Enti pubblici
Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CIRCOLARE 8 Settembre 2005
Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CIRCOLARE 8 Settembre 2005
Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative, previste dall’articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64. (GU n. 225 del 27-9-2005 )
Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 e’ stata
pubblicata la legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante
«disposizioni urgenti per l’universita’ e la ricerca, per i beni e le
attivita’ culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita’ dei pubblici dipendenti, nonche’ per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione. Sanatoria degli effetti dell’art. 4, com-ma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».
Tale legge ha apportato, all’art. 6-quinquies, alcune modifiche
alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale.
In particolare, con riferimento alla legge n. 64 del 2001, e’ stato
inserito, dopo l’art. 3 relativo ai requisiti che gli enti devono
possedere per poter presentare progetti di servizio civile, un
ulteriore articolo (3-bis) volto a prevedere un sistema sanzionatorio
che assicuri una efficiente gestione del servizio civile e una
corretta realizzazione dei progetti.
L’introduzione di tale norma si e’ resa necessaria in quanto vi era
l’esigenza di colmare la lacuna esistente mancando, nella previgente
normativa, una qualsiasi previsione, relativa alle ipotesi di
comportamenti reprensibili da parte degli enti e alle sanzioni
conseguenti, che consentisse all’Amministrazione di intervenire in
caso di irregolarita’ nella gestione del servizio civile o nella
realizzazione dei progetti.
La nuova norma al comma 1 individua, in linea generale, il dovere
degli enti di assicurare un’efficiente gestione del servizio civile e
una corretta attuazione dei progetti; al comma 2 definisce le
sanzioni amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini
generali le fattispecie illecite; al comma 3 indica criteri e
principi generali per l’irrogazione delle sanzioni nei relativi
procedimenti.
Le disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le fattispecie
illecite ed il procedimento sanzionatorio sono formulate in termini
generali, pertanto, con la presente circolare, si intende soddisfare
l’esigenza di fornire indicazioni piu’ dettagliate, sia con
riferimento ai comportamenti che gli enti devono osservare nella
gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti,
sia in relazione alle condotte illecite alle quali conseguono le
sanzioni previste dalla legge, sia in merito al procedimento
sanzionatorio.
Si evidenzia che l’entrata in vigore del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, stabilita per il 1° gennaio 2006 dall’art. 2
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con legge
27 dicembre 2004, n. 306, determinera’ l’acquisizione di competenze
in materia di servizio civile da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si rendera’ necessario
adeguare la presente circolare alle conseguenti modificazioni che
riguarderanno la gestione del servizio civile.
1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale.
1.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile
nazionale previsti all’art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 64 del
2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che
gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una
efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione
del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un’elencazione di
regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal
momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante
tutto il periodo di realizzazione dei progetti:
a) rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da
impiegare in attivita’ di servizio civile, i principi di
imparzialita’, pubblicita’ e trasparenza, assicurando ai candidati
l’accesso ai documenti, nonche’ garantire l’osservanza delle
disposizioni previste dalla circolare dell’8 aprile 2004, recante
«progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei
volontari» e dal Bando di selezione dell’Ufficio; in particolare
pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei
selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un elenco, da
trasmettere all’Ufficio, con i nominativi dei candidati non idonei o
esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato
inserimento in graduatoria con l’indicazione della motivazione;
pubblicare anche la graduatoria approvata dall’Ufficio
successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;
b) rispettare le disposizioni di cui alla circolare 30 settembre
2004, recante «disciplina dei rapporti tra enti e volontari del
servizio civile nazionale», con particolare riferimento a quelle di
cui ai paragrafi 2, 4, 7, 9 e 10 che prevedono adempimenti a tutela
dei volontari o nell’interesse dell’Ufficio;
c) avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di
approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da
comunicare tempestivamente all’Ufficio;
d) assicurare al volontario la corresponsione del vitto e
dell’alloggio, secondo le modalita’ previste nel progetto, nel caso
in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
e) garantire al volontario una formazione generale che abbia la
durata indicata nel progetto nonche’ una formazione specifica
relativa alle peculiari attivita’ previste dal progetto stesso;
f) impiegare il volontario nel rispetto della sua dignita’ e
personalita’ assicurando che non vengano posti in essere atti di
vessazione fisica e morale;
g) impiegare il volontario presso le sedi di attuazione
accreditate secondo i piani di azione, l’orario di servizio e
l’articolazione settimanale previsti dal progetto;
h) comunicare mensilmente all’Ufficio tramite il sistema
informatico «Helios» le assenze dei volontari che danno luogo ad una
decurtazione dell’assegno nonche’ le assenze per maternita’ e per
infortuni;
i) garantire la presenza, in sede, per almeno dieci ore
settimanali, dell’operatore locale di progetto, designato quale
referente del volontario per tutte le questioni inerenti la
realizzazione del progetto stesso;
l) impiegare il volontario esclusivamente nelle attivita’
indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o
adempimenti non previsti;
m) garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei
doveri indicati nel provvedimento di avvio al servizio, il rispetto
della procedura per l’applicazione delle relative sanzioni descritta
nel provvedimento stesso;
n) attivare, per quanto di competenza, le procedure per il
riconoscimento dei crediti formativi, qualora previsti dal progetto,
e consentire al volontario la fruizione di eventuali benefici cui la
partecipazione alla realizzazione del progetto da’ diritto;
o) portare a termine il progetto ponendo in essere, in
conformita’ con le finalita’ previste dalla legge n. 64/2001, il
complesso delle attivita’ volte al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
p) comunicare all’Ufficio le cause che impediscono l’avvio o il
completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di
attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi;
q) effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei
risultati del progetto nonche’ per la verifica degli esiti della
formazione svolta.
2. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste
dalla legge n. 64 del 2001.
2.1. In merito alle sanzioni amministrative che possono essere
irrogate agli enti di servizio civile, previste dall’art. 3-bis,
comma 2, della legge n. 64/2001, si e’ ritenuto necessario
individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le
singole sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri generali
fissati al comma 3 dello stesso articolo.
2.2. La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si
applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere
i seguenti comportamenti che si caratterizzano per la lieve entita’
dell’infrazione:
a) inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare
30 settembre 2004, recante «disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale»;
b) inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di
trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicita’ e imparzialita’,
delle disposizioni previste dalla circolare dell’8 aprile 2004 e dal
Bando di selezione dell’Ufficio, nonche’ mancata pubblicita’ delle
graduatorie;
c) mancato avvio del progetto nel giorno indicato nel
provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa
tempestiva comunicazione all’Ufficio delle cause di forza maggiore
che hanno determinato il ritardo nell’avvio del progetto stesso;
d) mancato rispetto dell’orario di servizio indicato nel
progetto;
e) violazione dell’impegno di garantire la presenza, in sede,
dell’operatore locale di progetto per il numero di ore previsto;
f) mancata osservanza della procedura, descritta nel
provvedimento di avvio al servizio, per l’applicazione di sanzioni al
volontario;
g) mancata comunicazione delle assenze dei volontari.
2.3. La sanzione amministrativa della revoca dell’approvazione del
progetto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile
pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita’ o recidiva delle violazioni che
comportano l’applicazione della sanzione della diffida;
b) mancata corresponsione al volontario del vitto e dell’alloggio
qualora previsti dal progetto;
c) impiego del volontario presso sedi di attuazione non
accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 della
circolare 30 settembre 2004, recante «disciplina dei rapporti tra
enti e volontari del servizio civile nazionale».
2.4. La sanzione amministrativa dell’interdizione temporanea a
presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso
in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti
comportamenti:
a) particolare gravita’ o recidiva delle violazioni che
comportano l’applicazione della sanzione della revoca
dell’approvazione del progetto;
b) omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato
inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell’esclusione
senza indicazione della relativa motivazione;
c) mancato svolgimento dell’attivita’ di monitoraggio interno,
finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonche’ alla
verifica degli esiti della formazione svolta;
d) mancata comunicazione all’Ufficio, entro il termine di dieci
giorni, dell’impedimento all’avvio o al completamento del progetto,
anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso,
sempre che sussista un giustificato motivo;
e) impiego del volontario in attivita’ non previste dal progetto
o presso altre sedi di progetto o in altri progetti;
f) mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei
crediti formativi e mancato riconoscimento al volontario dei benefici
cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da’ diritto;
g) mancata formazione generale o specifica ai volontari
nell’ambito del limite minimo previsto dalla vigente normativa.
2.5. La sanzione amministrativa della cancellazione dall’albo
provvisorio degli enti di servizio civile nazionale si applica nel
caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti
comportamenti:
a) particolare gravita’ o recidiva delle violazioni che
comportano l’applicazione della sanzione della interdizione
temporanea a presentare altri progetti;
b) atti gravemente lesivi della dignita’ del volontario;
c) richiesta ai volontari di somme di danaro;
d) mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
e) gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte
rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli
obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalita’
previste dalla legge n. 64/2001.
2.6. Le condotte individuate ai commi 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.,
qualora presentino aspetti di particolare gravita’, potranno essere
punite anche con piu’ sanzioni secondo quanto previsto nell’art.
3-bis della legge n. 64 del 2001.
2.7. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni di
cui ai commi 3.3., 3.4., 3.5., sono adottati nei confronti degli enti
iscritti nell’albo provvisorio degli enti di servizio civile
nazionale in quanto l’Ufficio si relaziona esclusivamente con questi
ultimi; infatti tutti i provvedimenti in materia di servizio civile
hanno quale destinatario l’ente accreditato che rappresenta l’unico
interlocutore dell’amministrazione. Tuttavia sono fatti salvi i casi
in cui gli enti accreditati dimostrino, con le modalita’ di cui al
successivo paragrafo, che le infrazioni siano imputabili
esclusivamente all’ente associato (vale a dire legato da vincoli
associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con
l’ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto
dell’ente associato ovvero ad una responsabilita’ personale derivante
da una violazione riconducibile ad una condotta individuale. In tali
ipotesi resta comunque ferma l’eventuale responsabilita’ indiretta
«in vigilando» dell’ente accreditato iscritto nell’albo provvisorio
degli enti di servizio civile nazionale, tenuto ad assicurare il
corretto svolgimento delle attivita’ connesse all’attuazione del
progetto.
3. Procedimenti sanzionatori.
3.1. L’art. 3-bis, comma 3 della legge n. 64 del 2001, oltre a
definire i criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono
irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento
indicando le linee generali del procedimento sanzionatorio. Al
riguardo si rende necessario delineare le singole fasi del
procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa
alla contestazione degli addebiti, all’adozione del provvedimento
sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolpa
degli addebiti mossi.
3.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione
scritta dell’addebito che deve essere effettuata dall’Ufficio
tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal
verificarsi dei fatti o dal momento dell’avvenuta conoscenza degli
stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una
ispezione effettuata dall’Ufficio, il termine per la contestazione
decorre dalla data del relativo verbale che deve essere redatto entro
trenta giorni dalla data in cui viene conferito l’incarico di
effettuare l’ispezione stessa. Essa deve indicare dettagliatamente i
fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che
si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresi’ contenere il
termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a
quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno
comunque facolta’ di essere sentiti ove lo richiedano espressamente,
possono presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso detto
termine, nei successivi quindici giorni viene adottato il
provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine
di settantacinque giorni dal verificarsi dei fatti.
3.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i
fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare
la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una
dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che
hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
3.4. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato qualora le
controdeduzioni dell’ente di servizio civile, nei cui confronti e’
stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e
sufficienti ragioni a sua discolpa.
Roma, 8 settembre 2005
Il direttore generale dell’Ufficio nazionale
per il servizio civile
Palombi