Penale

Thursday 27 February 2003

Falsificazione di smart-card: le Sezioni Unite della Cassazione pongono fine al caos normativo. Cassazione – Sezioni unite penali (cc) – Sentenza 18 dicembre 2002-20 febbraio 2003, n. 8545

Falsificazione di smart-card: le Sezioni Unite della Cassazione pongono fine  al caos normativo.

Cassazione Sezioni unite penali (cc) sentenza 18 dicembre 2002-20 febbraio 2003, n. 8545

Presidente Trojano relatore Gironi

Pm Palombarini ricorrente Scuncia ed altri

Svolgimento del processo

1. Ccon decreto in data 29.12.2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ordinava la perquisizione dei locali in disponibilità di Coluccini Galliano, Scuncia Emanuele ed altri, indagati per il reato di cui allarticolo 171octies legge 633/41 (inserito con legge 248/00) e (limitatamente ad alcuni degli inquisiti, tra i quali il Coluccini) anche per il reato di cui allarticolo 615quater Cp, al fine di ricercare ed eventualmente sequestrare supporti informatici nonché apparecchiature software ed hardware idonee alla produzione, duplicazione, decodificazione e clonazione di apparati o loro parti per la visione illecita di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato diffuse via etere, via satellite o via cavo, sia in forma analogica che digitale, oltre che documentazione relativa allo svolgimento di tali attività.

In esecuzione del predetto decreto veniva operato il sequestro di materiale del genere indicato presso labitazione, con annesso laboratorio, del Coluccini e presso lesercizio commerciale di Camoglio Natalia, moglie dellindagato Fusaro Vittorio e suocera dello Scuncia.

2. I difensori dello Scuncia e della Camoglio proponevano richiesta di riesame del predetto decreto, ex articoli 257 e 324 Cpp, sostenendo lavvenuta depenalizzazione della norma incriminatrice in contestazione ad opera degli articoli 4 e 6 decreto legislativo 373/00 che, dando attuazione alla Direttiva 98/84 Ce del 20 novembre 1998, avrebbe disciplinato le medesime ipotesi con la previsione di una mera sanzione amministrativa; i richiedenti eccepivano, inoltre, lestraneità dei loro assistiti ai fatti in contestazione nonché carenza di motivazione del provvedimento in punto di gravità degli indizi.

Anche i difensori del Coluccini proponevano separata richiesta di riesame ed i due procedimenti venivano riuniti alludienza camerale fissata per la loro trattazione.

3.  Con ordinanza in data 8.2.2002 il tribunale adito – rilevato un difetto di coordinamento tra i due testi normativi succedutisi a distanza di pochi mesi luno dallaltro ed auspicato un intervento legislativo chiarificatore nel senso proposto dal disegno di legge 606/S, comunicato alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2001, che prevede linserimento, nellarticolo 6 decreto legislativo 373/00, di un comma 3bis, destinato a far salve le sanzioni penali e le altre misure previste per le attività illecite di cui agli articoli 171bis e 171octies legge 633/41 e successive modificazioni escludeva, tuttavia, la sovrapponibilità delle due formulazioni normative qui a confronto per la previsione, nella fattispecie di cui allarticolo 171octies cit., di un dolo specifico, espresso dalla locuzione a fini fraudolenti, assente nella seconda fattispecie, richiamando a conforto di tale assunto anche il tenore della Direttiva CE recepita nel Decreto legislativo 373/00, che lascia impregiudicate le altre sanzioni o gli altri mezzi di tutela eventualmente previsti dal diritto interno degli Stati membri, di talché il contenuto del succitato disegno di legge ad altro non mirerebbe che ad uninterpretazione autentica della disciplina attuale.

Per il resto i giudici del riesame, precisando i limiti delle loro attribuzioni secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di queste Sezioni unite 23/1996. Bassi (Foro it., 1997, II, 479), ritenevano lastratta configurabilità del fumus del reato ipotizzato in relazione agli elementi rappresentati dallaccusa e rigettavano le impugnazioni.

4. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto separatamente ricorso il difensore del Coluccini nonché quello dello Scuncia e della Camoglio.

Il primo ha denunciato:

1) Violazione dellarticolo 2, comma 2, Cp e dellarticolo 9 legge 689/81 in relazione agli articoli 171octies legge 22 aprile 1941 ed agli articoli 1, 4 e 6 decreto legislativo 373/00, sullassunto dellintervenuta abrogazione o depenalizzazione dellarticolo 171octies ad opera del citato decreto legislativo, conformemente a quanto già ritenuto da pronunzie di questa corte di legittimità e reso palese dalla stessa iniziativa legislativa per la modifica dellarticolo 6 del più recente testo normativo di cui al già menzionato disegno di legge 606/S, o comunque ‑ in base alla prevalenza, a norma dellarticolo 9 legge 689/81, della disposizione speciale, da ravvisarsi in quella presidiata da semplice sanzione amministrativa, in forza degli elementi specializzanti rappresentati dallenunciazione dei presupposti delle condotte previste e dalla definizione dei dispositivi illeciti proibiti, di cui allarticolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo in esame, sterile e ,pericoloso dovendosi, invece, ritenere il riferimento al dolo specifico contenuto nella previsione dellarticolo 171octies, che farebbe dipendere lirrogazione di una sanzione penale anziché amministrativa da un mero atteggiamento interiore;

2) Violazione dellarticolo 615quater Cp in relazione allarticolo 171octies legge 633/41 ed allarticolo 1 decreto legislativo 373/00 nonché violazione degli articoli 324 e 125, comma 3, Cpp per omessa verifica, con riferimento agli elementi fattuali rappresentati dallaccusa, della configurabilità del fumus delicti in relazione allipotesi (peraltro asseritamente inapplicabile nella specie, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa stessa Corte) di cui allarticolo 615quater Cp.

Il secondo difensore ha articolato, con il primo motivo, doglianza analoga a quella di cui al primo motivo del precedente ricorso e con il secondo motivo ha lamentato omesso esame del rilievo (asseritamente formulato in sede di udienza camerale e recepito a verbale) concernente la mancata convalida del sequestro eseguito nei confronti dello Scuncia.

Con memoria depositata allodierna udienza il difensore del Coluccini, a sostegno del proprio ricorso, ha, infine, ribadito come prioritaria la tesi dellintervenuta abrogazione implicita (per incompatibilità od integrale nuova disciplina della stessa materia) dellarticolo 171octies cit. ad opera del decreto legislativo 373/00, solo in via subordinata proponendo quella della specialità di tale ultima normativa, con conseguente sua prevalenza ai sensi dellarticolo 9 legge 689/81.

5. La terza sezione penale, investita della trattazione dei ricorsi ne ha, con ordinanza in data 24.9.2002. rimesso lesame a queste Sezioni unite, ex articolo 618 Cpp, per la possibilità dellinsorgenza di un contrasto giurisprudenziale con proprie precedenti pronunzie e con altra decisione della seconda sezione. tutte concludenti nel senso dellintervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui allarticolo 171octies legge 633/41 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo 373/00, sia in relazione al disposto dellarticolo 2, comma 2, Cp che al principio di specialità posto dallarticolo 9 legge 689/81 richiamando lattenzione sulla valenza da assegnare allelemento, ritenuto specializzate, del dolo specifico rappresentato dalla locuzione a fini fraudolenti che compare nella prima delle disposizioni citate, in contrapposizione ai fini commerciali contemplati nel decreto legislativo 373/00.

Motivi della decisione

6. Prendendo le mosse dalle previsioni normative a confronto, giova premettere che con legge 248/00 è stato, tra laltro, inserito nel testo della legge 22 aprile 1941(Protezione del diritto dautore e di altri diritti connessi al suo esercizio) un articolo 171octies che, qualora il fatto non costituisca più grave reato sanziona penalmente chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale ‑, precisando che si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lemissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Larticolo 6 del successivo decreto legislativo 373/00, emanato dal Governo in adempimento della delega ricevuta con legge 526/99, a sua volta attuativa della citata direttiva  98/84/Ce in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, punisce, invece, con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui allarticolo 4 il quale, dal canto suo, vieta a) la fabbricazione, limportazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera g); b) linstallazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera g); c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e luso di dispositivi di cui allarticolo 1, comma 1, lettera g) , questi essendo costituiti da qualunque apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati alfine di rendere possibile laccesso ad un servizio protetto informa intelligibile senza lautorizzazione del fornitore del servizio.

Larticolo 1 del decreto legislativo 373/00 definisce, inoltre, il servizio protetto come un servizio ad accesso condizionato o un servizio di accesso condizionato ed il servizio ad accesso condizionato come uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato: 1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico; 2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati a pubblico; 3) servizi delle società dellinformazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi mentre per lesercizio di accesso condizionato deve intendersi il servizio di fornitura di,un accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b) ovvero quelli ad accesso condizionato sopra elencati, ed, infine, per accesso condizionato ogni misura e sistema tecnico in base ai quali laccesso informa intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio.

7. Premessa tale necessaria panoramica della complessa normativa in discussione, va precisato che le pronunzie di legittimità emesse finora sulla specifica questione oggetto della rimessione a queste Sezioni unite sono tutte nel senso dellintervenuta depenalizzazione della fattispecie di cui allarticolo 171octies legge 633/41, a partire da Cassazione, sezione terza, ud. 9 novembre 2001, Capra (due distinte decisioni di analogo contenuto, non massimate che hanno affermato la depenalizzazione, ai sensi dellarticolo 2, comma 2 Cp, anche delle ipotesi, non coinvolte dal presente procedimento, di cui allarticolo 171ter, lettere d), ult. ip., ed f), I. cit.) sino a Cassazione, sezione terza, 17 maggio 2002, Guida, Ced Cassazione, rv 222126, le cui conformi conclusioni sono, però circoscritte alle ipotesi di cui allarticolo 171octies, ed a Cassazione, sezione seconda, 11.6.2002, Bisignani, che ha sancito la prevalenza della nuova previsione di cui allarticolo 6 decreto legislativo 373/00 rispetto allarticolo 171octies legge 633/41 in forza del principio di specialità di cui allarticolo 9 legge 689/81, escludendo. altresì, in radice lapplicabilità in materia dellarticolo 615quater Cp (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), comunque già soccombente, ex articolo 15 Cp, a fronte della disposizione, rispetto ad esso speciale, di cui allarticolo 171octies cit.; la specialità dello stesso articolo 171 octies rispetto allarticolo 615quater Cp è stata, invece, negata da Cassazione, sezione quinta, 1509/02, Mammoliti, Ced Cassazione, rv 222064 in ragione della diversità sia dei beni giuridici protetti ‑ rispettivamente il diritto di autore, tutelato in via anticipata rispetto al momento di captazione delle immagini, ed il domicilio informatico ‑ che delle condotte illecite contemplate (fattispecie in cui era stata ritenuta integratrice del reato di cui allarticolo 615quater Cp la detenzione di piccards per laccesso abusivo ad un sistema telematico protetto), salvo, comunque, riconoscere anchessa lavvenuta depenalizzazione delle ipotesi di cui allarticolo 171octies ad opera del decreto legislativo n. 373/00.

In siffatto quadro giurisprudenziale si è inserita la già menzionata ordinanza di rimessione della terza sezione penale in data 24.9.2002, che dubita della correttezza della soluzione sin qui prevalsa, facendo essenzialmente leva sullelemento, a suo avviso specializzante, del dolo specifico del fine fraudolento previsto dalla sola disposizione di cui allarticolo 171octies legge 633/00.

8. La soluzione del problema non consente, ad avviso di queste Sezioni unite, risposta univoca, imponendosi unarticolata analisi delle previsioni punitive poste a confronto. ciascuna costituita da numerose sotto-fattispecie, alcune soltanto tra loro sovrapponibili od omologabili quanto alloggetto della tutela ed alle condotte sanzionate.

Va, anzitutto, rilevato che la definizione di servizio ad accesso condizionato di cui

allarticolo 171octies legge 633/41 diverge da quella datane dallarticolo 1 decreto legislativo 373/00, la prima prescindendo dalla imposizione di un canone (ovvero dal pagamento di un corrispettivo) per la fruizione del servizio e riferendosi espressamente la seconda ai soli servizi forniti a pagamento. In secondo luogo si osserva che larticolo 171octies concerne esclusivamente la protezione delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato mentre larticolo 1 decreto legislativo cit. ‑ vedi comma 1, lettera b) ‑ riguarda i servizi ad accesso condizionato o protetti in generale, dei quali le trasmissioni di programmi televisivi destinati al pubblico costituiscono solo una specie, donde levidente maggior ambito applicativo della più recente normativa, munita di sanzione amministrativa rispetto a quella anteriore penalmente sanzionata.

Comparando, poi, le condotte tipiche contemplate dalle due normative si rileva tra esse sovrapponibilità ed omologabilità concettuale o, comunque, sostanziale assimilabilità tra le coppie di termini riportate nel seguente prospetto:

articolo 171octies legge 633/41                  articolo 4 decreto legislativo 373/00

produce                                                       fabbricazione

pone in vendita                                            vendita

importa                                                       importazione

promuove                                              diffusione di comunicazioni commerciali per promuovere

installa                                                   installazione

mentre non trovano puntuale equivalente nella seconda norma le condotte tipizzate nella prima con i termini ed utilizza per uso pubblico e privato, peraltro non ricorrenti nella fattispecie concreta di cui al presente procedimento, ed, inversamente, non compaiono nella prima le condotte di distribuzione, noleggio, possesso, manutenzione e sostituzione ricomprese nella seconda, salva la riconducibilità della distribuzione alla messa in vendita e la presupposizione od implicazione di una situazione di possesso nella maggior parte delle condotte tipiche di cui alla prima disposizione .

Quanto alloggetto su cui devono cadere le condotte tipiche, descritto nel primo articolo come apparati o parti di apparato atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato… e nel secondo, attraverso il rinvio allarticolo 1 comma 1 lettera g), come apparecchiature o, programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati alfine di rendere possibile laccesso ad un servizio protetto, deve ravvisarsi, nonostante la diversa terminologia impiegata, sostanziale identità rappresentativa.

Occorre a tal punto, esaminare lelemento psicologico contemplato dalle due normative a confronto, che secondo lordinanza di rimessione (non estesa, peraltro, allesame analitico delle condotte tipiche in esse previste) costituirebbe lunico elemento di discrimine tra le medesime, dovendo le condotte essere dirette secondo la norma penalmente sanzionata a fini fraudolenti e secondo la norma sanzionata in via amministrativa a fini commerciali.

Premesso che per fini fraudolenti devono intendersi quelli volti ad artificiosamente eludere i sistemi di codificazione dei segnali audiovisivi, destinati ad essere visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lemissione del segnale, e che per fini commerciali devono invece, intendersi quelli volti alla distribuzione al pubblico, dietro corrispettivo ed a fine di lucro (implicito nel fine commerciale), della particolare merce costituita dai dispositivi considerati illeciti dalla legge, occorre chiedersi se il fine commercializzazione di dispositivi intrinsecamente illeciti in quanto concepiti o adattati al fine di rendere possibile laccesso ad un servizio, protetto non sottenda ed inglobi in sé anche il fine fraudolento: la risposta, non può che essere affermativa, ove si osservi che, a prescindere dal metodo casistico e dalla non lineare tecnica normativa seguita dal legislatore, il combinato disposto degli articoli 1 e 4 decreto legislativo 373/00, la cui violazione è sanzionata dal successivo articolo 6, concerne una serie di attività compiute a fini commerciali aventi ad oggetto dispositivi concepiti o adattati al fine di rendere possibile laccesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza lautorizzazione del fornitore del servizio dove il fine fraudolento che non compare nel precetto contenuto nellarticolo 4 è, tuttavia, espressamente enunciato nellarticolo 1, comma 1 lettera g), cui il primo rinvia, per cui deve, conclusivamente, ritenersi che nellarticolata struttura della fattispecie contenuta nel decreto legislativo in questione sia prevista una duplice forma congiunta di dolo specifico, ai fini commerciali essendo affiancato il fine fraudolento, espresso dalla locuzione al fine di rendere possibile laccesso ad un servizio protetto.

Lesito della disamina sin qui compiuta è quello per cui, limitatamente alle condotte tipiche sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili elencate nei due testi normativi coincidendo loggetto materiale delle stesse ed essendo lelemento psicologico previsto dalla fattispecie di cui al decreto legislativo 373/00 comprensivo di quello previsto dalla fattispecie di cui allarticolo 171octies legge 633/41 la prima ipotesi, presidiata da semplice sanzione amministrativa, deve ritenersi speciale rispetto alla seconda, penalmente sanzionata, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato (nella specie trasmissioni televisive), e deve, pertanto, applicarsi in via esclusiva, ex articolo 9 legge 689/81.

Ulteriore conclusione che può trarsi dalle argomentazioni sopra sviluppate è quella, in certa misura paradossale ma imposta dallanalisi delle norme,, secondo cui lambito di applicabilità dellarticolo 171octies legge 633/41 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali di condotte tipiche non sovrapponibili od assimilabili, secondo quanto in precedenza esposto, a quelle previste dal decreto legislativo od alle ipotesi di condotte tipiche che, pur materialmente coincidenti, non siano volte anche a scopi commerciali od abbiano per oggetto dispositivi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato diffuse senza limposizione di un corrispettivo, riguardando le nonne amministrativamente sanzionate soltanto larea dei servizi ad accesso condizionato forniti a pagamento. Tale conclusione, alla cui stregua lordinamento consentirebbe la permanenza nellambito dellilliceità penale di comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o, comunque, non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale e concernenti servizi erogati senza corrispettivo economico, sanzionando, invece, come illecito amministrativo condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro autorizza fondati dubbi di legittimità costituzionale con riferimento allarticolo 3 Costituzione, peraltro non rilevanti nel caso di specie in cui, stante la natura commerciale dellattività svolta dagli indagati e quella di servizi protetti forniti a pagamento delle trasmissioni audiovisive al cui illecito accesso risultano destinati i congegni considerati nel decreto di sequestro (che fa espresso riferimento allipotesi di produzione e messa in vendita della merce in questione), non sussiste dubbio circa la riconducibilità della fattispecie concreta. a quelle di fabbricazione e possesso a fini commerciali previste dal decreto legislativo 373/00.

9. Non invocabile nella vicenda procedimentale in questione risulta, poi, la previsione incriminatrice dellarticolo 615quater Cp, del cui fumus uno dei ricorrenti lamenta lomessa verifica da parte dei giudici del riesame: trattasi, invero, di ipotesi che, punendo chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei allaccesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo anche per la sede in cui è collocata (dedicata ai delitti contro la inviolabilità del domicilio), riguarda essenzialmente condotte tipologicamente diverse ed aventi oggetto materiale e bene giuridico (il cosiddetto domicilio informatico) distinti rispetto a quanto contemplato dalle norme precedentemente esaminate e nei cui confronti, in ogni caso, anche ove il sistema trasmissione di programmi televisivi ad accesso protetto e condizionato dovesse essere ricompreso nel concetto di sistema telematico di accesso condizionato e le picccards tra i mezzi idonei ad accedervi (v., in tal senso, Cassazione, sezione seconda, 2 luglio 1998, Nebbia, Ced Cassazione, rv 211519, peraltro risalente ad epoca anteriore allintroduzione dellarticolo 171octies cit. ed allemanazione del decreto legislativo 633/00), prevarrebbe ‑ per il principio di specialità di cui allarticolo 15 Cp e non operando la clausola di riserva, anteposta alla stessa, della configurabilità di più grave reato ‑ la previsione dellarticolo 171octies (punita più gravemente di quella dellarticolo 615quater Cp ed in epoca posteriore inserita nella legge 633/41), la cui applicabilità deve, tuttavia, ritenersi a sua volta esclusa, nei limiti dianzi precisati, per la sopravvenienza del decreto legislativo 373/00.

10. Queste Sezioni unite non devono, invece, occuparsi, per i limiti imposti dal devolutum, dei rapporti tra le fattispecie incriminatrici di cui allarticolo 171ter, comma 1, lettere d), ult. ip., ed f) legge 633/41 e le previsioni del decreto legislativo 373/00. non comparendo le prime tra le ipotesi di reato richiamate nel decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e potendosi qui solo incidentalmente rilevare che anche tali ulteriori fattispecie di rilevanza penale, peraltro in parte sovrapponibili a quelle dello stesso articolo 171octies sono formulate in modo tale da proporre analoghi problemi in relazione alla loro cosiddetta. depenalizzazione ed attuale applicabilità, con esiti non dissimili, limitatamente alle condotte collimanti con quelle considerate anche dal decreto legislativo 373/00, dalle conclusioni cui si è approdati con riguardo allarticolo 171octies.

11. Quanto alla definizione della natura del rapporto intercorrente tra le norme poste a confronto deve, anzitutto escludersi che il decreto legislativo abbia, nei limiti precisati, operato una depenalizzazione in senso proprio delle previsioni incriminatrici di cui agli articoli 171octies legge 633/41 e 615quater Cp, tale fenomeno verificandosi solo quando il legislatore si limiti a sostituire ad una sanzione penale una sanzione amministrativa. modificando la natura dellillecito ma lasciando immutati gli elementi costitutivi della preesistente fattispecie astratta, come da ultimo avvenuto con il decreto legislativo 507/99, in attuazione della legge di delega 205/99, per una serie di reati contemplati dal Cp, dal Cn e da numerose leggi speciali.

Deve, del pari, escludersi che le norme incriminatrici penali in questione siano state implicitamente o tacitamente abrogate, ex articolo 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, dal successivo decreto legislativo per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o per aver la nuova fonte normativa disciplinato lintera materia già regolata dalle nonne penali anteriori, non essendovi in principio alcuna fisiologica incompatibilità (ma piuttosto parziale coincidenza) tra i due ordini di norme, dettate per la tutela di diversi beni giuridici ed aventi,, come si è detto, differente natura giuridica, e non avendo la più recente normativa preso in considerazione lintero ambito delle fattispecie previste dalle disposizioni penalmente sanzionate ma solo una loro parte.

  Non invocabile nel caso presente, inoltre, la disciplina di cui allarticolo 2, comma 2, Cp, essendo il decreto legislativo 373/00 già in vigore allepoca dei fatti cui si riferiscono le indagini in corso e non essendo, dunque, la fonte normativa che prevede meri illeciti amministrativi posteriore rispetto ai fatti medesimi.

Lunico rapporto propriamente individuabile tra i due ordini di norme è, dunque, come già anticipato, quello regolato dallarticolo 9 legge 689/81 che estendendo il principio di specialità di cui allarticolo 15 Cp anche al caso di concorso tra disposizione penale e disposizione sanzionata in via amministrativa relative ad un medesimo fatto (oltre che di concorso tra più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), ha sancito la prevalenza della disposizione speciale e la sua esclusiva applicabilità (laddove, in difetto della previsione di cui allarticolo 9 cit., nulla si sarebbe opposto, in via di principio, ad unapplicazione congiunta delle disposizioni punitive concorrenti).

Le argomentazioni sin qui svolte risultano, infine, convalidate dalla definitiva approvazione della proposta di legge 606/S menzionata nella parte narrativa (vedi legge 22/2003 in Gu n. 38 del 15 febbraio 2003), che ha disposto laggiunta, al comma 1 dellarticolo 6 decreto legislativo 373/00, del seguente periodo si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171bis e 171octies della legge 633/41 e successive modificazioni a comprova della ritenuta, precedente depenalizzazione (almeno parziale) delle fattispecie ivi contenute e con previsione, in deroga al principio di specialità di cui allarticolo 9 legge 689/81, di applicazione congiunta delle sanzioni penali originarie e di quelle amministrative introdotte dal citato decreto attuativo della direttiva comunitaria (donde limpossibilità di qualificare come meramente interpretativo il nuovo intervento del legislatore).

12. Alla luce delle considerazioni che precedono i proposti ricorsi sono fondati in relazione al motivo, assorbente e comune ad entrambi, concernente la dedotta depenalizzazione (rectius soccombenza rispetto alla disposizione da considerarsi speciale) delle ipotesi di reato menzionate nel decreto di sequestro sottoposto a riesame, con conseguente annullamento senza rinvio dellordinanza impugnata nonché del decreto del Pm in data 29.12.2001 ed ordine di restituzione agli aventi diritto delle cose sottoposte a vincolo, non potendosi il loro sequestro probatorio penale, disposto dallAg convertire in sequestro amministrativo cautelare, pur previsto dallarticolo 6 decreto legislativo 373/00 ma per autonoma iniziativa degli organi di cui al precedente articolo 5, comma 1 (dei quali restano, ovviamente, integre anche nel presente caso le prerogative) e con apprestamento, a favore degli interessati, di apposito e distinto rimedio, disciplinato dallarticolo 19, comma 1, legge 689/81.

PQM

Annulla senza rinvio lordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica di Sassari in data 29 dicembre 2001.