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Monday 23 February 2004

Fondi per la ricerca. Alcune novità nel decreto 26.1.2004 del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Fondi per la ricerca. Alcune novità nel decreto 26.1.2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

DECRETO 26 Gennaio 2004 

Rettifica al decreto 24 luglio 2000 relativo a progetti autonomi gia’ ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (GU n. 43 del 21-2-2004 ) 

       IL DIRETTORE GENERALE

                    del Servizio per lo sviluppo

            e il potenziamento delle attivita’ di ricerca

  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo

del «Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

  Vista  la  legge  17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori

dell’economia di rilevanza nazionale» che, all’art. 7, prevede che la

preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione

degli  stessi  agli  interventi  del Fondo predetto siano affidate al

Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita’  ivi

specificate;

  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento

dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di

lire;

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modifiche e integrazioni;

  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

  Visto  il decreto lecislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino

della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della

ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle

tecnologie,  per  la mobilita’ dei ricercatori», e in particolare gli

articoli 5  e  7  che prevedono l’istituzione di un comitato, per gli

adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla

ricerca;

  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante:  «Nuove

modalita’  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste

dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca

applicata»;

  Visto  il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di

nomina  del  comitato,  cosi’  come previsto dall’art. 7 del predetto

decreto legislativo;

  Viste  le  domande presentate ai sensi dell’art. 4 e 11 del decreto

ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

  Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  534 del 24 luglio 2000 con il

quale la A.T.E. S.p.a. Applicazioni e Tecnologie Industriali e’ stata

ammessa al finanziamento;

  Vista  la  nota  dell’istituto  San Paolo IMI S.p.a. del 16 gennaio

2003  pervenuta  in  data  29 gennaio 2003 prot. n. 670, con la quale

viene comunicata la modifica delle attivita’ originariamente previste

per  lo  svolgimento  del  programma di ricerca e la variazione della

titolarita’;

  Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nelle riunione

del  16 settembre  2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in

merito   alle  richieste  di  variazioni  contrattuali  avanzate  dal

soggetto richiedente;

  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento

nella  predetta  riunione  esiste  o  e’  in corso di acquisizione la

certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del

3 giugno 1998, n. 252;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  All’art.  1 del decreto dirigenziale n. 534 del 24 luglio 2000,

le  disposizioni  relative  al progetto di ricerca n. 5304 presentato

dalla  A.T.E.  –  Applicazioni e Tecnologie Industriali ora ATE – TVS

S.p.a.,   gia’   ammesso  al  finanziamento,  sono  sostituite  dalle

seguenti.

Dec. – relativo al CTS del 4 marzo 2003.

    Ditta:  A.T.E. S.p.a. – TVS S.p.a. (gia’ ATE S.p.a.) – Vicenza – VI

(classificata piccola media impresa).

  Progetto n. 5304.

  Titolo  del  progetto:  sistema  di  teleallarme/teleattivazione  e

videosorveglianza  con  trasmissioni di dati, audio e video su canali

di comunicazione a banda stretta.

  Durata e data inizio progetto: mesi 24 dal 1° settembre 1999.

  Ammissibilita’ dei costi a decorrere 1° settembre 1999.

  Costo  ammesso Euro 687.920,59, cosi’ suddiviso in via previsionale

e  non  vincolante   in  funzione delle tipologie di attivita’ e delle

zone geografiche di imputazione:

    attivita’ di ricerca industriale: Euro 240.152,46;

    attivita’ di sviluppo precompetitivo: Euro 447.768,13.

=====================================================================

        Luogo di svolgimento         |Non eleg. | Ea | Ec |Extra U.E.

=====================================================================

Attivita’ di ricerca industriale     |240.152,46|0,00|0,00|   0,00

Attivita’ di sviluppo precompetitivo |447.768,13|0,00|0,00|   0,00

  Agevolazioni deliberate:

    credito agevolato (CA) fino a Euro 424.759,97;

    contributo nella spesa (CS) fino a Euro 161.599,36.

  Tali    agevolazioni,    fermo   restando   gli   importi   massimi

sopraindicati,  vanno  commisurate  ai costi ammissibili in base alle

seguenti percentuali d’intervento:

=====================================================================

    Luogo di svolgimento    |  Non eleg.   |     Ea     |     Ec

=====================================================================

Tipo agevolazione           |   CA   CS    |  CA   CS   |  CA   CS

Ricerca industriale         |   60   35    |  50   45   |  55   40

Sviluppo precompetitivo     |   60   20    |  50   30   |  55   25

  Durata  dell’intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo

di ricerca.

  Ammortamento:   in   18  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,

comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda

scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione

della ricerca.

  Condizioni:  il predetto intervento e’ subordinato all’acquisizione

della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della

Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

  Ai  sensi  dell’art.  12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.

954,  e’  data  facolta’ all’azienda di richiedere una anticipazione,

purche’  garantita  da  fidejussione bancaria o polizza assicurativa,

per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

  2.  Il credito agevolato concesso, per effetto del presente decreto

e’  ridotto  di Euro 212.341,26 e il contributo alla spesa e’ ridotto

di Euro 124.034,36.

  Resta fermo il resto.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 26 gennaio 2004

                                     Il direttore generale: Criscuoli