrazione di sostegno, ai fini di richiedere l’applicazione di una misura di protezione nei confronti di quei soggetti per i quali richiedeva pronuncia di condanna.
Il tutto attraverso una tutela degli interessi degli stessi a fronte della possibile commissione da parte loro di atti finalizzati a comprometterne l’integrità patrimoniale.
L’accusa nell’ambito del processo penale di cui si discute subisce quasi una mutazione genetica; presentatasi quale “accusatore” (il satan ebraico) diviene paraclito.
Grazie all’innovativa interpretazione del giudice di pace.

Avv. Claudio Bossi