Penale

Monday 01 December 2003

E’ legittimo affittare a dei clandestini se il canone appare adeguato. Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 23 ottobre-28 novembre 2003, n. 46070

E legittimo affittare a dei clandestini se il canone appare adeguato

Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 23 ottobre-28 novembre 2003, n. 46070

Presidente Gemelli relatore Chieffi

Pg Palombarini ricorrente Pg in proc. Scarselli

Fatto e diritto

In data 2 ottobre 2001 in Rozzano i Carabinieri procedevano ad una perquisizione presso lo stabile nella disponibilità giuridica di Scarselli Bruno, dove si trovavano alloggiati 45 cittadini extracomunitari, dei quali 28 clandestini. Gli extracomunitari, esaminati dagli operanti, avevano dichiarato di condurre in locazione ciascuno locali di detto immobile, versando un canone mensile oscillante tra lire 150.000 e lire 500.000.

Con sentenza 1 febbraio 2002 il Tribunale di Milano dichiarava Scarselli Bruno colpevole del delitto previsto dallarticolo 12 comma 5 decreto legislativo 286/98 e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed curo 4.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

A seguito di rituale appello dellimputato, con sentenza 12 febbraio 2003 la Corte di appello di Milano ha assolto limputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. In particolare la Corte di merito ‑ dopo aver osservato che dalle risultanze processuali era emerso che lo Scarselli, pur favorendo la permanenza degli stranieri clandestini in Italia mediante la messa a disposizione di locali in locazione, non aveva tenuto un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli stessi rispetto agli altri extracomunitari muniti di permesso di soggiorno ‑ ha ritenuto che nel caso di specie non fossero ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto in esame, tenuto conto che mancava la prova che limputato avesse agito al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. che ne ha chiesto lannullamento per carenza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che lingiustizia del profitto si desume dal fatto che gli extracomunitari, a causa della loro condizione di clandestinità, erano costretti a vivere ammassati nei locali, tanto che in una stanza viveva un nucleo familiare composto anche da cinque o sei persone, pagando un fitto mensile di lire 500.000 al mese.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero, ai fini della configurazione del reato previsto dallarticolo 12 comma 5 decreto legislativo 286/98, non è sufficiente che lagente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini immigrati clandestini mettendo a loro disposizione locali abitativi in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione dì illegalità dei cittadini stranieri. Tale fine si realizza quando lagente, approfittando dello stato di illegalità dello straniero, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dallequilibrio del rapporto sinallagmatico (Cassazione, sezione prima, 28 giugno 2000, proc. Mao Yunfei; sezione terza, 8 marzo 2001, proc. Du Li, rv. 219508). Infatti la ratio della norma ‑ a differenza delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dellarticolo citato, il cui scopo è diretto ad impedire lingresso di cittadini clandestini nel territorio dello Stato ‑ è quella di proteggere cittadini, che a causa della loro clandestinità vengono a trovarsi in una debole posizione contrattuale, da comportamenti vessatori e discriminatori posti in essere dalla controparte.

Orbene nel caso di specie la Corte di merito ha evidenziato che lo Scarselli, pur concedendo in locazione stanze a cittadini extracomunitari, non aveva tratto un indebito vantaggio, approfittando della loro condizione di illegalità. Infatti lo stesso percepiva mensilmente un canone di locazione contenuto in lire 150.000 per ogni singola persona e in lire 500.000 per ogni stanza locata al nucleo familiare. Non vi è dubbio che il canone mensile percepito dallo Scarselli, come rilevato dalla Corte di merito, non può essere considerato gravoso o vessatorio nei confronti dei cittadini clandestini, tenuto conto della zona dove è ubicato limmobile (provincia di Milano), caratterizzata da elevati costi abitativi. Pertanto correttamente la Corte di merito ha escluso che la condotta dellimputato potesse essere considerata discriminatoria nel confronti dei cittadini clandestini, tanto più che il canone di locazione era lo stesso rispetto a quello percepito per i cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno. Né, come sostenuto dal Pg ricorrente, lingiustizia del profitto può essere desunta dalla circostanza che in una stanza erano alloggiate più persone, tenuto conto che le stesse facevano parte di uno stesso nucleo familiare.

Pertanto, mancando la prova della ingiustizia del profitto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la insussistenza del reato contestato.

PQM

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso.