Enti pubblici

Wednesday 28 September 2005

Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CIRCOLARE 8 Settembre 2005

Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  –     CIRCOLARE 8 Settembre 2005

  Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative, previste dall’articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64. (GU n. 225 del 27-9-2005 ) 

Premessa.

  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  1° aprile  2005  e’  stata

pubblicata  la  legge  31 marzo  2005,  n. 43, che ha convertito, con

modificazioni,  il  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,  recante

«disposizioni urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le

attivita’   culturali,   per   il   completamento   di  grandi  opere

strategiche,  per  la  mobilita’ dei pubblici dipendenti, nonche’ per

semplificare  gli  adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di

concessione.  Sanatoria  degli  effetti  dell’art.  4,  com-ma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».

  Tale  legge  ha  apportato,  all’art. 6-quinquies, alcune modifiche

alla  legge  6 marzo  2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile

2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale.

  In particolare, con riferimento alla legge n. 64 del 2001, e’ stato

inserito,  dopo  l’art.  3  relativo ai requisiti che gli enti devono

possedere  per  poter  presentare  progetti  di  servizio  civile, un

ulteriore articolo (3-bis) volto a prevedere un sistema sanzionatorio

che  assicuri  una  efficiente  gestione  del  servizio  civile e una

corretta realizzazione dei progetti.

  L’introduzione di tale norma si e’ resa necessaria in quanto vi era

l’esigenza  di colmare la lacuna esistente mancando, nella previgente

normativa,   una  qualsiasi  previsione,  relativa  alle  ipotesi  di

comportamenti  reprensibili  da  parte  degli  enti  e  alle sanzioni

conseguenti,  che  consentisse  all’Amministrazione di intervenire in

caso  di  irregolarita’  nella  gestione  del servizio civile o nella

realizzazione dei progetti.

  La  nuova  norma al comma 1 individua, in linea generale, il dovere

degli enti di assicurare un’efficiente gestione del servizio civile e

una  corretta  attuazione  dei  progetti;  al  comma  2  definisce le

sanzioni  amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini

generali  le  fattispecie  illecite;  al  comma  3  indica  criteri e

principi  generali  per  l’irrogazione  delle  sanzioni  nei relativi

procedimenti.

  Le  disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le fattispecie

illecite  ed  il procedimento sanzionatorio sono formulate in termini

generali,  pertanto, con la presente circolare, si intende soddisfare

l’esigenza   di   fornire   indicazioni  piu’  dettagliate,  sia  con

riferimento  ai  comportamenti  che  gli  enti devono osservare nella

gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti,

sia  in  relazione  alle  condotte  illecite alle quali conseguono le

sanzioni   previste  dalla  legge,  sia  in  merito  al  procedimento

sanzionatorio.

  Si  evidenzia  che  l’entrata  in  vigore  del  decreto legislativo

5 aprile  2002,  n.  77, stabilita per il 1° gennaio 2006 dall’art. 2

del  decreto-legge  9 novembre  2004,  n.  266,  convertito con legge

27 dicembre  2004,  n. 306, determinera’ l’acquisizione di competenze

in materia di servizio civile da parte delle regioni e delle province

autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Pertanto  si  rendera’  necessario

adeguare  la  presente  circolare  alle conseguenti modificazioni che

riguarderanno la gestione del servizio civile.

  1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale.

  1.1.  Con  riferimento  ai  doveri  degli  enti  di servizio civile

nazionale previsti all’art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 64 del

2001,  appare  necessario  specificare la gamma dei comportamenti che

gli  enti  stessi  sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una

efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione

del  progetto.  A tal fine si fornisce, di seguito, un’elencazione di

regole  e  doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal

momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante

tutto il periodo di realizzazione dei progetti:

    a)  rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da

impiegare   in   attivita’   di   servizio   civile,  i  principi  di

imparzialita’,  pubblicita’  e  trasparenza, assicurando ai candidati

l’accesso   ai   documenti,   nonche’  garantire  l’osservanza  delle

disposizioni  previste  dalla  circolare  dell’8 aprile 2004, recante

«progetti  di  servizio civile nazionale e procedure di selezione dei

volontari»  e  dal  Bando  di  selezione dell’Ufficio; in particolare

pubblicare,   al   termine   della   selezione,  la  graduatoria  dei

selezionati  e  degli  idonei non selezionati; redigere un elenco, da

trasmettere  all’Ufficio, con i nominativi dei candidati non idonei o

esclusi  dalla  selezione,  comunicando  agli  interessati il mancato

inserimento  in  graduatoria  con  l’indicazione  della  motivazione;

pubblicare    anche    la    graduatoria    approvata    dall’Ufficio

successivamente  al  controllo della sussistenza dei requisiti di cui

all’art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;

    b)  rispettare le disposizioni di cui alla circolare 30 settembre

2004,  recante  «disciplina  dei  rapporti  tra  enti e volontari del

servizio  civile  nazionale», con particolare riferimento a quelle di

cui  ai  paragrafi 2, 4, 7, 9 e 10 che prevedono adempimenti a tutela

dei volontari o nell’interesse dell’Ufficio;

    c)  avviare  il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di

approvazione  della  graduatoria,  salvo  cause  di forza maggiore da

comunicare tempestivamente all’Ufficio;

    d)  assicurare  al  volontario  la  corresponsione  del  vitto  e

dell’alloggio,  secondo  le modalita’ previste nel progetto, nel caso

in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;

    e)  garantire  al volontario una formazione generale che abbia la

durata   indicata  nel  progetto  nonche’  una  formazione  specifica

relativa alle peculiari attivita’ previste dal progetto stesso;

    f)  impiegare   il  volontario  nel  rispetto della sua dignita’ e

personalita’  assicurando  che  non  vengano  posti in essere atti di

vessazione fisica e morale;

    g)   impiegare   il  volontario  presso  le  sedi  di  attuazione

accreditate  secondo  i  piani  di  azione,  l’orario  di  servizio e

l’articolazione settimanale previsti dal progetto;

    h)   comunicare   mensilmente   all’Ufficio  tramite  il  sistema

informatico  «Helios» le assenze dei volontari che danno luogo ad una

decurtazione  dell’assegno  nonche’  le  assenze per maternita’ e per

infortuni;

    i)   garantire  la  presenza,  in  sede,  per  almeno  dieci  ore

settimanali,  dell’operatore  locale  di  progetto,  designato  quale

referente   del   volontario  per  tutte  le  questioni  inerenti   la

realizzazione del progetto stesso;

    l)   impiegare   il  volontario  esclusivamente  nelle  attivita’

indicate   nel   progetto  astenendosi  dal  chiedere  prestazioni  o

adempimenti non previsti;

    m)  garantire,  in caso di violazione da parte del volontario dei

doveri  indicati  nel provvedimento di avvio al servizio, il rispetto

della  procedura per l’applicazione delle relative sanzioni descritta

nel provvedimento stesso;

    n) attivare,  per  quanto  di  competenza,  le  procedure  per il

riconoscimento  dei crediti formativi, qualora previsti dal progetto,

e  consentire al volontario la fruizione di eventuali benefici cui la

partecipazione alla realizzazione del progetto da’ diritto;

    o)   portare   a  termine  il  progetto  ponendo  in   essere,  in

conformita’  con  le  finalita’  previste  dalla legge n. 64/2001, il

complesso  delle  attivita’  volte  al raggiungimento degli obiettivi

prefissati;

    p)  comunicare  all’Ufficio le cause che impediscono l’avvio o il

completamento  del  progetto, anche in relazione alle diverse sedi di

attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi;

    q)  effettuare  il  monitoraggio  interno  per la valutazione dei

risultati  del  progetto  nonche’  per  la verifica degli esiti della

formazione svolta.

  2.  Condotte  illecite  alle  quali conseguono le sanzioni previste

dalla legge n. 64 del 2001.

  2.1.  In  merito  alle  sanzioni  amministrative che possono essere

irrogate  agli  enti  di  servizio  civile, previste dall’art. 3-bis,

comma   2,   della  legge  n.  64/2001,  si  e’  ritenuto  necessario

individuare  specificatamente  le  condotte illecite cui applicare le

singole  sanzioni,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri generali

fissati al comma 3 dello stesso articolo.

  2.2.  La  sanzione  amministrativa  della  diffida  per iscritto si

applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere

i  seguenti  comportamenti che si caratterizzano per la lieve entita’

dell’infrazione:

    a)   inosservanza   delle  disposizioni  di  cui  alla  circolare

30 settembre  2004,  recante  «disciplina  dei  rapporti  tra  enti e

volontari del servizio civile nazionale»;

    b)  inosservanza,  nelle  procedure  selettive,  dei  principi di

trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicita’ e imparzialita’,

delle  disposizioni previste dalla circolare dell’8 aprile 2004 e dal

Bando  di  selezione  dell’Ufficio, nonche’ mancata pubblicita’ delle

graduatorie;

    c)   mancato   avvio   del   progetto  nel  giorno  indicato  nel

provvedimento   di  approvazione  della  graduatoria,  ovvero  omessa

tempestiva  comunicazione  all’Ufficio  delle cause di forza maggiore

che hanno determinato il ritardo nell’avvio del progetto stesso;

    d)   mancato   rispetto  dell’orario  di  servizio  indicato  nel

progetto;

    e)  violazione  dell’impegno  di  garantire la presenza, in sede,

dell’operatore locale di progetto per il numero di ore previsto;

    f)    mancata   osservanza   della   procedura,   descritta   nel

provvedimento di avvio al servizio, per l’applicazione di sanzioni al

volontario;

    g) mancata comunicazione delle assenze dei volontari.

  2.3.  La sanzione amministrativa della revoca dell’approvazione del

progetto  si  applica  nel  caso  in  cui gli enti di servizio civile

pongano in essere i seguenti comportamenti:

    a)   particolare   gravita’   o  recidiva  delle  violazioni  che

comportano l’applicazione della sanzione della diffida;

    b) mancata corresponsione al volontario del vitto e dell’alloggio

qualora previsti dal progetto;

    c)   impiego   del  volontario  presso  sedi  di  attuazione  non

accreditate,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  paragrafo  6 della

circolare  30 settembre  2004,  recante  «disciplina dei rapporti tra

enti e volontari del servizio civile nazionale».

  2.4.  La  sanzione  amministrativa  dell’interdizione  temporanea a

presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso

in  cui  gli  enti  di  servizio  civile pongano in essere i seguenti

comportamenti:

    a)   particolare   gravita’   o  recidiva  delle  violazioni  che

comportano     l’applicazione    della    sanzione    della    revoca

dell’approvazione del progetto;

    b)  omessa  comunicazione  ai  soggetti  interessati  del mancato

inserimento  nelle  graduatorie  ovvero comunicazione dell’esclusione

senza indicazione della relativa motivazione;

    c)  mancato  svolgimento  dell’attivita’ di monitoraggio interno,

finalizzata  alla valutazione dei risultati del progetto nonche’ alla

verifica degli esiti della formazione svolta;

    d)  mancata  comunicazione all’Ufficio, entro il termine di dieci

giorni,  dell’impedimento  all’avvio o al completamento del progetto,

anche  in  relazione  alle  diverse  sedi di attuazione dello stesso,

sempre che sussista un giustificato motivo;

    e)  impiego del volontario in attivita’ non previste dal progetto

o presso altre sedi di progetto o in altri progetti;

    f)  mancato  avvio  delle  procedure  per  il  riconoscimento dei

crediti formativi e mancato riconoscimento al volontario dei benefici

cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da’ diritto;

    g)   mancata   formazione   generale  o  specifica  ai  volontari

nell’ambito del limite minimo previsto dalla vigente normativa.

  2.5.  La  sanzione  amministrativa  della  cancellazione  dall’albo

provvisorio  degli  enti  di servizio civile nazionale si applica nel

caso  in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti

comportamenti:

    a)   particolare   gravita’   o  recidiva  delle  violazioni  che

comportano   l’applicazione   della   sanzione   della   interdizione

temporanea a presentare altri progetti;

    b) atti gravemente lesivi della dignita’ del volontario;

    c) richiesta ai volontari di somme di danaro;

    d) mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;

    e)  gravi  mancanze  nella  realizzazione del progetto o di parte

rilevante  di  esso,  tali  da  pregiudicare  il  conseguimento degli

obiettivi  e  da  rendere  il progetto stesso estraneo alle finalita’

previste dalla legge n. 64/2001.

  2.6.  Le  condotte  individuate  ai  commi  3.2., 3.3., 3.4., 3.5.,

qualora  presentino  aspetti di particolare gravita’, potranno essere

punite  anche  con  piu’  sanzioni  secondo quanto previsto nell’art.

3-bis della legge n. 64 del 2001.

  2.7.  I  provvedimenti  con i quali vengono irrogate le sanzioni di

cui ai commi 3.3., 3.4., 3.5., sono adottati nei confronti degli enti

iscritti   nell’albo   provvisorio  degli  enti  di  servizio  civile

nazionale  in quanto l’Ufficio si relaziona esclusivamente con questi

ultimi;  infatti  tutti i provvedimenti in materia di servizio civile

hanno  quale  destinatario l’ente accreditato che rappresenta l’unico

interlocutore  dell’amministrazione. Tuttavia sono fatti salvi i casi

in  cui   gli  enti accreditati dimostrino, con le modalita’ di cui al

successivo    paragrafo,   che   le   infrazioni   siano   imputabili

esclusivamente  all’ente  associato  (vale  a  dire legato da vincoli

associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con

l’ente  accreditato)  o  ad una delle sedi di attuazione del progetto

dell’ente associato ovvero ad una responsabilita’ personale derivante

da  una violazione riconducibile ad una condotta individuale. In tali

ipotesi  resta  comunque  ferma l’eventuale responsabilita’ indiretta

«in  vigilando»  dell’ente accreditato iscritto nell’albo provvisorio

degli  enti  di  servizio  civile  nazionale, tenuto ad assicurare il

corretto  svolgimento  delle  attivita’  connesse  all’attuazione del

progetto.

  3. Procedimenti sanzionatori.

  3.1.  L’art.  3-bis,  comma  3  della legge n. 64 del 2001, oltre a

definire  i  criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono

irrogate,   individua   i  soggetti  che  adottano  il  provvedimento

indicando   le  linee  generali  del  procedimento  sanzionatorio.  Al

riguardo   si   rende   necessario  delineare  le  singole  fasi  del

procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa

alla  contestazione  degli  addebiti,  all’adozione del provvedimento

sanzionatorio  e  alla  formulazione delle controdeduzioni a discolpa

degli addebiti mossi.

  3.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione

scritta   dell’addebito   che  deve  essere  effettuata  dall’Ufficio

tempestivamente,  e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal

verificarsi  dei  fatti  o dal momento dell’avvenuta conoscenza degli

stessi.  Qualora  la  conoscenza  dei  fatti avvenga a seguito di una

ispezione  effettuata  dall’Ufficio,  il termine per la contestazione

decorre dalla data del relativo verbale che deve essere redatto entro

trenta  giorni  dalla  data  in  cui  viene  conferito  l’incarico di

effettuare  l’ispezione stessa. Essa deve indicare dettagliatamente i

fatti  oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che

si  ritiene  integrata  dal comportamento. Deve altresi’ contenere il

termine,   non   inferiore   a   trenta  giorni  e  non  superiore  a

quarantacinque,  entro  cui  gli  enti  di servizio civile, che hanno

comunque  facolta’ di essere sentiti ove lo richiedano espressamente,

possono   presentare  le  proprie  controdeduzioni.  Trascorso  detto

termine,   nei   successivi   quindici   giorni   viene  adottato  il

provvedimento  sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine

di settantacinque giorni dal verificarsi dei fatti.

  3.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i

fatti  che  hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare

la  procedura  seguita  nella fase della contestazione; contenere una

dettagliata  e  sufficiente  motivazione, evidenziando le ragioni che

hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.

  3.4.  Il  procedimento  sanzionatorio  viene  archiviato qualora le

controdeduzioni  dell’ente  di  servizio civile, nei cui confronti e’

stato   instaurato   il   procedimento   stesso,  rendano  congrue  e

sufficienti ragioni a sua discolpa.

    Roma, 8 settembre 2005

                       Il direttore generale dell’Ufficio nazionale

                                   per il servizio civile

                                           Palombi