Penale

Wednesday 15 December 2004

Doping. Punibile il reato anche prima dell’ entrata in vigore del D.M. integrativo della l. 376/00

Doping. Punibile il reato anche prima dellentrata in vigore del D.M. integrativo della l. 376/00

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 4 novembre 2004 – 2 dicembre 2004, n. 467649

Presidente Savignano Relatore Squassoni

Pg Fraticelli – Ricorrente Gilett

Osserva

Con sentenza 24 ottobre 2003 il Tribunale di Bari assolveva perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Jean Franocois Gilbert Gilbert dallimputazione di cui agli articoli 2 e 9 della legge 376/00 per avere assunto sostanze biologicamente e farmacologicamente attive ricomprese nella classe C degli agenti anabolizzanti della «Lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati» (allegato alla Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 522/95), comportanti la presenza nelle urine di una concentrazione di 19 ‑ norandrosterone e di 19‑noreticolanolone (steroidi anabolizzanti), rispettivamente, di almeno 7,35 nanogrammi/millilitro, e 4,53 nanogrammi/millilitro, non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dellorganismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche, con l aggravante di avere commesso il fatto, in Bari e in epoca prossima alla data 21 gennaio 2001, nella qualità di tesserato della società Bari Calcio affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Tribunale, ritenuta la sussistenza del fatto materiale, si riportava ai lavori preparatori ed alla lettura sistematica delle disposizioni per attribuire all emanando decreto ministeriale di classificazione delle sostanze dopanti, menzionato nell articolo 2, comma 1, della legge citata, natura costitutiva e non ricognitiva, sicché escludeva che il reato fosse configurabile prima dell emissione, di tale decreto su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, di cui al successivo articolo 3., alla quale la legge attribuiva il compito di individuare e suddividere le sostanze, stabilendo «vincoli e direttive pregnanti ed effettivi alla regolamentazione subordinata».

Secondo il primo giudice, il legislatore, ispirandosi alla tecnica legislativa adottata in materia di stupefacenti, aveva delineato una fattispecie criminosa incompleta nei suoi elementi essenziali, mancando lindividuazione e la classificazione delle sostanze dopanti riservata alle future determinazioni della Commissione e, a garanzia del rispetto del principio della riserva di legge, aveva stabilito precisi criteri di riferimento fortemente delimitandone l ambito di discrezionalità.

Proponeva ricorso per cassazione per saltum il Pm denunciando erronea applicazione della legge penale poiché gli articoli 2 e 9, comma 1, della legge n. 376/00 contemplano sia il precetto sia la sanzione, mentre la prevista emanazione dei decreto non ne condiziona l operatività.

Il decreto ha natura classificatoria essendo demandato alla commissione compito di ripartire in classi le sostanze dopanti e non quello di individuarle.

La norma, infatti, aveva indicato con chiarezza le fonti di riferimento per tale individuazione.

Chiedeva l annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato.

Con l entrata in vigore della legge n. 376/00 sono considerati reati di doping sportivo la «somministrazione o lassunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dellorganismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti »(articolo 1 comma 2).

I farmaci, le sostanze e le pratiche oggetto delle suddette fattispecie di doping, ai sensi dellarticolo 2, comma 1, «sono ripartiti in classi» da approvare con Dm, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, su proposta della Commissione di cui allarticolo 3.

La ripartizione delle classi dopanti deve essere effettuata (articolo 2, comma 1) «anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata al sensi della citata legge 522/95 e delle indicazioni del Comitato olimpico internazionale (Cio) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo”&”sulla base delle rispettive caratteristiche chimico farmacologiche».

Larticolo 9 stabilisce la pena della reclusione e della multa per le fattispecie di reato aventi come oggetto materiale «i farmaci e le sostanze ricompresi nelle classi previste allarticolo 2, comma 1».

Tale quadro normativo, unitamente al solenne richiamo, contenuto nellarticolo 1, comma 1, «al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 522/95», depone per limmediata portata precettiva della norma, indipendentemente dallemanazione del menzionato decreto ministeriale.

Infatti, è chiaramente delineata la fattispecie criminosa alla stregua della precisa individuazione dei farmaci e delle sostanze vietati, come previsto dalle disposizioni della Convenzione già introdotte nellordinamento con legge 522/95.

Stabilito che le sostanze dopanti sono quelle elencate nella richiamata legge di ratifica, sicché non occorrono ulteriori procedure di verifica tecnica, la congiunzione coordinativa anche riconosce alla Commissione il compito di integrare lelenco riportato nellappendice della stessa legge ove siano individuabili altre sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dellorganismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

In sostanza, le fattispecie criminose di doping sportivo sono configurabili sin dallentrata in vigore della legge citata ove siano somministrate o assunte le sostanze comprese nellelenco posto in appendice della legge di ratifica; elenco che comprende «le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtù dellarticolo 11b» e che riproduce «le classi di sostanze di doping e dei metodi di doping adottati dal Cio nellaprile del 1989», come risulta dalla nota inserita in calce allelenco.

Lintervento della Commissione sopraindicata non è necessario per integrare, quale fonte tecnica

secondaria, il precetto penale sia perché il testo normativo, che in sede di lavori preparatori attribuiva

alla stessa la competenza di individuare sostanze, è stato modificato in senso nettamente riduttivo, sia perché una cogente disposizione di legge ha già individuato le sostanze costituenti doping sportivo elencandole per classi (stimolanti, analgesici narcotici steroidi anabolizzanti, beta bloccanti, diuretici, ormoni peptidici e affini).

Quindi, lattività di ripartizione in classi, «sulla base delle caratteristiche chimico farmacologiche», delle sostanze dopanti, preventivamente individuate alla stregua della più volte richiamata legge di ratifica della Convenzione, ha carattere meramente ricognitivo e classificatorio e non può produrre effetto di sorta sulla configurabilità dei reati.

Ciò trova significative conferme.

La disposizione dellarticolo 2 della legge n. 522/95 stabilisce che «fin quando una lista di classi farmacologicamente vietate di agenti di doping e di metodi di doping non è stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtù dellarticolo 11.1b sarà applicabile la lista di riferimento contenuta nellannesso alla presente convenzione»

Dalla norma si evince che linclusione di sostanze nellelenco delle classi di sostanze dopanti, allegate alla convenzione ratificata, vale a connotarle come tali, indipendentemente dallapprovazione da pane del gruppo di vigilanza. Anche in assenza desplicita riproposizione, la suddetta puntualizzazione si riverbera sul nuovo testo normativo, stante linsussistenza di valide ragioni per sospenderne lefficacia con riferimento alle condotte vietate che abbiano ad oggetto le sostanze dopanti individuale dal Cio e dal legislatore nazionale che le ha riconosciute tali e le ha inserite in unapposita lista.

Inoltre, il decreto ministeriale emesso il 15 ottobre 2002 e pubblicato nella Gu n. 278/02, nellenunciare i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista delle classi delle sostanze dopanti, ha espressamente richiamato ed applicato le disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge 522/1995, le indicazioni del Cio e lemendamento 14 agosto 2001 allallegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.

La ripartizione in classi delle sostanze dopanti pur evocata dalle disposizioni penali di cui allarticolo 9 comma 1, non può, quindi, condizionare loperatività delle norme introduttive dei reati di doping, per essere state tali sostanze già individuale mediante inclusione nella lista inserita nella legge di ratifica.

Tale soluzione non intacca il principio della riserva di legge perché ancorata a parametri normativi espressamente richiamati dalla legge 376/00 (sicché al giudice non è attribuito alcun margine di discrezionalità per lindividuazione delle sostanze dopanti), né quello di tassatività perché il novum non può estendersi alla somministrazione o allassunzione di sostanze diverse da quelle legalmente predeterminate.

in linea, pertanto, con le precedenti decisioni di questa Corte (Cassazione Sezione terza, 20 marzo 2002, Gariazzo; Cassazione Sezione quarta 20 gennaio 2003, Frisighelli) che, pur non trattando specificamente la questione dinanzi risolta, hanno dato per scontata la sussistenza dei reati di doping in assenza del decreto di ripartizione in classi delle sostanze dopanti di cui allarticolo 2, comma 1, della legge n.376/00, va affermato che larticolo 9, comma 1, della stessa legge punisce lassunzione, intervenuta prima dellemanazione del suddetto decreto, di farmaci inclusi nellelenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi doping posto in appendice alla legge 522/95.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari che si atterrà allenunciato, principio.

PQM

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari.