Penale

Monday 14 February 2005

Droga. Per l’ aggravante dell’ ingente quantità si deve avere riguardo non al dato numerico-quantitativo ma alla capacità di influenzare il mercato locale dello spaccio

Droga. Per laggravante dell ingente quantità si deve avere riguardo non al dato numerico-quantitativo ma alla capacità di influenzare il mercato locale dello spaccio

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.49085/2004 (Presidente: L. Sansone; Relatore: G. Conti)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA

FATTOCon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 21 febbraio 2003 del GUP del Tribunale di Tivoli, appellata da A. R. F. A, dichiarato responsabile, allesito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309 del 1990 [1] (detenzione a fini di spaccio di Kg. 1, 566 di cocaina pura, in Tivoli, il 16 novembre 2002), riduceva la pena ad anni sette di reclusione ed Euro 30,000 di multa.

La Corte di appello riteneva non accoglibile sia la doglianza relativa alla contestata aggravante della ingente quantità di stupefacente sia quella relativa al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche.

Ricorre per cassazione limputato, che deduce personalmente la violazione della legge penale in relazione alla misura eccessiva della pena, rilevando che erroneamente è stata ritenuta laggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente in riferimento a Kg. 1, 5 di cocaina, considerato anche che il mercato di destinazione era quello romano, certamente non suscettibile di essere influenzato da un simile quantitativo; e che altrettanto erroneamente non è stata ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche svalutandosi lo stato di incensuratezza dellimputato, le motivazioni socio- economiche che lo avevano spinto a delinquere, il buon comportamento processuale e il ruolo minimale di corriere nellambito del traffico internazionale di stupefacenti.

Con motivi aggiunti, lavv. Gennaro de Sena Plunkett, deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di comparazione tra circostanze, avendo la Corte di appello illegittimamente valutato negativamente il fatto che limputato non abbia fornito informazioni sui corrieri, tanto più che non era affatto certo che egli li conoscesse.

Carenza di motivazione e violazione di legge sullo stesso punto, avendo i giudici di merito al riguardo impiegato le stesse considerazioni già espresse ai fini della determinazione della pena.

Violazione di legge in punto di determinazione della pena, parametrata non al fatto criminoso ma alla effettività della pena da scontare, e cioè tenendosi anticipatamente conto della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., che invece ha natura processuale e che avrebbe dovuto pertanto seguire alla determinazione in concreto della pena ritenuta equa.DIRITTO

Il ricorso appare fondato con riferimento al punto relativo alla ritenuta sussistenza dellaggravante dellingente quantità di sostanza stupefacente, che è assorbente rispetto alle ulteriori censure.

La Corte di appello ha ritenuto che un quantitativo di Kg. 1, 5 circa di cocaina pura, pari a 10.442 dosi droganti, era in grado di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti, il tutto, in applicazione del mero criterio quantitativo, correlato al numero delle dosi droganti, privilegiato da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, u. p. 4 novembre 2003, Alushay; Sez. IV, c.c. 27 novembre 2003, Esposito), non potendosi invece fare riferimento al mercato di destinazione della droga e alleventuale sua saturazione, non facilmente accertabile, anche per il carattere clandestino del commercio (nello stesso senso, Cass., sez. VI, 12 luglio 2001, Serra De Stasio).

Ma, ad avviso del Collegio, il dato quantitativo, considerato nella sua nuda oggettività, realizza la fattispecie descritta dallart. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 solo quando esso appaia di per s esorbitante rispetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente, così da rappresentare un gravissimo pericolo per la salute pubblica in relazione al grande numero, in assoluto, dei possibili consumatori (Cass., sez. VI, u. p. 9 novembre 2000, Ruzi).

Quando invece laspetto ponderale non si presenti in termini di eccezionalità, come nel caso di specie, deve operarsi una valutazione della quantità e della qualità della droga rispetto alla salute pubblica tenendo conto del contesto, in relazione allofferta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento (v. Cass., sez. VI, u. p. 24 febbraio 2003, Balti; Cass., sez. VI, u. p. 25 giugno 1999, Scandinaro; Cass., sez. VI, u. p. 6 maggio 1998, Orilio).

Nella specie, non emerge dalla sentenza impugnata quale fossero i canali di approvvigionamento della sostanza da parte dellimputato, quale fosse la destinazione della droga (se destinata al consumo di tossicodipendenti o ad altri spacciatori), quale fosse lambito territoriale nel quale essa era destinata ad essere commercializzata, quale fosse la tipologia degli eventuali acquirenti.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto: la quantità di Kg. 1, 5 circa di cocaina pura, pari a 10,442 dosi droganti, non integra di per se un quantitativo ingente ai sensi e per gli effetti di cui allart. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, a meno che in relazione alle caratteristiche dellofferta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento esso determini in concreto un pericolo alla salute pubblica di elevata intensità.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, ai fini della valutazione della sussistenza della contestata aggravante, si atterrà al principio sopra enunciato.P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso addì 10 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2004.