Famiglia

Monday 12 February 2007

DISEGNO DI LEGGE recante norme su Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO) (bozza approvata dal CdM n. 38 dell’ 8 febbraio 2007).

DISEGNO DI LEGGE recante norme su
"Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO)" (bozza
approvata dal CdM n. 38 dell’8 febbraio 2007).

Comunicato di Palazzo Chigi
dell’8 febbraio 2007.

La Presidenza del
Consiglio dei Ministri comunica:

il
Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17,30 a Palazzo Chigi,
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Segretario, il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza, Enrico Letta.

Il Consiglio ha esaminato e
approvato, su proposta del Ministro per i diritti e
pari opportunità, Barbara Pollastrini, e del Ministro delle politiche della
famiglia, Rosy Bindi, un disegno di legge in materia di diritti e doveri delle
persone stabilmente conviventi (DICO). Il provvedimento si pone l’obiettivo di
tutelare i soggetti più deboli nella convivenza, superando così disparità e
disuguaglianza tra cittadini.

Nel rispetto degli art. 2 e 3
della Costituzione, il disegno di legge chiarisce e precisa i diritti e i
doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a
convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca
assistenza; pertanto le uniche limitazioni sono riferite all’esistenza di
vincoli matrimoniali, di parentela (in linea retta), affinità, adozione e
simili. Viene inoltre escluso che la legge si applichi
a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro.

I diritti riconosciuti e
attribuiti dal disegno di legge, e i conseguenti doveri, discendono dalla situazione
di convivenza provata mediante certificazione anagrafica, fatta salva la
possibilità di provare il contrario.

Alcuni diritti – quali
l’assistenza in caso di malattia o ricovero dell’altro convivente, la
possibilità di prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso
di morte, la riduzione dell’imposizione fiscale in caso di successione
testamentaria – sono immediatamente esercitabili; altri diritti – la
possibilità di successione legittima, le agevolazioni in materia di lavoro o la
possibilità di subentro nel contratto di locazione in caso di morte o di
cessazione della convivenza – sono invece legati ad una durata minima,
variamente determinata.

Chi già convive potrà, entro nove
mesi dall’entrata in vigore della legge, dimostrare che la sua convivenza è
iniziata prima, per l’esercizio di quei diritti che presuppongono una durata
minima (salvo quelli previdenziali, che comunque saranno definiti in sede di
riordino complessivo del sistema).

Fra i doveri, in ambito di una
situazione di assistenza e solidarietà materiale e morale, è espressamente
previsto l’obbligo di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi
in stato di bisogno, al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni.

Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione
e nella linea già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di
legge non prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che
possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare
istituti paramatrimoniali (omissis).

BOZZA DEL DDL

Art. 1

(Ambito
e modalità di applicazione)

1. Due persone maggiorenni e
capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che
convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e
morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il
secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione,
affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei
diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma
1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13,
comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della repubblica 30
maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per
l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova
contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di
esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia
interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è
terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. Relativamente alla convivenza
di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio anagrafe di cui all’articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa
contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha
l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la
possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi
della presente legge.

4. L’esercizio dei diritti e
delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della
convivenza.

5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero.

6. Ai fini della presente legge i
soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".

Art.2

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano alle persone:

a) delle quali l’una sia stata
condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla
persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’art. 1, comma 1, ovvero
sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

b) delle quali l’una sia stata
rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui
alla lettera a);

c) legate da rapporti
contrattuali, anche lavoratori, che comportino necessariamente l’abitare in
comune.

Art. 3

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della
presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione
ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge,
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui
al comma 1 produce la nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono
ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

Art. 4

(Assistenza
per malattia o ricovero)

1. Le strutture ospedaliere e di
assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del
diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso
di malattia o ricovero dell’altro convivente.

Art. 5

(Decisioni
in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può
designare l’altro quale suo rappresentante:

a) in caso di malattia che
comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle
decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

b) in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata
mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre
testimoni, che lo sottoscrivono.

Art. 6

(Permesso
di soggiorno)

1. Allo straniero o all’apolide
convivente con un cittadino italiano si applicano ai fini della concessione del
permesso di soggiorno, le medesime regole previste per lo straniero o l’apolide
convivente con un cittadino comunitario ai sensi dell’ordinamento del cittadino
medesimo (in fase di rielaborazione).

2. Ai fini dell’applicazione
della presente legge, rileva e può essere oggetto di prova esclusivamente la
presenza del cittadino straniero o apolide sul territorio nazionale conforme
alla normativa interna in materia di soggiorno.

Art. 7

(Assegnazione
di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo
1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale
pubblica.

Art. 8

(Successione
nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno
dei conviventi che sia conduttore nel contratto di
locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel
contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano
figli comuni.

2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti
del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Art. 9

(Agevolazioni
e tutela in materie di lavoro)

1. La legge e i contratti
collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei
conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento
della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio
una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia
prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare
l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un
diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili
dell’impresa, in proporzione dell’apporto finito.

Art. 10

(Trattamenti
previdenziali e pensionistici)

1. In sede di riordino della
normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da
attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della
convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo
conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Art. 11

(Diritti
successori)

1. Trascorsi nove anni
dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima
dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un
terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto
se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o
con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli
altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.

3. In mancanza di figli, di
ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi
dell’eredità, e in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea
collaterale, l’intera eredità.

4. Quando i beni ereditari di un
convivente vengono devoluti, per testamento o per
legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni
prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto
eccedente i 100.000 euro.

Art. 12

(Obbligo
alimentare)

1. Nell’ipotesi in cui uno dei
conviventi versi in stato di bisogno e non sia in
grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a
prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante
da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato
in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti
cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o
inizi una nuova convivenza ai sensi dell’art. 1.

Art. 13

(Disposizioni
transitorie e finali)

1. I conviventi sono titolari dei
diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i
presupposti e le modalità dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data
di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui
all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha
effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per
entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e
le cause di esclusione di cui all’articolo 2.

4. In caso di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili nel matrimonio può essere fornita, entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei
conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del
superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella
della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al
triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al presidente del tribunale.

5. I diritti patrimoniali,
successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni
vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi
risulti convivente ai sensi della presente legge.

6. I diritti patrimoniali,
successori o previdenziali e le agevolazioni previsti
dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Art. 14

(Copertura
finanziaria)

1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per
l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2007. Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.