Tributario e Fiscale

Tuesday 23 December 2003

FINANZIARIA 2004 II parte

FINANZIARIA 2004 –II parte-

186. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

187. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta di cui al comma 183 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

188. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

189. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

190. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in due o tre tranche.

191. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 183 a 190 è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee.

192. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

193. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: “L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.

194. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi S.p.a., a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.

195. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo”, e nel secondo periodo, le parole: “diversi da” sono sostituite dalla seguente: “inclusi”.

196. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l’immediata decadenza della concessione, l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1o gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell’articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

197. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1o maggio 2004”.

198. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “pari al 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 30 per cento”.

199. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.

200. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.

201. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 199 comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.

202. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

203. Il credito di imposta di cui al comma 202 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:

a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e la morte;

c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

204. Il credito di imposta di cui al comma 202, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

205. Il credito di imposta è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2005.

206. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.

207. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi”. Il decreto di cui all’articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

208. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: “Lampedusa,” sono inserite le seguenti: “nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, Messina e Foggia ed i principali aeroporti nazionali,”.

209. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.

210. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “sono abrogate le disposizioni” sono sostituite dalle seguenti: “non trovano applicazione le disposizioni”;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006”.

211. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

212. Ai fini di cui al comma 211, all’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: “nell’anno 2000” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2003”.

213. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 211, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

214. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.

215. I contributi previsti dal comma 214 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.

216. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 214.

217. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006.

218. Il fondo di cui al comma 217 è destinato all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.

219. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 218 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi.

220. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali”;

b) al comma 5, le parole: “Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni”; dopo le parole: “possono affidare” sono inserite le seguenti: “anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili”; dopo le parole: “presente decreto” è inserito il seguente periodo: “I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione”.

221. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: “è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “può essere effettuato anche”.

222. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di alienazione” sono soppresse.

223. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione”.

224. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

“1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento”.

225. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

226. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

227. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

228. All’articolo 7, comma 3, lettera r) della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 come novellata dal decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 è aggiunto alla fine, il seguente periodo:”sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, delle somme riconosciute ad R.F.I. s.p.a. per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall’Accordo di Programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti.

229. All’articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa,dei trasporti, delle telecomunicazioni,delle fonti di energie,e degli altri pubblici servizi,sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e finanze, d ’intesa con il Ministro delle attività produttive,nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti,prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:

a) opposizione all’assunzione,da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite ai possesso azionario di cui all’articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e finanze con proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci,qualora il Ministro ritenga che l ’operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l ’esercizio del potere di opposizione,il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante,sono sospesi.In caso di esercizio del potere di opposizione,attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall’operazione agli interessi vitali dello Stato,il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno.In caso di mancata ottemperanza il tribunale,su richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all’articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e finanze con proprio decreto.Ai fini dell’esercizio del potere di opposizione la Consob informa il Ministro dell’economia e finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione,debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato,gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l ’adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro 60 giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all’adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell’azienda,di fusione, di scissione,di trasferimento della sede sociale all’estero,di cambiamento dell’oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo.Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.”.

230. Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,n. 474,come modificato dal presente articolo, è esercitabile con riferimento alla singola operazione.Esso è altresì esercitabile quando la partecipazione,anche attraverso singoli atti di acquisto,registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tal caso l’atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.

231. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze, la titolarità di uno o più dei poteri speciali.

232. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

233. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.

234. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi S.p.A., a titolo di apporto al capitale sociale, l’importo di 130 milioni di euro per l’anno 2004″.

235. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all’estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

236. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di conferimento del servizio;

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all’articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente;

b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1o ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipata a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore”;

c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

15-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi mercati.

237. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole “aziende agricole” sono sostituite dalle seguenti: ” aziende artigianali, agricole e di pesca”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

238. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all’alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici.

239. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di nove milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

240. Con effetto dal 1o gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

241. Al Comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2004 per fronteggiare l’emergenza profughi.

242. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

243. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

244. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

245. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

246. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

247. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

248. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

249. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

250. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

251. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

252. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi di cui all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di venticinque milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l’anno 2004.

253. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2004.

254. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 28, 29, 29-bis, 29-ter, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-bis, 45-ter, 46, 46-bis, 47, 48, 49, 49-bis, 51, 52, 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 54, 54-bis, 55, 55-bis, 56, 57, 57-bis, 57-ter, 58, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67-bis, 68, 68-bis, 68-ter, 69, 70.

Conseguentemente, allegare le seguenti tabelle:

Tabella 1

(Articolo 62, comma 1)

  2004

  2005

  2006

  Anno terminale

  (in migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – cap. 7443/p).

  15.000

  2019

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 – cap. 7528)

  3.000

   

  2018

    

  7.000

  2019

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l’industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)

  50.000

  2019

  50.000

  2020

Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 – cap. 7421)

  10.000

  30.000

  2019

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (2.2.3.6 – cap. 7253)

  2.500

  2024

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 – cap. 7645)

  20.000

  2019

(Segue: Tabella 1)

  2004

  2005

  2006

  Anno terminale

  (in migliaia di euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 – cap. 7060/p)

  195.500

  2019

    

  245.000

  2020

Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 – cap. 7374)

  7.500

  2019

Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 – cap. 7900)

  20.000

  2019

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 – capp. 8186-8169)

  2.000

  2019

Totale limiti di impegno autorizzati

  10.000

  349.500

  295.000

SPESA COMPLESSIVA ANNUA

  10.000

  359.500

  654.500

Allegato 1

(Articolo 69, comma 7)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI (Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

  2004

  2005

  2006

  Anno terminale

  (in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  1.549.000

  796.000

  910.000

1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 – cap. 1688)

  214.000

  40.000

  40.000

  2007

2. Somme da rimborsare all’Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 – cap. 1620)

  350.000

  150.000

  200.000

  P

3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 – cap. 1587)

  797.000

  507.000

  569.000

  P

4. INPS – Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 – cap. 1583)

  149.000

  79.000

  81.000

  P

5. Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 – cap. 2829)

  39.000

  20.000

  20.000

  P

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

  2.227.000

  1.362.000

  1.419.000

1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 – cap. 2310)

  1.843.000

  1.019.000

  1.019.000

  P

2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all’amianto (3.1.2.28 – cap. 2307)

  141.000

  239.000

  285.000

  P

3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di handicap, assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 – cap. 1711)

  243.000

  104.000

  115.000

  P

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  310.000

  310.000

  310.000

1. Spese di giustizia (2.1.2.1 – cap. 1360)

  310.000

  310.000

  310.000

  P

P onere permanente.

(Segue: Allegato 1)

  2004

  2005

  2006

  Anno terminale

  (in migliaia di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI

ESTERI

  21.565

  21.565

  21.565

1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 – cap. 2202)

  532

  532

  532

  P

2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 – cap. 2302)

  72

  72

  72

  P

3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 – cap. 2740)

  15

  15

  15

  P

4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 cap. 2752/1)

  8.941

  8.941

  8.941

  P

5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/3)

  21

  21

  21

  P

6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 – cap. 2752/4)

  17

  17

  17

  P

7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 – cap. 2752/5)

  40

  40

  40

  P

8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 – cap. 2752/6)

  1.026

  1.026

  1.026

  P

9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 – cap. 2752/7)

  378

  378

  378

  P

10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 – cap. 3104)

  723

  723

  723

  P

11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 – cap. 3108/1)

  1.002

  1.002

  1.002

  P

12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 – cap. 3393/13)

  291

  291

  291

  P

13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 – cap. 3394)

  1.734

  1.734

  1.734

  P

14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 – cap. 3750/3)

  4.777

  4.777

  4.777

  P

15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 – cap. 3750/2)

  1.050

  1.050

  1.050

  P

16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 – cap. 3751)

  197

  197

  197

  P

17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 – cap. 4051/1)

  749

  749

  749

  P

P onere permanente.

