Civile

Friday 25 July 2008

G8 di Genova. E’ inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’ex Carabiniere Placanica. Così ha stabilito la Corte di Cassazione Sezioni Unite.

Cassazione
– Sezioni unite civili – ordinanza 22 aprile – 30 giugno 2008, n. 17776

Presidente Carbone – Relatore Amoroso

Ricorrente Placanica
– Controricorrente Ministero della Difesa

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 21 novembre 2006 Mario Placanica,
carabiniere ausiliario, propone regolamento preventivo di giurisdizione in ordine al giudizio dallo stesso instaurato davanti il
T.A.R. della Calabria per l’annullamento del provvedimento del 31 agosto 2005
con il quale il Comando Regione Carabinieri lo aveva collocato in congedo
assoluto a decorrere dal 6 aprile 2005 nonché degli atti presupposti e
connessi, e per chiedere, anche autonomamente, il risarcimento dei danni.
Nel rilevare che l’Amministrazione, costituendosi nel giudizio innanzi al T.A.R., aveva eccepito tra l’altro
l’inammissibilità del ricorso di merito per tardività
dell’impugnativa, il ricorrente chiede affermarsi la giurisdizione dell’adito
Giudice Amministrativo. In particolare, in ordine alla
domanda di risarcimento danni, egli rileva che ai fini della tutela giudiziaria
del destinatario del procedimento amministrativo illegittimo, questi può
domandare al Giudice Amministrativo anche solo il risarcimento del danno senza
dover osservare il termine di decadenza previsto per l’azione di annullamento,
nel senso che è in tal modo esclusa la cd. pregiudizialità amministrativa. Il
destinatario dell’atto può pertanto chiedere al Giudice Amministrativo il
risarcimento senza avere pregiudizialmente impugnato nei termini di decadenza
il provvedimento illegittimo: derivandone, prosegue il ricorrente, che
l’eventuale inottemperanza a tale principio da parte del Giudice Amministrativo,
che ritenesse cioè di applicare la pregiudizialità
amministrativa, costituirebbe vizio di giurisdizione, in quanto rifiutò di
esercitare la stessa, come tale deducibile con ricorso per cassazione ex
art. 362 c.p.c.. Sussiste pertanto, conclude il
ricorrente, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in particolare sulla
sua domanda di risarcimento danni proposta autonomamente (anche in diretto di
pronuncia demolitoria), e sarebbe affetta da vizio la
decisione con cui l’adito giudice Amministrativo dovesse rifiutare la
giurisdizione su tale pretesa risarcitoria in ragione
della pregiudiziale amministrativa per il preventivo o contestuale annullamento
degli atti produttivi di danno.
2. Si sono costituiti con controricorso in data 3 gennaio 2007 il Ministero della
Difesa ed il Comando Regionale Calabria dell’Arma dei Carabinieri, eccependo
l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, e in subordine
chiedendo affermarsi la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sul
rapporto dedotto in giudizio.
3. Il P.G. ha concluso per
l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. È fondata l’eccezione di inammissibilità
del ricorso sollevata dall’Avvocatura di Stato per le parti resistenti.
2. Premesso che il regolamento
preventivo di giurisdizione è stato proposto con riferimento ad una
controversia instaurata davanti al giudice amministrativo da Placanica Mario, carabiniere ausiliario, per chiedere
l’annullamento del provvedimento di collocamento in "congedo
assoluto" e ottenere in ogni caso, anche autonomamente, il risarcimento
dei danni conseguenti all’illegittimo provvedimento, deve rilevarsi che il
ricorrente, sul presupposto che si tratti come è pacifico tra le parti di
lavoro pubblico non privatizzato, la cui giurisdizione (esclusiva) e rimasta
devoluta al giudice amministrativo anche dopo il d.lgs.
n. 165 del 2001, ha
adito il T.A.R. della Calabria impugnando un atto amministrativo (il congedo
suddetto) del quale ha contestato la legittimità e che l’Amministrazione
resistente non ha affatto contestato la giurisdizione
del giudice adito, ma ha solo eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del
ricorso per tardività dello stesso.
Quindi la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, ritenuta dal
ricorrente nell’originario ricorso al T.A.R. non è stata
affatto contestata dall’Amministrazione resistente; ed anche nel
presente giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione il ricorrente
insiste perché sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e
l’Amministrazione resistente continua a non contestare tale allegata
giurisdizione, sostenendo pertanto l’inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse.
Deve allora considerarsi in generale che il giudizio per regolamento preventivo
di giurisdizione presuppone pur sempre l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) consistente in un dubbio insorto in
ordine alla giurisdizione del giudice adito, quale di norma insito nella
contestazione della giurisdizione tra le parti. Ma se la parte convenuta o
resistente aderisce esplicitamente o implicitamente all’assunto della parte
attrice o ricorrente che ha ritenuto essere il giudice adito fornito di
giurisdizione e non sussiste alcun elemento di fatto – dedotto in ricorso – che
possa far dubitare di ciò, la parte attrice o ricorrente non ha interesse a
vedere coonestato anticipatamente il suo assunto con una pronuncia di questa
Corte sulla giurisdizione che, resa in sede di regolamento preventivo, vincoli
il giudice adito (per la necessità che sussista almeno un dubbio sulla
giurisdizione del giudice adito, ove non contestata dalle parti, si è
pronunciata la giurisprudenza, seppur risalente, di questa Corte: Cass., sez. un.,
6 febbraio 1978. n. 530; Cass. sez. un.,
21 giugno 1967, n. 1472).
Né la contestazione dell’Amministrazione convenuta quanto alla tempestività
dell’impugnazione del provvedimento di congedo assoluto, che presuppone già la
giurisdizione del giudice adito, può radicare l’interesse al regolamento preventivo
trattandosi di questione che il giudice adito potrà esaminare solo dopo aver
riconosciuto la sua giurisdizione, che entrambe le parti assumono sussistere.
Ed infatti l’interesse che il ricorrente ha allegato,
secondo cui sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo anche se
venisse accolta l’eccezione di tardività del ricorso
quanto all’azionata pretesa risarcitoria, è meramente
ipotetico e quindi inidoneo a radicare un attuale interesse ad agire quanto al
regolamento preventivo.
3. Il ricorso va quindi dichiarato
inammissibile.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo
giudizio.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite,
dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo
giudizio.