Civile

Monday 19 March 2007

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007 (in G.U. n. 63 del 16 marzo 2007) – Diffusione di dati personali concernenti una attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI – PROVVEDIMENTO 15 marzo 2007 (in G.U. n. 63 del 16 marzo 2007) –
Diffusione di dati personali concernenti una attività
di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la documentazione acquisita
a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione
in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di
intercettazioni disposte nell’indagine in corso presso gli uffici giudiziari di
Potenza, per condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche
e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;

Visto il Codice
in materia di protezione dei dati personali e l’allegato codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività
giornalistica (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; allegato A) al
Codice);

Visto il provvedimento di
carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni
in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte
a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pagg. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1299615);

Ritenuto di dover verificare in
via d’urgenza il rispetto dei principi richiamati in tale provvedimento, stante
la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare
riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al
loro diritto alla protezione dei dati personali;

Rilevato, allo stato degli atti,
che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è
configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti,
sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da
trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e
violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a
prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;

Rilevato che ciò è avvenuto:

riferendo
su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure,

pubblicando
notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità
dell’informazione, o, ancora,

fornendo
particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone
interessate;

Rilevato che tali violazioni
riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione
di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo
perchè:

tali
persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine,
oppure,

hanno
reso dichiarazioni all’autorità giudiziaria; o, ancora,

potrebbero
assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;

Rilevato che il Garante ha il
compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando
è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per
effetto dell’inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle
contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice);

Ritenuto di dover disporre con
urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali
nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito
giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli
interessati che potrebbero derivare dalla
pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;

Riservata l’adozione di
specifiche decisioni in seguito all’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
segnalazioni da parte di singole persone interessate;

Dato atto che la violazione del
presente provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la
reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di
responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

Rilevata la necessità di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonchè la trasmissione di copia del presente provvedimento
al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per le valutazioni di
competenza;

Viste le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi degli articoli 139,
comma 5, 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lettera d) del Codice in
materia di protezione dei dati personali, vieta con effetto immediato a tutti i
titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda
oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione
del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono
capoverso, lettere da a) ad e), allorchè:

si
riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,
oppure,

riguardino
notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità
dell’informazione, o, ancora,

attengano
a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della
tutela della loro sfera sessuale;

b) dà atto che la violazione del
presente provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la
reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di
responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);

c) stabilisce che ciascuna
violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante
alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lettera i), del
Codice);

d) dispone la pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonchè l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 marzo 2007.

Il presidente

Pizzetti

Il relatore

Paissan

Il segretario

Buttarelli