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Thursday 17 March 2016

“Essere o non essere sottoposta la sospensione dei termini di decorrenza di fase la misura cautelare ?” Alle Sezioni Unite l’ardua sentenza…

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 9553/16; depositata l’8 marzo)

Il caso: l’imputato, sottoposto a custodia cautelare veniva condannato all’esito del procedimento di secondo grado, alla pena ritenuta congrua con motivazione riservata nel termine fissato dal Giudice.
Detto termine non veniva rispettato poiché la sentenza veniva depositata in anticipo rispetto alla sua scadenza.
Adito il Tribunale da parte dell’imputato ex articolo 310 c.p. per sentir dichiarare decorso il termine di fase relativo alla vigenza della misura cautelare, questi dichiarava inefficace la misura per intervenuto decorso del termine di fase, riconosciuta la sospensione del medesimo solo ed esclusivamente sino alla data dell’effettivo deposito della pronuncia giudiziaria.
Avvero detto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il pubblico ministero di sede denunciando al violazione di legge per non essere stato considerato sospeso il termine per tutta la durata di quello dichiarato ex articolo 544 co. 3 c.p.p.

la Giurisprudenza della suprema Corte: dato atti di come al questione giuridica sia da inquadrarsi in relazione alla decorrenza del termine di fase e segnatamente alla durata della sua sospensione, connessa alla complessità della motivazione ed al termine all’uopo fissato dal giudice ex articolo 544 co 3 c.p.p., nel caso di intervenuto deposito della pronuncia anticipatamente alla scadenza dei detto termine, la Corte ricorda come la Giurisprudenza di legittimità possa essere suddivisa sostanzialmente in due distinti filoni.

L’indirizzo “restrittivo”: un primo indirizzo interpretativo, per vero il più diffuso e conosciuto, riteneva il termine sospeso per un periodo di tempo identico a quello fissato dal giudice ex articolo 544 comma 3 del codice di rito non rilevando in alcun modo il deposito anticipato del provvedimento.
Solo allo spirare di detto termine sarebbe, secondo l’indirizzo interpretativo in commento, ripreso il computo del termine di fase per il mantenimento dell’efficacia della misura cautelare.

Il nuovo indirizzo interpretativo: con un obiter dictum, contenuto nella pronuncia Ez Zyane 27361/2011) resa dalle Sezione Unite, nel sistema processuale cautelare, irruppe diversa e rivoluzionaria interpretazione.
Le SS.UU infatti affermarono “in caso di deposito anticipato (rispetto a prefissato termine differito) della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo al periodo effettivamente utilizzato per la redazioned della motivazione: la sottolineata necessità di correlazione tra la sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l’esigenza di contenere quanto più possibile l’incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione”

Interpretazione Costituzionalmente orientata ? per chi come il sottoscritto è cresciuto nel “mito” giuridico della interpretazione del diritto, sostanziale e processuale, al dettato della Carta Costituzionale, l’a pronuncia Ez Zyane, pur con i limiti costituito dall’essere l’affermazione contenuta in un obiter dictum, costituisce la riprova che la speranza è davvero l’ultima dea.
La Corte di legittimità ha riscritto una norma, interpretandola, alla luce del valore costituzionale attribuito al bene libertà ed al carattere definitivo che deve assumere la sentenza per costituire valido titolo ai fini di privare il cittadino della propria libertà personale, rendendola conforme a principi di civiltà giuridica.
Certo, il contrasto permane, così forte e potente dall’obbligare la sesta sezione a porlo all’attenzione delle stesse SS.UU. nella malcelata speranza che esse trasformino quell’obiter dictum, in principio di diritto.

Il quesito sottoposto alle SS.UU. . alle SS.UU. viene dunque sottoposto il seguente quesito di diritto “se disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione con il termine fissato per la redazione della motivazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 304 co 1 lettera c e 544 co 3 c.p.p. ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, ove la sentenza sia stata depositata anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata, debba aversi riguardo a detto momento, ovvero alla scadenza del più ampio periodo di sospensione di cui sopra”
Vedremo se una rondine farà primavera oppure se tornerà, come in questa pazza stagione, l’inverno dell’infinita custodia cautelare.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)