Enti pubblici

Friday 25 March 2005

Fininvest e Mediaset nel mirino dell’ antitrust per i diritti di trasmissione delle partite di calcio A362 – DIRITTI CALCISTICI Provvedimento n. 14137

Fininvest e Mediaset
nel mirino dell’antitrust per i diritti di trasmissione delle partite di calcio

A362 – DIRITTI
CALCISTICI Provvedimento n. 14137

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.
287;

VISTO l’articolo 82 del Trattato CE;

VISTO l’articolo 54 della legge 6
febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento (CE) del
Consiglio dell’Unione Europea n. 1/2003;

VISTA la Comunicazione della
Commissione, del 27 aprile 2004, sulla cooperazione nell’ambito della rete
delle autorità garanti della concorrenza;

VISTA la documentazione in proprio
possesso;

CONSIDERATO quanto
segue:

I. LA PARTE

1. Reti Televisive Italiane S.p.A.
(di seguito RTI) è la società concessionaria televisiva delle tre reti
nazionali terrestri in tecnica analogica Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

2. L’intero capitale sociale di RTI è
detenuto da MEDIASET S.p.A. (di seguito MEDIASET), società quotata presso la
borsa valori di Milano, controllata dalla holding
Finanziaria di Investimento FININVEST S.p.A. (di seguito FININVEST).

Nel 2003 il fatturato consolidato
realizzato da MEDIASET è stato di circa 3 miliardi di Euro,
che hanno generato un margine operativo lordo di circa 1,8 miliardi di Euro.
Nello stesso esercizio, FININVEST ha conseguito ricavi consolidati per circa
4,8 miliardi di euro e un margine operativo lordo di
circa 2 miliardi di Euro.

II. I CONTRATTI

3. Nel corso dell’estate 2004, RTI è addivenuta alla stipula con le società sportive AC MILAN
S.p.A. (MILAN), F.C. INTERNAZIONALE S.p.A. (INTER), U.C. SAMPDORIA S.p.A.
(SAMPDORIA), A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. (LIVORNO), F.C. MESSINA PELORO S.r.l.
(MESSINA), A.S. ROMA S.p.A. (ROMA), ATALANTA BERGAMASCA CALCIO (ATALANTA) e
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A. (JUVENTUS) di contratti di licenza dei diritti di
trasmissione degli eventi calcistici di cui ciascuna delle società detiene la
titolarità, ossia le partite casalinghe del campionato di serie A e di serie B
(di seguito contratti di licenza). RTI, con separata scrittura privata, ha
altresì acquisito i diritti di prima negoziazione e di prelazione relativi ai diritti di trasmissione dei medesimi eventi
sportivi delle citate società, ad eccezione dell’ATALANTA e del MESSINA (di
seguito scritture private).

4. Ai fini del presente procedimento,
appare utile evidenziare le caratteristiche essenziali dell’insieme di tali
contratti, distinguendo il contenuto dei contratti di
licenza e quello delle scritture private. Essendo le previsioni contrattuali,
salvo per i corrispettivi, sostanzialmente analoghe tra le diverse squadre, di esse si darà conto congiuntamente.

5. I contratti di licenza prevedono
l’acquisizione in licenza, da parte di RTI, per le stagioni sportive 2004/2005,
2005/2006 e 2006/2007, dunque, a far data dal 1°
luglio 2004 e sino al 30 giugno 2007, del diritto di trasmissione televisiva
delle partite di calcio che le squadre delle società indicate disputeranno nei
campionati italiani di serie A e B "in casa" [Ovvero di tutti quegli
incontri che, ai sensi delle previsioni contrattuali, sono definiti come
"Partite Interne".], [omissis] [Nella presente versione alcuni dati
sono stati omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza
o di segretezza delle informazioni.].

6. Le scritture private conferiscono
a RTI i diritti di prima negoziazione e di prelazione dei diritti di trasmissione televisiva [omissis].

7. [omissis].

8. [omissis].

9. Giova, inoltre, evidenziare che
tanto i contratti di licenza, quanto le scritture private conferiscono a RTI
una serie di diritti, collettivamente definiti ancillari, in virtù dei quali
RTI potrà abbinare alle immagini delle partite acquisite diverse forme di
messaggi pubblicitari (oltre che billboards, spot,
minispot, ecc.), realizzare nel corso delle trasmissioni iniziative promo-pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché effettuare applicazioni interattive e operazioni a
premio di t.commerce, televoto,
ecc..

III. IL SETTORE TELEVISIVO

10. Il settore televisivo è composto da una serie di mercati collegati da relazioni di tipo
orizzontale e verticale (per una dettagliata illustrazione del settore e per
una definizione di tutti i mercati che lo compongono v. Indagine conoscitiva
sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria, IC/23 [Cfr. prov. 13.770, 16 novembre 2004. ]). In particolare, a valle
operano emittenti che vendono direttamente i propri servizi televisivi ai
consumatori finali ("mercato della televisione a pagamento") ed
emittenti che offrono contenuti televisivi gratuiti (cd. televisione in
chiaro), finanziando tale attività attraverso la vendita di inserzioni
pubblicitarie all’interno della propria programmazione ("mercato della
raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo").

11. Nella fase finale della filiera
televisiva sono presenti, quindi, due mercati distinti ma collegati. Un primo
mercato – quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo – è
caratterizzato da una struttura "a due versanti" (cd. two sided
market). In un versante (cd. "versante del consumo dei contenuti
televisivi"), le imprese televisive contattano i consumatori offrendo
contenuti televisivi, quali informazioni, intrattenimento, sport, ecc..

Sull’altro versante (cd.
"versante della compravendita di inserzioni
televisive"), misurata la quantità (cd. contatti)
e la tipologia (cd. target) di consumatori raggiunti,
le imprese televisive, direttamente o attraverso concessionarie, vendono spazi
pubblicitari agli inserzionisti, che mirano a promuovere i propri beni e
servizi presso i consumatori utilizzando i contatti raggiunti dalle emittenti.
Il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo è caratterizzato,
quindi, dalla circostanza che le transazioni economiche avvengono sul versante
pubblicitario sulla base dei risultati di audience del
versante dei telespettatori. La domanda è quindi esercitata dagli inserzionisti
di pubblicità.

12. Il secondo mercato – quello della
televisione a pagamento – si esaurisce invece nella relazione economica diretta,
quindi a un solo versante, tra l’emittente televisiva
e i consumatori finali, che esercitano una domanda di prodotti televisivi a
pagamento.

13. In considerazione del fatto che
la raccolta pubblicitaria televisiva [Cfr. prov. 6662,
caso n.I/283B – RAI/Mediaset/RTI/Mediatrade, del 10 dicembre 1998, e prov. 9142, caso n.
C/4158 – Seat Pagine Gialle/Cecchi
Gori Communications, del 23
gennaio 2001.] e la televisione a pagamento [Cfr. prov. 8386, caso n. A/274 – Stream/Telepiù, del 14 giugno 2000 e prov. 10716, caso n. C/5109 –
Groupe Canal+/Stream, del 13 maggio 2002.] soddisfano
diversi ambiti di mercato, essi si configurano come mercati distinti [Cfr. prov. 13770 cit.. Si consideri che
la medesima definizione dei mercati è stata recentemente adottata anche
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, nell’ambito del settore
televisivo, ha proceduto a distinguere, a valle, il mercato della vendita di
pubblicità sul mezzo televisivo dal mercato della vendita di prodotti
televisivi a pagamento (v. Delibera n.136/05/CONS in
materia di Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio
2004 n.112, del 2 marzo 2005).].

14. D’altra parte, occorre
evidenziare come tali mercati risultino altresì
collegati da relazioni strategiche di tipo orizzontale [In tal senso la
Commissione, nonostante abbia, come nel caso di specie, dato atto
dell’esistenza di interazioni strategiche tra emittenti in chiaro e a
pagamento, ha considerato la televisione a pagamento come un mercato distinto
(cfr. caso n. COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, decisione del 2
aprile 2003). ]. Infatti, entrambi i tipi di emittenti
(in chiaro e a pagamento) operano nel versante dei contenuti per acquisire
quote di audience; le condotte delle une influenzano, quindi, i risultati
economici delle altre. Inoltre, gli operatori di pay-tv,
potendo inserire spot nell’ambito della loro programmazione, sono anche attivi
nel mercato della raccolta pubblicitaria televisiva e costituiscono una forma
di pressione concorrenziale effettiva nei confronti delle società che
finanziano l’offerta di programmi prevalentemente attraverso la raccolta
pubblicitaria. Infine, anche gli operatori di televisione in chiaro possono
operare nel mercato della televisione a pagamento (usualmente con prodotti di pay-per-view), e rappresentano
quindi una minaccia potenziale e/o effettiva alle posizioni acquisite dagli
operatori di pay-tv.

Il mercato rilevante

15. In considerazione dell’importanza
che i diritti calcistici rivestono per l’acquisizione di elevate
quote di ascolto anche allo scopo della vendita di prodotti pubblicitari agli
inserzionisti, ai fini della valutazione del caso in esame, il mercato
rilevante è quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.

16. L’importanza dei diritti oggetto
del procedimento ai fini della capacità di generare, anche in prospettiva, significativi ricavi pubblicitari è confermata dall’acquisto
dei sopra richiamati diritti ancillari, che consentono a MEDIASET di riservarsi
ogni forma di raccolta pubblicitaria realizzabile attraverso gli eventi
calcistici. D’altra parte, MEDIASET, attraverso la propria concessionaria Publitalia’80 S.p.A. [L’offerta commerciale è disponibile
al sito www.publitalia.it e riguarda l’offerta di pubblicità in formato sia tabellare (spot e superspot), sia di sponsorizzazione (cd.
classica e tecnica).], ha già iniziato, dal mese di gennaio, a vendere le
inserzioni pubblicitarie durante la trasmissione a pagamento (in modalità pay per view) delle partite delle
società sportive di cui ha acquisito i diritti [Alti dirigenti del gruppo hanno
recentemente sottolineato come gli inserzionisti
abbiamo subito risposto molto positivamente alla nuova offerta pubblicitaria,
tanto che gli spazi offerti sarebbero tutti esauriti fino al giugno prossimo (v.di Economy,
del 27 gennaio 2005, pagine 16-23).].

17. Né può
trascurarsi il rilievo che i diritti in questione assumono per le imprese
televisive a pagamento. Per tali operatori la conquista e il mantenimento dei
propri telespettatori (e, dunque, dei contatti televisivi) dipendono, infatti,
dai contratti di prestazione di servizi televisivi. L’eventuale carenza di tali contenuti è in grado di produrre, per le
imprese televisive, un significativo ostacolo alla produzione di contatti da
vendere agli inserzionisti pubblicitari. Il verificarsi di tale circostanza si
rifletterebbe tanto sulla minore possibilità offerta alle imprese televisive
concorrenti di raccogliere inserzioni pubblicitarie sugli eventi calcistici in
esame, quanto sulla loro capacità di ricavare proventi pubblicitari sull’intero
insieme del parco abbonati. In quest’ultimo caso,
contraendosi l’offerta di contenuti di rilievo, si ridurrebbe il numero
complessivo dei contatti che gli operatori televisivi potrebbero rivendere agli
inserzionisti pubblicitari.

18. Va considerato, inoltre, che gli
operatori satellitari hanno acquisito, nel 2003, una quota di
ascolti pari al 2,5% [Fonte Auditel; tale dato
di ascolto comprende tutti i canali satellitari, non essendo al momento
disponibili dati disaggregati per singolo (o gruppi di) canali satellitari. ].
In particolare, l’operatore satellitare Sky Italia
S.r.l. (di seguito SKY), che detiene una quota pari al 2%, è diventato il
quarto operatore pubblicitario nazionale (v. infra, tabella 1). Nel 2004,
l’audience dei canali satellitari è quasi raddoppiata, superando il 4% degli
ascolti nel giorno medio, con picchi di ascolti assai
elevati, oltre 2 milioni di spettatori medi e circa 3,5 milioni di contatti,
proprio durante le trasmissioni di eventi calcistici relativi al campionato
italiano di calcio di serie A [Fonte Auditel e Il
Sole 24 Ore. ]. A fronte di tale andamento, si è quindi ulteriormente affermata
la posizione di SKY, che dall’estate 2004 opera attraverso una propria
concessionaria di pubblicità, Sky Pubblicità,
nel mercato della raccolta sul mezzo televisivo.

19. Con riferimento a tale mercato,
si rileva come esso si distingua dai mercati della pubblicità sugli altri mezzi
di comunicazione in ragione delle diverse categorie di consumatori cui le varie
forme di pubblicità si rivolgono, delle diverse tecniche utilizzate, dei
differenti costi di produzione e dei prezzi differenti a cui
la pubblicità viene venduta. L’Autorità e la Commissione hanno più volte proceduto a distinguere i mercati pubblicitari a seconda del
mezzo di comunicazione, individuando un unico mercato pubblicitario televisivo
[Cfr. Indagine conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria
(IC/23) cit.. ]. La
definizione di un mercato della raccolta pubblicitaria televisiva, distinto
dagli altri mezzi, ma comprendente la pubblicità sia sulla televisione a
pagamento sia su quella in chiaro, è determinato dalla circostanza che gli
investitori considerano sostituibili le inserzioni sui due tipi di emittenti, mentre queste ultime risultano poco
sostituibili con gli spazi pubblicitari presenti sugli altri mezzi di
comunicazione [In tal senso v. anche il recente studio di PriceWaterhouseCoopers
commissionato dall’Autorità di settore britannica OFCOM, "Economic Analysis of the TV
Advertising Market", dicembre 2004, disponibile al sito:
www.ofcom.org.uk.].

20. Da un punto di vista geografico,
il mercato della raccolta pubblicitaria televisiva presenta una dimensione
nazionale in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche nonché di fattori culturali [E’ inoltre possibile
distinguere sulla base delle caratteristiche della domanda di inserzioni, un
ambito locale rispetto a quello nazionale: da un lato, per un inserzionista
nazionale, che intenda pubblicizzare il proprio prodotto attraverso una
campagna che arrivi a contattare una elevata porzione della popolazione
italiana, non vi è sostituibilità tra inserzioni nazionali e locali; dall’altro
lato, operatori economici locali, che intendano raggiungere in maniera
capillare un insieme di consumatori geograficamente delimitato, si orientano
verso un’offerta locale di inserzioni. Ai fini del presente caso, ciò che
rileva è l’ambito nazionale. ].

IV. VALUTAZIONE GIURIDICA

La posizione dominante di MEDIASET

21. MEDIASET è integrata in tutte le
fasi della filiera del settore televisivo; opera infatti,
con posizioni di assoluto rilievo, in tutti i mercati che compongono detto
settore: i) nell’offerta di contenuti televisivi, tramite RTI (titolare delle
concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni via etere, in tecnica
analogica e digitale, di Canale 5, Italia 1 e Rete 4) e Mediadigit,
divisione del gruppo MEDIASET, che produce alcuni canali televisivi tematici
(quali Duel Tv, Comedy Life, Happy Channel, MT Channel, Italian Teen Television),
attualmente trasmessi sulla piattaforme satellitare; ii)
nella raccolta pubblicitaria televisiva attraverso la concessionaria Publitalia’80 S.p.A.; iii) nei mercati a monte del broadcasting analogico e
digitale terrestre e delle infrastrutture per la trasmissione del segnale
televisivo per mezzo della società Elettronica Industriale S.p.A.;
iv) nella produzione di contenuti televisivi
attraverso la società Videotime S.p.A. (produzione di
programmi per la televisione). Inoltre, FININVEST controlla il gruppo Medusa
(produzione cinematografica) e, con riguardo ai contenuti sportivi, il MILAN,
oltre ad essere attivo, con posizioni di rilievo, in altri mercati
pubblicitari.

Tabella – Mercato nazionale della
raccolta pubblicitaria televisiva (anno 2003, %) [Nella tabella si è preferito
organizzare i dati presentando le quote pubblicitarie dei proprietari del
mezzo, e non delle concessionarie; per ogni gruppo televisivo, si è considerato
il totale dei ricavi lordi fatturati dalle concessionarie che raccolgono
pubblicità per le emittenti nazionali del medesimo gruppo. Tale scelta,
irrilevante nel caso dei primi due operatori che raccolgono attraverso
concessionarie di proprietà (Publitalia per MEDIASET,
Sipra per RAI), è stata dettata dalla circostanza che
sono in atto profondi cambiamenti nella gestione della
raccolta delle emittenti nazionali minori. Una lettura delle quote di mercato
dal lato delle concessionarie renderebbe quindi tali valori
dinamicamente molto variabili, a fronte invece della stabilità della
proprietà del mezzo. Si consideri a esempio che nel
corso del 2004 Sky Italia ha rescisso i contratti che
la legavano alle due concessionarie Cairo e Publikompass.
A partire dal 1° luglio 2004, Sky
Italia opera attraverso una concessionaria di proprietà, Sky
Pubblicità. Viceversa, la raccolta pubblicitaria dell’emittente La7 (TMC) è
stata gestita fino alla fine del 2002 da una concessionaria del gruppo Telecom Italia denominata HMC (ex Cecchi
Gori Advertising), per poi essere esternalizzata,
a partire dal 1° gennaio 2003, alla concessionaria
indipendente Cairo.] Emittente/gruppo (concessionaria) Quote

MEDIASET-FININVEST (Publitalia) 64,7%

RAI (Sipra)
28,5%

Telecom Italia (Cairo, MTV) 3,3%

Sky Italia (Cairo, Publikompass)
2,0%

Altri 1,5%

Totale 100,0%

Fonte: stime AGCM.

Legenda: le quote di mercato sono
calcolate dai ricavi pubblicitari delle concessionarie, al lordo della

quota retrocessa alle emittenti.

22. Con specifico riferimento al
mercato nazionale della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, MEDIASET,
tramite Publitalia’80, nel 2003, ha fatturato oltre
2.200 milioni di euro. Tale valore consente al gruppo
di detenere una quota di mercato pari al 64,7%; ciò a fronte della quota
detenuta da RAI pari al 28,5%, da Telecom Italia,
3,3%, nonché dalla posizione acquisita da SKY (2%).

23. Alla luce di tali elementi,
MEDIASET appare detenere una posizione dominante nel mercato nazionale della
raccolta pubblicitaria televisiva, in virtù: i) di una quota di mercato
superiore al 50%, considerata dalla giurisprudenza comunitaria di per sé prova
dell’esistenza di una posizione dominante [Cfr.: Sent. Corte di Giustizia, in Causa
C-62/86, AKZO contro Commissione, Racc. 1991, I-3359,
par. 60; Sent. Tribunale di primo grado, in
causa T-228/97, Irish Sugar
contro Commissione, Racc. 1999, II-2969, par. 70.]; ii) della distanza, superiore al doppio, con il secondo
operatore, RAI, che è strutturalmente sottoposto, in qualità di società di
servizio pubblico radiotelevisivo, a più cogenti limiti normativi di affollamento pubblicitario [Per quanto concerne i tetti
sull’affollamento pubblicitario l’attuale normativa (legge n.112/04)
disciplina che: a) la concessionaria pubblica non può trasmettere messaggi
pubblicitari che eccedono il 4% dell’orario settimanale di programmazione ed il
12% di ogni ora; inoltre in nessun caso essa può trasmettere televendite; b) le
emittenti commerciali nazionali, per la trasmissione di spot, non possono
eccedere il 15% dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18% di ogni
ora. Queste ultime disposizioni vengono modificate nel
caso in cui tali emittenti trasmettano forme di pubblicità diverse dagli spot
(ad esempio, televendite e telepromozioni) poiché in
questo caso la soglia giornaliera di affollamento diviene pari al 20% (fatto
salvo il limite del 15% per gli spot); c) le emittenti commerciali locali sono
soggette a diversi e meno stringenti vincoli sull’affollamento pubblicitario.];
iii) della posizione detenuta dai restanti operatori;
iv) del possesso della più importante library di diritti televisivi italiana e di una delle più
importanti in Europa [Bilancio Mediaset 2003. Al 31
dicembre 2003 il valore iscritto a bilancio dei diritti televisivi risulta pari a 1.924 milioni di Euro.]. Tali elementi vanno
peraltro inquadrati in un contesto in cui il gruppo MEDIASET ricopre un ruolo
di operatore integrato, presente con posizione di assoluto rilievo nei mercati
contigui che compongono la filiera del settore televisivo: i mercati del
broadcasting analogico e digitale terrestre (4 reti televisive nazionali, di
cui tre attualmente diffuse in tecnica analogica ed una, multiplex,
in tecnica digitale, pari a circa il 36% delle risorse frequenziali
delle emittenti nazionali), e quello delle infrastrutture per la trasmissione
via etere del segnale televisivo (48% del fatturato 2003 del mercato).

L’abuso di posizione dominante

24. In coerenza con i principi
espressi dalla prassi dell’Autorità [Cfr. provv. del 14 giugno 2000, n. 8386 (A274) Stream/Telepiù .] e dalla consolidata
giurisprudenza comunitaria, la stipulazione di contratti contenenti clausole di
esclusiva da parte di un’impresa che gode, sul mercato, di una posizione
dominante è idonea ad integrare una fattispecie di abuso di posizione dominante
in violazione dell’articolo 82 del Trattato CE, in quanto atta a pregiudicare
il commercio tra Stati membri.

25. L’apprezzamento delle restrizioni
alla concorrenza determinate dai vincoli di esclusiva
(che, come noto, non comportano di per sé violazioni alle regole di concorrenza)
poggia, oltre che sulle caratteristiche soggettive dell’impresa interessata –
che nel caso di specie opera in posizione dominante, – anche sull’ampiezza
degli stessi vincoli, oltre che sulla loro durata. Nel caso di specie, occorre
verificare in che misura i contratti di esclusiva
possano alterare la struttura di un mercato che, in ragione dell’operarvi di
un’impresa in posizione dominante, presenta condizioni concorrenziali
notevolmente ridotte.

26. Gli eventi calcistici, i cui
diritti trasmissivi formano oggetto del presente
procedimento, mostrano caratteristiche quantitative e qualitative di
particolare importanza. Tali eventi, infatti, appaiono in grado di attrarre significative quantità di contatti televisivi che, in
ragione tra l’altro delle specifiche caratteristiche degli spettatori,
risultano di particolare interesse per gli inserzionisti pubblicitari. In
ultima analisi, i contenuti calcistici costituiscono tanto per gli operatori
televisivi in chiaro, quanto per gli operatori televisivi a pagamento,
un’importante fonte di ricavi pubblicitari.

27. Sotto tale profilo appare
pertanto evidente come i programmi relativi a eventi
sportivi ad alta audience risultino particolarmente attraenti per gli
inserzionisti pubblicitari. Tali programmi, infatti, oltre ad avere come
caratteristica elevati indici di ascolto, sono seguiti
con continuità da un pubblico ben identificabile come target pubblicitario. Ciò
può consentire agli inserzionisti che acquistino spazi all’interno di tali
programmi di ottimizzare il rapporto tra l’insieme degli spettatori raggiunti
dal messaggio e gli spettatori a cui il messaggio
pubblicitario è mirato.

28. In virtù di tali elementi, i
diritti sugli eventi calcistici appaiono rappresentare, anche in prospettiva,
fattori determinanti ai fini della definizione delle
dinamiche concorrenziali nel settore televisivo, ed in particolare sul mercato
della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo ["Nel valutare l’entità
delle restrizioni della concorrenza, la Commissione nota che gli sport di
qualità, in particolare il calcio, sono considerati come uno dei principali
elementi trainanti della televisione"; cfr. decisione
della Commissione, caso n.C.2-37.398, cit..

Al riguardo, si rileva che le 25
trasmissioni televisive più viste nella storia della televisione italiana,
secondo i dati di rilevazione degli ascolti Auditel,
sono tutte partite di calcio; cfr. Camera dei Deputati,
Commissione VII, Indagine conoscitiva sul calcio professionistico, Resoconto
stenografico, 21 luglio 2004. ].

29. Per effetto del combinato
disposto delle previsioni contrattuali contenute nei contratti di licenza e
nelle scritture private, MEDIASET, attraverso RTI, ha reso sostanzialmente
indisponibili sul mercato per una durata notevolmente lunga i diritti di trasmissione
televisiva delle squadre di maggior rilievo del
campionato di calcio italiano, in tal modo determinando un innalzamento delle
già considerevolmente elevate barriere all’entrata presenti sul mercato
nazionale della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.

30. L’esperienza applicativa del
diritto della concorrenza da parte degli organi nazionali e comunitari in
materia di diritti sportivi ha consentito di evidenziare l’importanza rivestita
dai diritti calcistici quale strumento di ingresso e di
affermazione nel settore televisivo e, in particolare, quale mezzo
insostituibile per lo sviluppo e l’affermazione dei nuovi mezzi di
trasmissione. Ciò vale, in particolare, per quegli eventi calcistici dotati di
maggiore attrattività, in ragione dell’importanza
delle squadre interessate. Nel caso di specie, i vincoli di esclusiva
interessano quelle squadre che vantano il maggior numero di tifosi e, dunque,
la maggiore capacità di generare l’interesse da parte del pubblico televisivo. Circostanza, questa, che risulta, peraltro, confermata dall’entità
della quota dei ricavi espressa dalle squadre, rispetto ai ricavi
complessivamente generati dagli eventi sportivi del massimo campionato di
calcio. Recenti stime indicano che le squadre contrattualizzate
da RTI rappresentano, infatti, più del 70% dei ricavi complessivi della Serie A
[Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2004.], nonché circa l’80%
del totale dei tifosi [Fonte MEDIASET, presentazione dell’offerta pubblicitaria
sui canali Mediaset Premium, 1° semestre 2005. ].

31. Ulteriore
elemento che appare colorare di illiceità la fattispecie in esame è
rappresentato dalla circostanza che i contratti di licenza e le scritture
private, nell’attribuire a MEDIASET, tramite RTI, l’esclusiva e i diritti di
prima negoziazione e di prelazione [omissis] – su molti dei quali tale gruppo
attualmente non opera – risultano privi della necessaria proporzionalità
rispetto ai legittimi fini commerciali perseguibili da un’impresa, specialmente
nel momento in cui tale impresa è gravata della speciale responsabilità che
connota l’agire dell’operatore in posizione dominante. L’acquisizione di tali
diritti risulta, infatti, in grado di precludere, ovvero
di rendere particolarmente onerosa (innalzandone pertanto i costi di ingresso),
la disponibilità di eventi di qualità essenziali per i concorrenti effettivi o
potenziali di MEDIASET nel settore televisivo e, in particolare, nel mercato
della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, fonte di gran lunga
prevalente dei ricavi dell’intero settore.

32. Alla luce delle considerazioni
svolte, la strategia di MEDIASET, concretizzata nella stipula dei contratti di
licenza e delle scritture private ad opera di RTI con
le citate società sportive, appare suscettibile di produrre significativi
effetti abusivi nel mercato nazionale della raccolta pubblicitaria sul mezzo
televisivo.

33. Deve infine sottolinearsi
come il presunto abuso di posizione dominante appaia idoneo a compromettere le
complessive condizioni di concorrenza del settore televisivo, essendo la sua
fase attuale di sviluppo significativamente condizionata dall’affermarsi dei
nuovi mezzi di trasmissione, mezzi al cui sviluppo la disponibilità di eventi
calcistici di primaria rilevanza appare determinante.

Il pregiudizio al commercio intracomunitario

34. La stipulazione di tale tipologia
di contratti da parte di MEDIASET, attraverso la controllata RTI, appare idonea
a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità europea, in
quanto la presenza di esclusive di lunga durata, unitamente
alla previsione di diritti di prima negoziazione e di prelazione, risulta
idonea ad impedire per un rilevante periodo di tempo l’acquisizione anche da
parte di operatori stranieri di contenuti fondamentali al fine di conquistare
elevate quote di ascolto anche allo scopo della vendita di prodotti
pubblicitari agli inserzionisti.

In merito al pregiudizio al commercio
intracomunitario, la Commissione ritiene, infine, che
nel valutare se l’incidenza sia "sensibile" occorre valutare che la
presenza stessa dell’impresa in posizione dominante, sull’intero territorio di
uno Stato Membro, renda l’accesso al mercato più difficile. Si deve ritenere,
dunque, che qualsiasi abuso che rende più difficile l’accesso ad un mercato
nazionale incida sensibilmente sul commercio [Comunicazione della Commissione
"Linee direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri
di cui agli articoli 81 e 82 del trattato" 2004/C 101/07, § 3.2.5, punto
96.].

CONSIDERATI i legami intercorrenti
tra la capogruppo FININVEST e le controllate MEDIASET e RTI;

RITENUTO, pertanto, che i descritti
comportamenti appaiono idonei a violare l’articolo 82 del Trattato CE,
pregiudicando il commercio intracomunitario, in
quanto incidono sulle condizioni di concorrenza di un mercato, quello della
raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, di dimensione nazionale, che in
quanto tale costituisce parte sostanziale del mercato comune;

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi
dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di FININVEST S.p.A., MEDIASET S.p.A. e Reti
Televisive Italiane S.p.A., per presunta violazione
dell’articolo 82 del Trattato CE;

b) la fissazione del termine di
giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per
l’esercizio da parte dei rappresentanti legali di FININVEST S.p.A., MEDIASET S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. o da
persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la
richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione D di questa Autorità
almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del
procedimento è il dottor Marco Delmastro;

d) che gli atti del procedimento
possono essere presi in visione presso la Direzione D di questa Autorità dai legali rappresentanti di FININVEST S.p.A., MEDIASET S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. o
da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 maggio 2006;

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai
sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas
IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà