Penale

Wednesday 19 January 2005

Furto di veicoli. L’ Europa promette pià impegno nella lotta contro la criminalità transfrontaliera Decisione del Consiglio 2004/919/CE

Furto di veicoli. LEuropa promette più impegno nella lotta contro la criminalità transfrontaliera

Decisione del Consiglio 2004/919/CE

IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

visto il trattato sullUnione europea, in particolare larticolo 30,

paragrafo 1, lettera a) e larticolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista liniziativa del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Si stima che annualmente siano commessi 1,2 milioni di furti di autovetture negli Stati membri dellUnione europea.

(2) Tali furti comportano un danno considerevole, valutabile in almeno 15 miliardi di EUR lanno.

(3) Gran parte di tali veicoli, secondo le stime il 30-40 %, vengono rubati dalla criminalità organizzata, che li modifica e li esporta verso altri Stati allinterno e allesterno dellUnione europea.

(4) Oltre ad un danno materiale, ne deriva anche un grave danno per il senso di giustizia e di sicurezza dei cittadini. La criminalità connessa con i veicoli può accompagnarsi a forme gravi di violenza.

(5) Ciò rende più difficile il raggiungimento dellobiettivo, previsto dallarticolo 29 del trattato, di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6) Il Consiglio ha adottato la risoluzione del 27 maggio 1999, sulla lotta contro la criminalità organizzata internazionale con interventi estesi a determinate rotte

(7) La criminalità connessa con i veicoli può inoltre avere collegamenti, a livello internazionale, con altre forme di criminalità quali il traffico di stupefacenti o di armi e la tratta degli esseri umani.

(8) La lotta alla criminalità connessa con i veicoli è di competenza delle autorità degli Stati membri incaricate dellapplicazione della legge. Al fine di affrontare gli aspetti transfrontalieri di questa forma di criminalità è tuttavia necessario e opportuno pervenire ad un approccio comune nel cui ambito se possibile e necessario gli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità incaricate dellapplicazione della legge degli Stati membri.

(9) Rivestono particolare importanza la cooperazione tra le autorità incaricate dellapplicazione della legge e gli uffici della motorizzazione nonché la comunicazione di informazioni alle parti interessate.

(10) Anche la cooperazione con lEuropol è importante, visto che questultima è in grado di fornire analisi e relazioni in materia.

(11) LAccademia europea di polizia offre ai servizi di polizia degli Stati membri, nel quadro della rete elettronica europea di formazione della polizia (European Police Learning Network EPLN), una funzione di libreria riguardante la criminalità connessa con i veicoli per accedere a informazioni e a conoscenze specialistiche. LEPLN offre inoltre la possibilità di scambiare conoscenze ed esperienze attraverso la funzione di discussione.

(12) Laumento del numero di Stati membri aderenti al trattato relativo a un sistema europeo dinformazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) del 29 giugno 2000 rafforzerà la lotta contro la criminalità connessa con i veicoli.

(13) Dovrà essere adottata una serie di misure specifiche per poter lottare efficacemente contro la criminalità connessa con i veicoli avente dimensione internazionale,

DECIDE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini dellapplicazione della presente decisione si intende per:

1) “veicolo”: qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti nelle disposizioni relative al sistema dinformazione Schengen (SIS).

2) “autorità nazionali competenti”: qualsiasi autorità nazionale designata dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere, se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

Articolo 2

Obiettivo

1. Obiettivo della presente decisione è realizzare una migliore cooperazione allinterno dellUnione europea finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2. Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito, da un lato, e forme di criminalità organizzata quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani, dallaltro.

Articolo 3

Cooperazione tra le autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali competenti, al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, tra laltro attraverso accordi di cooperazione.

2. Particolare attenzione è prestata alla cooperazione con riferimento al controllo delle esportazioni, tenuto conto delle rispettive competenze degli Stati membri.

Articolo 4

Cooperazione tra le autorità competenti e il settore privato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche, se del caso, tra le autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore.

2. Gli Stati membri agevolano, conformemente alla legislazione nazionale, le procedure da seguire per il rapido rimpatrio di un veicolo dissequestrato dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 5

Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli

1. Entro il 30 marzo 2005, gli Stati membri designano, allinterno delle autorità incaricate dellapplicazione della legge, un punto di contatto responsabile della lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

2. Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze, conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità connessa con i veicoli, in base alla legislazione applicabile in vigore. Lo scambio di informazioni si estende ai metodi e alle migliori pratiche in materia di prevenzione della criminalità connessa con i veicoli. Tali scambi non comprendono lo scambio di dati a carattere personale.

3. Le informazioni riguardanti i punti di contatto nazionali designati, comprese le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Articolo 6

Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una segnalazione per il veicolo in questione nel SIS conformemente alla legislazione nazionale e, se possibile, nellapposita base dati relativa ai veicoli rubati dellInterpol.

2. Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nellarchivio di ricerca procede immediatamente, conformemente alla legislazione nazionale, al ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima.

3. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, in seguito alla denuncia di furto di carte di circolazione, a segnalarlo immediatamente nel SIS, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 7

Immatricolazione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti adottino le misure necessarie per prevenire luso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli.

2. Gli uffici nazionali della motorizzazione sono informati dalle autorità incaricate dellapplicazione della legge del fatto che un veicolo in fase di immatricolazione risulta rubato. Laccesso a tal fine alla base dati ha luogo nel debito rispetto del diritto comunitario.

Articolo 8

Prevenzione delluso fraudolento di carte di circolazione

1. Al fine di prevenire luso fraudolento di carte di circolazione, ciascuno Stato membro provvede affinché, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità competenti adottino le misure necessarie per ritirare la carta di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che questultimo ha subito gravi danni in seguito ad una collisione (perdita totale).

2. Si procede inoltre al ritiro, conformemente alla legislazione nazionale se nel corso di un controllo da parte dellautorità incaricata dellapplicazione della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche didentità del veicolo, quale il numero didentificazione del veicolo.

3. La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica positiva dellidentità del veicolo e conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 9

Europol

Ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità incaricate dellapplicazione della legge informano lEuropol, ove necessario, sui responsabili di atti di criminalità connessa con i veicoli, nellambito del mandato e della missione di Europol.

Articolo 10

Formazione e sviluppo di competenze specialistiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali responsabili della formazione delle pertinenti autorità incaricate dellapplicazione della legge promuovano nel loro piano di studi se del caso in collaborazione con lAccademia europea di polizia, la formazione specialistica nel settore della prevenzione e dellinvestigazione dei furti di veicoli. LEuropol può contribuire a tale formazione nellambito della sua sfera di competenze.

Articolo 11

Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio

I punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli si riuniscono almeno una volta allanno sotto la presidenza dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. LEuropol è invitata a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una relazione sui progressi compiuti riguardo alla pertinente cooperazione pratica tra le autorità incaricate dellapplicazione della legge.

Articolo 12

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina lattuazione della presente decisione il 30 dicembre 2007

Articolo 13

Presa di effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Per gli Stati membri in cui le disposizioni dellacquis di Schengen relative al SIS non siano ancora entrate in vigore, gli obblighi derivanti dalla presente decisione connessi con il SIS hanno effetto alla data in cui tali disposizioni saranno applicate, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine in conformità delle procedure applicabili.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN