Famiglia

Wednesday 10 September 2008

E’ inammissibile la revoca unilaterale del consenso già espresso con la sottoscrizione del ricorso per divorzio congiunto.

E’ inammissibile la revoca unilaterale
del consenso già espresso con la sottoscrizione del ricorso per divorzio
congiunto.

Corte di Appello di Catania –
Sezione delle persone e della famiglia – sentenza 17 luglio – 26 luglio 2008,
n. 1630

Presidente estensore Spanto

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20-7-2007 il
tribunale di Catania dichiarava improcedibile la domanda di divorzio congiunto,
avanzata da C.M. e L.G.R., per revoca del consenso
manifestata dal C., all’udienza di comparizione dei coniugi. Compensava le
spese del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva
impugnazione L.G.R., deducendo che la revoca del
consenso da parte del C. doveva essere ritenuta inammissibile. Precisava a tal
fine che la domanda congiunta ha natura di accordo negoziale, per l’aspetto
patrimoniale, e processuale, per il rito camerale di trattazione, per cui il venire meno del consenso non può fare venire meno
la validità della domanda congiunta che deve essere comunque esaminata dal
tribunale. Inoltre, proseguiva, avrebbe dovuto tenersi conto delle ragioni della
revoca che, nel caso di specie, riguardavano solo gli aspetti patrimoniali
dell’accordo, ma non la sussistenza dei presupposti del divorzio, tant’è che il
C., contemporaneamente alla revoca del consenso, aveva presentato ricorso per
divorzio. Chiedeva quindi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 26-4-2006,
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa del 5-3-2008 si
costituiva C.M., eccependo la inammissibilità e
l’improcedibilità dell’appello e il rigetto nel merito, evidenziando che la
revoca del consenso da parte dell’appellato era pienamente valida e ammissibile
e motivata dalle condizioni di salute dello stesso. Precisava ancora che non
era contrario al divorzio, infatti, aveva presentato ricorso per divorzio.
Commentava la sentenza di legittimità, richiamata dall’appellante a sostegno
dell’impugnazione (Cass. 1998 n. 6664), spiegando che il giudice di legittimità
aveva ritenuto non ammissibile la revoca del consenso solo se immotivata (nel
caso di specie vi erano fondati motivi) ed inoltre, sempre la cassazione, aveva
statuito che solo in caso di errore, vizio della volontà o dolo, poteva essere
chiesto l’annullamento del consenso, mentre negli altri casi, la revoca era
sempre possibile. Concludeva pertanto che il giudizio di divorzio contenzioso era in corso, che il C. non era più favorevole alle
statuizioni di natura patrimoniale di cui alla domanda congiunta, la revoca del
suo consenso era ammissibile e la domanda di divorzio congiunto improcedibile.
Con vittoria di spese e compensi.

Alla udienza del 26-6-08 la causa
veniva posta in decisione sulle conclusioni delle
parti di cui in atti.

Motivi della decisione

Nella sentenza impugnata il
tribunale rilevava che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi è
ammissibile, in quanto “la richiesta congiunta non ha natura negoziale, non
vertendo su diritti disponibili delle parti, bensì doveva ritenersi come
riconoscimento della reale ricorrenza di alcuni dei presupposti per lo
scioglimento del vincolo e ciò valorizzando l’aspetto processuale della
rinuncia all’adozione (da intendersi come rinuncia alla domanda congiunta di
accertamento giudiziale della esistenza di una causa di divorzio) e la connessione
tra la specialità del rito e la forma particolare della richiesta. In favore di
detta ipotesi deponeva non solo la non “ipotizzabilità nel nostro ordinamento
di un accordo divorzile, ma anche la stretta connessione tra la speciale
procedura ed il permanere dell’accordo che, venuto meno, la domanda deve essere
dichiarata improcedibile”. Continuava il primo giudice nell’evidenziare che “il
consenso era necessario e, proprio per verificarne la permanenza fino al
momento della sentenza, era prevista l’audizione dei coniugi”. La domanda
dichiarata improcedibile non poteva valere neanche come atto introduttivo del
rito contenzioso, essendo la trasformazione del rito ammessa solo nella ipotesi
in cui il tribunale avesse accertato che le condizioni
relative ai figli fossero in contrasto con i loro interessi.

Questa Corte non condivide le
conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, per le seguenti
argomentazioni: con il divorzio congiunto, i coniugi esprimono la concorde
volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro
matrimonio, ammettendo la ricorrenza dei presupposti di legge e, regolamentando
i loro rapporti economici oltre all’affidamento e al mantenimento dei figli.

L’accordo tra i coniugi, recepito
nella domanda congiunta, acquisisce rilievo sotto due
diversi profili, processuale per la scelta del rito e, sostanziale,
relativamente ai rapporti economici e alle decisioni nei confronti della prole.

La duplice natura della domanda
congiunta: ricognitiva e non negoziale, quanto al riconoscimento della
sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di divorzio, rientrando
la valutazione dei requisiti per la pronuncia nella esclusiva competenza del
tribunale che dispone di pieni poteri; negoziale in ordine ai rapporti
economici ed alla gestione della prole che costituisce materia sottratta alla
valutazione di merito del giudice, riverbera i suoi riflessi sulle conseguenze
della revoca del consenso da parte di uno dei coniugi.

Sul punto Cass. Ci. 8-7-98 n.
6664 “ove uno dei coniugi revochi in sede di comparizione innanzi al collegio
il consenso già prestato, tale revoca è per un verso irrilevante, perché il
giudice adito esamini nel merito la domanda di divorzio, per altro
relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda
congiunta, inammissibile attesa la natura contrattuale dell’accordo che da un
lato riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola
l’istituto e per altro trattandosi di un contratto, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed
unilaterale. Alla domanda congiunta possono quindi rinunciare entrambi i
coniugi ex art. 1372 c.c. che consente lo scioglimento del vincolo
contrattuale, per mutuo consenso o in presenza delle
altre ipotesi espressamente previste dalla legge. Unica deroga è rappresentata
dal caso in cui il coniuge che revochi il consenso, sostenga di essere stato
vittima di violenza, dolo, o di essere incorso in un errore essenziale nel
prestare il consenso. La concorde volontà delle parti, contenuta nel ricorso
congiunto, può essere disattesa dal collegio, quando le condizioni concordate siano in contrasto con l’interesse dei figli ed in questo
caso subentrerà la procedura contenziosa; quando le condizioni concordate
riflettano accordi illeciti o contrari con norme contrarie al buon costume o
all’ordine pubblico ed allora la domanda andrà respinta”.

Nel caso di specie, il C. con
memoria del 25-6-07 a
firma del difensore, nel presentare ricorso per divorzio giudiziale, esponeva
di avere sottoscritto la domanda congiunta di divorzio, in
quando “da diversi mesi versava in un profondo stato di depressione e di
insicurezza psicologica, provocato in gran parte dall’atteggiamento della
moglie che, a causa di continue scenate, minacciava di turbare il sereno
rapporto che egli intratteneva con le figlie alle quali è molto legato”. A
sostegno depositava certificazione medica del gennaio 2007 e parere medico
pro-veritate del 27-2-2007.

Sul punto rileva la Corte che trattasi di
documentazione successiva alla presentazione della domanda di divorzio
congiunta del 26-4-2006 e, pertanto, ininfluente ed irrilevante ai fini della
dimostrazione di un eventuale vizio del consenso da parte dell’appellato, al
momento della sottoscrizione del ricorso nell’aprile del 2006, apparendo invece
la revoca fondata su di una diversa valutazione della opportunità di divorziale alle condizioni economiche originariamente
concordate.

In applicazione dei principi di
cui sopra e dopo attenta valutazione delle condizioni divorzili di cui al
ricorso 26-4-2006, la domanda congiunta presenta i
requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.

Infatti, i coniugi vivono
separati dal 1996 e da parte di entrambi non vi è alcuna volontà di ripresa
della convivenza.

Con riferimento alle statuizioni
di natura patrimoniale, l’accordo raggiunto non appare contrario alla normativa
vigente né all’ordine pubblico o al buon costume ed appare corrispondente ai
principi giurisprudenziali per la determinazione di un assegno in favore della
moglie. Le parti avevano fissato l’importo mensile a carico del C. in euro
2500,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici Istat, tenuto conto che la
L. non svolge attività lavorativa (solo in passato qualche
supplenza scolastica), mentre il marito (notaio) ha un reddito complessivo
dichiarato nel 2005 di euro 211.434,00 e nel 2006 di euro 232.245,00.

Le parti (pag. 2 n. 4) avevano
concordato il versamento alla L. della somma di euro 85.000,00 “a copertura di
ogni eventuale pretesa per arretrati, quota di comunione de residuo e per
qualsiasi altra pretesa economica pregressa, senza che tale somma possa
considerarsi versamento una tantum ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma
8 legge 1-12-1970 (già versata al momento della
sottoscrizione 26-4-2006), la seconda di euro 50.000,00 a saldo dopo
il deposito della sentenza e comunque entro il 31-1-2006”.

Con riferimento alla prole,
appare corrispondente all’interesse delle figlie, alle loro esigenze ed alla
posizione economica del padre (A.R. nata il 14-12-19..
laureata e F.D. nata il 13-3-19.. studentessa universitaria) che le spese di
mantenimento siano a carico esclusivo del padre con le previsioni di cui
all’accordo (pag. 2 n. 3) di versamento mensile della somma di euro 1.5000,00
per ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

L’assegno mensile ai sensi
dell’art. 155 quinquies comma 1 c.c., dovrà essere
versato direttamente alle beneficiarie, così come richiesto dallo stesso C. nel
ricorso per divorzio giudiziale.

La casa coniugale resterà
assegnata alla L., convivente con le figlie maggiorenni ma non economicamente
autonome.

All’accoglimento dell’appello
consegue la condanna del C. alla rifusione in favore di L.G. delle spese del
giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 di cui euro 1.900,00 per
onorario ed euro 600,00 per diritti oltre al 12,50% per spese generali ed IVA e
CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catania,
Sez. Delle Persone e della Famiglia, in accoglimento dell’appello avanzato da
L.G.R., avverso la sentenza del tribunale di Catania
del 20-7-2007, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
celebrato in G. il 10 giugno 19.., tra C.M.F.M. nato a R. il 28-4-19.. e L.G.R.
nata a S.V. il 3-10-19…

Ordina all’Ufficiale di Stato
Civile di G. di procedere alla annotazione della presente sentenza nei registri
di matrimonio anno 19.. volume I, atto n. .., serie A,
parte II.

Dispone che C.M. versi a L.G., entro giorno cinque del mese, la somma di euro 2.5000,00,
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.

Dispone altresì che il predetto versi la somma di euro 50.000,00 quale somma
residua di cui al ricorso congiunto pag. n. 2-3 n.4.

Dispone che il C. versi alle
figlie la somma mensile di euro 1.5000,00 ciascuna, entro il giorno cinque del
mese e con rivalutazione annua secondo gli indici Istat.

Assegna la casa coniugale a L.G.

Condanna C. alla rifusione in
favore della L. delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
2.500,00 oltre al 12,50% per spese generali ed IVA e CPA come per legge.