(Segue: Allegato 1)

  2004

  2005

  2006

  Anno terminale

  (in migliaia di euro)

MINISTERO DELL’INTERNO

  505.191

  230.106

  230.106

1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 – cap. 1316)

  97.191

  26.106

  26.106

  P

2. Finanziamento enti locali – Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 – cap. 7232)

  408.000

  204.000

  204.000

  P

Totale

  4.612.756

  2.719.671

  2.890.671

   P onere permanente.

Allegato 2

(Articolo 69, comma 8)

AMMINISTRAZIONE

  STANZIAMENTI 2004 (in euro)

Ministero dell’economia e delle finanze

  Calamità naturali

  168.558.000

Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1

  168.558.000

Incentivi alle imprese

  333.631.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono

  25.823.000

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2

  25.823.000

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1

  281.985.000

Difesa del suolo e tutela ambientale

  319.709.000

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12

  258.228.000

Legge 31 gennaio 1994, n. 97

  61.481.000

Totale Ministero dell’economia e delle finanze

  821.898.000

Ministero della giustizia

   

Edilizia penitenziaria e giudiziaria

  137.367.207

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259

  20.658.276

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787

  116.708.931

Totale Ministero della giustizia

  137.367.207

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE

  STANZIAMENTI 2004 (in euro)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Università e ricerca

  238.074.622

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5

  28.405.000

Legge 10 gennaio 2000, n. 6

  10.329.138

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104

  115.493.707

Legge 21 febbraio 1980, n. 28

  34.783.372

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

  49.063.405

Edilizia universitaria

  196.992.393

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8

  153.773.000

Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2

  820.393

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90

  42.399.000

Totale Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

  435.067.015

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale

  937.168.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426

  185.825.827

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

  12.911.000

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49

  206.583.000

Legge 8 ottobre 1997, n. 344

  13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

  1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93

  1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366

  11.568.634

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

  206.583.000

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

  41.316.552

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE

  STANZIAMENTI 2004 (in euro)

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010

  2.006.705

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,

n. 1534

  2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183

  200.000.000

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

  45.000.000

Legge 31 luglio 2002, n. 179

  7.453.000

Totale Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

  937.168.772

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  Opere strategiche

  391.650.000

Legge 1o agosto 2002, n. 166, art. 13

  391.650.000

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  391.650.000

Ministero della difesa

Ricerca scientifica

  115.000.000

Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264

  115.000.000

Totale Ministero della difesa

  115.000.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foreste e pesca

  222.267.520

Legge 15 dicembre 1998, n. 441

  1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268

  1.549.371

Legge 25 febbraio 2000, n. 39

  2.582.285

Legge 2 dicembre 1998, n. 423

  2.582.284

Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2

  6.870.908

(segue: Allegato 2)

AMMINISTRAZIONE

  STANZIAMENTI 2004 (in euro)

Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4

  103.291.000

Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1

  10.329.000

Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto

  551.060

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19

  67.139.397

Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1

  25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole e forestali

  222.267.520

Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale

  323.624.661

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

  211.897.564

Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1

  5.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1

  206.583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32

  2.582.285

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83

  77.468.535

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441

  896.793

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

  11.387.874

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

  6.504.001

Legge 1o agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1

  5.000.000

Legge 1o agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6

  2.000.000

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

  516.457

Totale Ministero per i beni e le attività culturali

  323.624.661

Prospetto di Copertura

(Articolo 70, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE

PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

  2004

  2005

  2006

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

  Articolato:

  6.858

  6.256

  6.527

Disposizioni per enti locali

  154

  154

  154

Pubblico impiego

  2.048

  3.130

  3.234

Eccedenze di spesa

  2.419

  2.516

  2.687

Missioni di pace

  1.200

  0

  0

Altri interventi

  911

  298

  281

Effetti indotti

  127

  159

  172

Tabella “A”

  191

  438

  492

Tabella “C”

  772

  140

  151

Minori entrate correnti

  Articolato:

  625

  380

  173

Sgravi fiscali

  625

  380

  173

Totale oneri da coprire

  8.447

  7.214

  7.342

Segue: Prospetto di copertura

  2004

  2005

  2006

(importi in milioni di euro)

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

  Articolato:

  540

  829

  837

Effetti indotti

  380

  700

  706

Interventi vari

  160

  130

  131

Riduzione spese correnti

  Articolato:

  760

  1.418

  1.415

Effetti indotti (effetto netto)

  723

  1.281

  1.308

Interventi vari

  37

  137

  108

Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici

  9.126

  8.315

  8.649

Totale mezzi di copertura

  10.426

  10.562

  10.902

Margine

  1.979

  3.348

  3.559

Segue: Prospetto di copertura

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

  Assestato 2003

  Iniziali 2004

  2005

  2006

Competenza

  Cassa

  Competenza

  Cassa

  Competenza

  Competenza

Entrate . . .

  19.887

  19.887

  23.663

  23.663

  24.842

  26.258

Rimborsi Iva

  16.268

  16.268

  18.774

  18.774

  19.953

  21.369

Anticipo concessionari

  3.619

  3.619

  4.889

  4.889

  4.889

  4.889

Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato

   

Spesa Corrente . . .

  35.119

  37.051

  27.773

  27.773

  28.609

  30.025

Rimborsi Iva (compresi i pregressi)

  16.268

  16.268

  18.774

  18.774

  19.953

  21.369

R.S.O. – perdita gettito accisa benzina

  343

  343

  343

  343

   

Invalidi civili

  Anticipazioni pregresse INPS

  2.224

  2.224

  Enti locali

  Fondo speciale di parte corrente

  617

  617

  617

  617

  617

  617

Anticipo concessionari

  3.619

  3.619

  4.889

  4.889

  4.889

  4.889

Regolazioni anni pregressi-fondo pen- sioni FS

Ammassi agricoli

  FSN-saldo IRAP

  1.906

  Tassa concessione governativa

  Rimborso imposte dirette pregressi

  3.410

  3.410

  3.150

  3.150

  3.150

  3.150

Chiusura servizi autonomi di cassa

  99

  99

  Regolazione concessionari riscossioni

  195

  608

   

Ferrovie (mancato impegno)

  387

  Rimborsi IVA pregressi compresi interessi

  2.700

  2.700

   

Rimborsi altre imposte pregresse

  2.610

  2.610

  Fondo riassegnazione residui passivi

  2.647

  2.647

  Spesa in conto capitale . . .

  8.247

  13.247

  101

  101

  101

  101

Fondo globale

  Disavanzi USL

  1.549

  6.549

  rofughi istriani e dalmati

  26

  26

  26

  26

  26

  26

Enti locali

  1

  1

  Cartolarizzazione immobili

  6.596

  6.596

    Disavanzi pregressi università

  75

  75

  75

  75

  75

  75

Totale spesa . . .

  43.366

  50.298

  27.874

  27.874

  28.710

  30.126

Segue: Prospetto di copertura

  Assestato 2003

  Iniziali 2004

  2005

  2006

Competenza

  Cassa

  Competenza

  Cassa

  Competenza

  Competenza

Tab. C FSN Irap 1999

  903

  903

   

Debiti pregressi:

Spese di giustizia

    823

  823

  Accasermamento e fitto locali PS

    171

  171

  171

  171

Eccedenze di spesa – quota 2003 (1)

    1.786

  1.786

  Debiti pregressi ex Ministero finanze

    100

  100

  150

  150

Fondo globale nuova legislazione

    -598

  -598

  -617

  -617

Totale spesa con legge finanziaria . . .

  43.366

  50.298

  31.059

  31.059

  28.414

  29.830

(1) Com.liq. indennità buonuscita poste

    145

  145

  IPOST

   

  175

  175

   

Copertura del disavanzo fondo pensioni ferrovie

    357

  357

  INPS: abolite imposte di consumo

  73

  73

   

Invalidi civili

    933

  933

  Fondo nazionale politiche sociali

    103

  103

TABELLE

Tabella A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Tabella D. – RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tabella E. – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella F. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze

  64.674

  85.830

  73.716

Di cui:

regolazione debitoria

2004:

2005:

2006:

Ministero delle attività produttive

  3.374

  3.280

  3.316

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  529.558

  770.841

  771.048

Ministero della giustizia

  40.869

  38.480

  41.519

Ministero degli affari esteri

  193.656

  167.489

  175.861

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

  3.000

  11.500

  11.500

Ministero dell’interno

  35.623

  54.706

  55.273

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

  3.293

  2.793

  7.693

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  372

  58.756

  87.558

Ministero delle comunicazioni

  4.578

  658

  672

Segue: Tabella A

MINISTERI

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Ministero della difesa

  12.427

  405.082

  406.568

Ministero delle politiche agricole e forestali

  41.087

  39.736

  40.242

Ministero per i beni e le attività culturali

  600

  1.600

  3.100

Ministero della salute

  146.025

  141.389

  148.950

Totale Tabella A . . .

  974.633

  1.716.517

  1.759.438

Di cui regolazione debitoria . . .

Di cui limite d’impegno . . .

  TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Ministero dell’economia e delle finanze

  541.919

  1.051.120

  1.116.120

Di cui:

limite di impegno

2004:4.520

2005:20

2006:20

Ministero delle attività produttive

  32.750

  32.750

  15.000

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

  4.100

  4.100

  Ministero dell’interno

  17.800

  4.500

  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

  75.550

  72.050

  –

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  80.048

  146.368

  57.758

Di cui:

limite di impegno

2004:2005:12.500

2006:12.500

Ministero delle politiche agricole e forestali

  1.500

  1.500

   

Ministero per i beni e le attività culturali

  79.059

  83.884

  59.155

Segue: Tabella B

MINISTERI

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Ministero della salute

  23.400

  7.900

  Totale Tabella B . . .

  1.045.204

  1.453.172

  1.335.033

Di cui regolazione debitoria . . .

  Di cui limite d’impegno . . .

  4.520

  12.520

  12.520

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 – Consiglio superiore della magistratura – cap. 2195)

  27.358

  27.358

  27.358

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell’assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (3.1.5.18 – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – cap. 2192)

  14.742

  14.742

  14.742

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB – cap. 1560)

  27.768

  27.768

  27.768

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 – Scuola superiore della pubblica amministrazione – cap. 5217)

  11.026

  11.026

  11.026

Legge n.385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 – Fondi da ripartire per oneri di personale – cap. 3026 )

  50.000

  50.000

  50.000

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)

  508.914

  161.000

  162.000

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (3.2.3.29 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7256)

  25.823

  25.823

  25.823

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

– Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica – cap. 1680)

  149.235

  149.235

  149.235

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria – cap. 2183; 3.2.10.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria – cap. 7442)

  480.119

  475.119

  480.119

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato – cap. 1539)

  286

  286

  286

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

  Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)

  154.937

  154.937

  154.937

– Art. 6, comma 1, punto 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)

  103.294

  103.294

  103.294

Legge n.225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

– Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 2184)

  46.198

  41.648

  41.648

– Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7447)

  555.884

  555.884

  555.884

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

– Art. 4: Istituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 – Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione – cap. 1707)

  11.820

  11.820

  11.820

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

– Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160)

  223.633

  223.633

  223.633

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

    

– Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – cap. 1702)

  18.710

  18.710

  18.710

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1613)

  2.214

  2.214

  2.214

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 – Ufficio del garante per la tutela della privacy – cap. 1733)

  10.018

  10.018

  10.018

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

– Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 – Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali – cap. 1321)

  10.173

  10.173

  10.173

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575)

  22.768

  22.768

  22.768

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

    Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:

– Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 2701)

  902.500

  Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee:

– Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – cap. 1723)

  4.554

  4.554

  4.554

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

– Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185)

  119.239

  119.239

  119.239

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 – SVIMEZ – cap. 7330)

  1.753

  1.753

  1.753

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525)

  250.425

  250.425

  250.425

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 – FORMEZ – cap. 5200)

  13.706

  13.706

  13.706

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 – Scuola superiore dell’economia e delle finanze – cap. 3935)

  17.736

  4.650

  4.650

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775)

  2.316.307

  2.316.310

  2.316.310

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 – Agenzia del demanio – capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 – Agenzia del demanio – cap. 7777)

  211.970

  211.970

  211.970

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 – Agenzia del territorio – capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 – Agenzia del territorio – cap. 7779)

  428.014

  428.014

  428.014

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 – Agenzia delle dogane – cap. 7781)

  528.820

  528.820

  528.820

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115)

  315.408

  295.908

  300.826

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

– Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 – Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali – cap. 2170)

  156.738

  156.738

  156.738

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 – Interventi diversi – cap. 2820)

  10.329

  10.329

  10.329

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 – Previdenza complementare – cap. 2156)

  154.937

  154.937

  154.937

  Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

– Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 7513/p)

  5.000

  5.000

  5.000

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

– Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – cap. 5223)

  4.098

  4.098

  4.098

  7.898.874

  6.611.327

  6.617.245

    Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

– Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 – Autorità garante della concorrenza e del mercato – cap. 2275)

  22.768

  22.768

  22.768

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 – Ente nazionale italiano per il turismo – cap. 2270)

  25.171

  24.171

  24.171

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell’ENEA (4.2.3.4 – Ente nazionale energia e ambiente – cap. 7630)

  201.419

  201.419

  201.419

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

    – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2280)

  34.968

  34.968

  34.968

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:

– Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 – Istituto commercio estero – cap. 5101)

  111.784

  111.784

  111.784

– Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 – Istituto commercio estero – cap. 5102)

  73.034

  73.034

  73.034

  469.144

  468.144

  468.144

    Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

– Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 – Vigilanza sui fondi pensione – cap. 1990)

  2.277

  2.277

  2.277

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1395)

  2.277

  2.277

  2.277

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

– Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711)

  1.215.333

  1.215.333

  1.215.333

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

  – Art. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale – cap. 1771)

  –

  –

  –

  1.219.887

  1.219.887

  1.219.887

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti – cap. 1768)

  5.678

  5.678

  5.678

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1160)

  137

  137

  137

  5.815

  5.815

  5.815

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell’Istituto agronomico per l’oltremare, con sede in Firenze:

– Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2201)

  3.132

  3.132

  3.132

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (16.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 4131)

  2.559

  2.559

  2.559

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell’accordo relativo ad un programma internazionale per l’energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 3749)

  944

  944

  944

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 4052)

  273

  273

  273

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

  616.516

  616.516

  616.516

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che operano per l’assistenza delle collettività italiane all’estero (11.1.2.3 – cap. 3105)

  2.744

  2.744

  2.744

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 – Collettività italiana all’estero – capp. 4061, 4063)

  2.733

  2.733

  2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1163)

  7.216

  7.216

  7.216

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) relativo all’applicazione dell’articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull’Unione europea (20.1.2.1 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 4534)

  4.968

  4.968

  4.968

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2210)

  2.582

  2.582

  2.582

  643.667

  643.667

  643.667

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell’ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 8973)

  4.648

  4.648

  4.648

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria (25.1.2.9 – Altri interventi per le università statali – cap. 5547)

  7.830

  7.830

  7.830

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell’accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l’articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 – Interventi diversi – cap. 2193)

  373

  373

  373

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l’attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 – Piani e programmi di sviluppo dell’università – cap. 5496)

  121.724

  121.724

  121.724

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502)

  114.149

  114.149

  114.149

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 – Diritto allo studio – cap. 5517)

  144.208

  144.208

  144.208

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

– Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507)

  6.545.000

  6.545.000

  6.545.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 – Ricerca scientifica – cap. 5483)

  18.500

  18.500

  18.500

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722)

  198.732

  198.723

  198.723

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)

  1.639.705

  1.639.705

  1.639.705

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

– Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8967)

  30.987

  30.987

  30.987

  8.825.856

  8.825.847

  8.825.847

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo “Fondo scorta” per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2674)

  24.842

  24.842

  24.842

    Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): “Fondo scorta” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 1916)

  19.873

  19.873

  19.873

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2668; 5.1.1.4 – Potenziamento – cap. 2815)

  3.378

  3.378

  3.378

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1286)

  122

  122

  122

  48.215

  48.215

  48.215

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 – Difesa del mare – capp. 1644, 1646)

  47.696

  47.696

  47.696

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006  

  (migliaia di euro)

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1388, 1389)

  248

  248

  248

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551)

  58.672

  58.672

  58.672

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 38: Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – cap. 3621; 7.2.3.2 – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici – cap. 8831)

  93.216

  93.216

  93.216

  199.832

  199.832

  199.832

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 2661)

  4.968

  4.968

  4.968

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 – Mezzi operativi e strumentali – cap. 2719)

  1.495

  1.495

  1.495

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2032)

  409

  409

  409

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al “Centro internazionale radio-medico CIRM” (4.1.2.7 – Centro internazionale radio-medico – cap. 2098)

  727

  727

  727

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 – Ente nazionale per l’aviazione civile – cap. 2161)

  63.441

  63.441

  63.441

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso alle locazioni abitative – cap. 1690)

  246.010

  246.010

  246.010

  317.050

  317.050

  317.050

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

– Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 1253)

  45.460

  45.460

  45.460

– Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 – Spese generali di funzionamento – cap. 4840)

  16.147

  16.147

  16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1352)

  910

  910

  910

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 – Agenzia industrie difesa – capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 – Agenzia industrie difesa – cap. 7145)

  14.800

  14.800

  14.800

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

– Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell’INSEAN (3.1.2.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1354)

  4.394

  4.394

  4.394

– Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell’IHO (3.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 1345)

  68

  68

  68

  81.779

  81.779

  81.779

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 – Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo – cap. 1467; 2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482)

  30.358

  30.358

  30.358

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2200)

  5.641

  5.641

  5.641

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 – Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo – cap. 2083)

  19.377

  19.377

  19.377

  55.376

  55.376

  55.376

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma (3.1.1.0 – Funzionamento – cap. 1941)

  2.732

  2.732

  2.732

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1942, 1943)

  6.056

  6.056

  6.056

  Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645)

  500.000

  500.000

  500.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2363)

  967

  967

  967

Legge n. 466 del 1988: Contributo all’Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2052)

  3.188

  3.188

  3.188

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100)

  35.626

  33.248

  33.248

  548.569

  546.191

  546.191

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all’Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 – Organizzazione Mondiale della Sanità – cap. 4320)

  19.631

  19.631

  19.631

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 – Croce Rossa Italiana – cap. 3453)

  34.467

  34.467

  34.467

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

– Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 – Ricerca scientifica – cap. 3392)

  206.809

  206.809

  206.809

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 – Istituto superiore di sanità – cap. 3443/p)

  91.070

  91.070

  91.070

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 – Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – cap. 3447)

  68.302

  68.302

  68.302

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 3412)

  6.400

  6.400

  6.400

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 – Prevenzione del randagismo – cap. 4340)

  4.635

  4.635

  4.635

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 – Agenzia per i servizi sanitari regionali – cap. 3457)

  5.829

  5.829

  5.829

  437.143

  437.143

  437.143

Totale generale

  20.751.207

  19.460.273

  19.466.191

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera b) – Fondo per Trieste (4.2.3.7 – cap. 7490)

  3.078

   

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)

  500.000

  500.000

  1.950.000

Legge n.67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)

  10.000

   

Legge n.86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)

    50.000

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)

  50.000

  Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

Legge n.185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)

  100.000

  100.000

  100.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)

    6.700.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)

  1.840.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576)

  100.000

  1.611.000

  6.350.000

– Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall’Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375)

  10.000

   

– Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559)

  10.000

    780.000

  2.211.000

  16.990.000

Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 752 del 1982: Norme per l’attuazione della politica mineraria:

– Art. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

  1.000

  – Art. 17: Ricerca mineraria all’estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

  1.000

   

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

  50.000

  50.000

  50.000

Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:

– Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475)

  2.000

    54.000

  50.000

  50.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141)

  218.000

    218.000

  Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

  2004

  2005

  2006

  (migliaia di euro)