Penale

Tuesday 03 July 2007

Elemento psicologico del reato. Non è consentita la presunzione del dolo in re ipsa. (Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736)

Elemento psicologico del reato. Non è consentita la presunzione del dolo in re ipsa. Cassazione Sezione prima  sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736

SENTENZA PER ESTESO

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cassazione Sezione prima  sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736

Presidente Fazzioli Relatore Canzio

PmMura (diff.) Ricorrente Citarella

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 27 novembre 2006 il Tribunale di Salerno confermava, in sede di riesame, il decreto del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo della quota del 50% del capitale sociale e del valore di 25.000,00 euro conferita da Giovanni Citarella nella società Citarella RE s.r.l. costituita con la moglie Luisa Spinelli (con atto notarile del 30/1/2006, rep. n. 134664 e tace, n. 26791), quota destinata alla confisca obbligatoria poiché il Citarella, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso – in violazione degli articoli 30 e 31 legge  646/1982 – di comunicare al nucleo di polizia tributaria entro trenta giorni dal fatto la relativa variazione patrimoniale, concernente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Non poteva, ad avviso del Tribunale, essere preso in considerazione il profilo dellentità della somma effettivamente versata dai soci, inferiore a quella corrispondente al valore della quota societaria sottoscritta, né quello attinente allelemento soggettivo del reato, perché, ai fini del sequestro preventivo, era sufficiente la positiva verifica dellastratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Citarella, denunziando violazione di legge quanto alla rilevanza penale delleffettivo conferimento societario per limporto di euro 6.250,00 inferiore alla soglia legale, nonché alla ritenuta superfluità di ogni indagine sulla sussistenza dellelemento psicologico del reato omissivo doloso, laddove lindagato, a sostegno della buona fede, ha dedotto le circostanze della esiguità delloperazione economica, della liceità della stessa ed infine delle rituali forme di pubblicità dellatto di conferimento di quota societaria rogato da un notaio.

2. Il decreto di sequestro preventivo ha prospettato, quale fattispecie di reato a carico dellindagato, il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 646/82 e il giudice del riesame, a sua volta, ha affermato, quanto al fumus dellassunto accusatorio, che erano configurabili gli estremi del suddetto reato in relazione allincontroversa ed obiettiva omissione della prescritta comunicazione al nucleo di polizia tributaria della variazione patrimoniale, conseguente allatto notarile de qua, per la quota societaria del valore di 25.000,00 euro destinata alla confisca ex lege.

Ma, così argomentando, il giudice del merito ha ritenuto implicito il dolo – invero presumendolo – nelloggettiva realizzazione della mera condotta omissiva, evitando ogni indagine circa leffettiva; consapevole, deliberazione dellomessa comunicazione da parte dellautore: indagine, questa, pure doverosa in considerazione della peculiare natura della fattispecie omissiva de qua, inquadrabile secondo lunanime dottrina nella tipologia dei delitti omissivi propri di pura creazione legislativa.

Ed invero, alla stregua della ratio di tutela dellincriminazione (che, anche per linserimento nel capo III della legge 646/1982, intitolato disposizioni fiscali e tributarie, appare diretta ad impedire ai soggetti di cui sia stata accertata la partecipazione ad associazioni mafiose di occultare al fisco incrementi del proprio patrimonio) e di una lettura costituzionalmente corretta della disposizione incriminatrice (nei termini indicati dalla Corte costituzionale con ordinanza 442/2001), può escludersi la sussistenza dellelemento soggettivo del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali quando …la pubblicità sia comunque assicurata e sia di per sé impossibile loccultamento degli atti soggetti a comunicazione&.

E, nel caso concreto è pacifico che latto di costituzione della società e di conferimento della quota pari al 50% del capitale sociale sia stato stipulato con atto pubblico notarile, sì che sembra logico inferire che la competente autorità abbia comunque avuto la possibilità di conoscere i dati ai quali si riferisce lobbligo di comunicazione attraverso le consuete forme di pubblicità legale alle quali sono sottoposte siffatte operazioni patrimoniali.

Orbene, se lindagine non ha consentito di rinvenire, oltre la materiale realizzazione dellomissione tipica, alcun elemento sintomatico della deliberata volontà di occultare lincremento patrimoniale, che risulta anzi smentita dalle forme di pubblicità legale che lautore ha prescelto per la formazione del relativo negozio, non appare lecito configurare la fattispecie criminosa mediante unoperazione ricostruttiva dellelemento psicologico che presuma il dolo in re ipsa: in palese violazione quindi, dei precetti Costituzionali in tema di colpevolezza e di responsabilità penale dellimputato (conforme Cassazione, Sezione prima, 30/1/2002, Le Pera, rv. 221494; Sezione sesta, 5/2/2003 Libri, rv. 224007; circa la necessità dellindagine sul dolo, Sezione quinta, 25/2/2005, Pg in proc. Ruà , rv. 231366 e Sezione quinta, 17/1/2005 Cesaro, rv. 231417; contra, Cassazione, Sezione quinta, 18/2/2003, Gallico, rv. 224379; Sezione quarta, 5/4/2006, DAiello, rv. 234248; Sezione prima, 25/10/2006, Cesaro, rv. 235142).

Daltra parte, pur restando preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia laccertamento sul merito dellazione penale che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dellaccusa nella fase delle indagini preliminari non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria, deve tuttavia convenirsi circa la prospettiva di un controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto, che non sia meramente cartolare e formale, secondo il paradigma del fumus del reato ipotizzato dallaccusa con riguardo quindi anche alla rilevabilità del difetto dellelemento soggettivo, purché ictu oculi (in tal senso, vedi, da ultimo, Corte costituzionale, ordinanza 153/2007).

Lordinanza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio allo stesso Tribunale, per nuovo e più approfondito esame della vicenda alla stregua della soluzione interpretativa suesposta.

PQM

Annulla lordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.