Enti pubblici

Wednesday 24 May 2006

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.DECRETO LEGGE 18 maggio 2006, n.181 (GU n. 114 del 18-5-2006)

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.DECRETO LEGGE 18 maggio 2006, n.181 (GU n. 114 del 18-5-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero dell’istruzione;

16) Ministero dell’universita’ e della ricerca;

17) Ministero dei beni e delle attivita’ culturali;

18) Ministero della solidarieta’ sociale”.».

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica e’ trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. E’ istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. E’ istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. E’ istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. E’ istituito il Ministero della solidarieta’ sociale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche’ le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

7. E’ istituito il Ministero dell’istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. E’ istituito il Ministero dell’universita’ e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali. Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche’ alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico»

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione

«Ministero delle attivita’ produttive» in relazione alle funzioni gia’ conferite a tale Dicastero, nonche’ a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale»

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione

«Ministero delle attivita’ produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero dell’istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.

17. La denominazione «Ministero dell’universita’ e della ricerca»

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione

«Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarieta’ sociale»

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione

«Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente e’ sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita’ culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

b) le funzioni di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e provinciali;

c) l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e citta’ metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

20. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali»

sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

quanto alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno.

23. Regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

24. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.

217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti:

«, anche senza portafoglio,».

25. Le modalita’ di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 18 maggio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella