Ambiente

Thursday 03 May 2007

Disegno di legge recante: Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina. (Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 aprile 2007)

Disegno di legge recante: Disposizioni
concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina. (Testo
approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 aprile 2007)

Articolo 1

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo VI del Libro
Secondo del Codice Penale, è inserito il seguente: «TITOLO VI-bis. DEI DELITTI
CONTRO L’AMBIENTE»;

b) dopo l’articolo 452, sono
inseriti i seguenti:

«Articolo 452-bis (Inquinamento
ambientale)

E’ punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque
illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo
a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del
sottosuolo, delle acque o dell’aria;b) per la flora o per la fauna selvatica.

Articolo 452-ter (Danno
ambientale. Pericolo per la vita o l’incolumità personale)

Nei casi previsti dall’articolo
452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica siapplica la
pena della reclusione da due a sei anni e della multa da ventimila a
sessantamila euro.La compromissione si considera rilevante
quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il
profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo
conprovvedimenti eccezionali. Se dalla illegittima immissione deriva il
pericolo concreto per la vita o l’incolumità dellepersone, si applica la pena
della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Articolo 452-quater (Disastro
ambientale)

Chiunque illegittimamente immette
nell’ambiente sostanze o energie cagionando o
contribuendo a cagionare un disastro ambientale, è punito con la reclusione da
tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro.Si
ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o
dell’estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o
esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.La stessa pena si applica se
il fatto cagiona una alterazione irreversibile
dell’equilibrio dell’ecosistema.

Articolo 452-quinqies
(Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna)

Fuori dai
casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la con
lareclusione da uno a tre anni e con la multa da duemila a ventimila euro
chiunqueillegittimamente:a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando
o contribuendo a cagionare il pericoloconcreto di una compromissione durevole o
rilevante per la flora o il patrimonio naturale;b) sottrae animali ovvero li
sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericoloconcreto di una
compromissione durevole o rilevante per la fauna. Nei casi previsti dal primo
comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate diun terzo.

Articolo 452-sexies (Circostanze
aggravanti)

Nei casi previsti dagli articoli
452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo
se la compromissione o il pericolo di compromissione dell’ambiente: a) ha per
oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico,
ambientale,storico, artistico, architettonico o
archeologico; b) deriva dall’immissione di radiazioni ionizzanti.

Articolo 452-septies (Traffico
illecito di rifiuti)

Chiunque illegittimamente, con
una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa,esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce
ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da diecimila a trentamila euro. Se la condotta di cui al
comma 1 ha
per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a
sei anni e della multa da ventimila a cinquantamila euro.Se la condotta di cui
al comma 1 ha
per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena dellareclusione da due anni
e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomilaeuro.Le
pene di cui ai commi che precedono sono aumentate di un terzo se dal fatto
deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del
sottosuolo, delle acque o dell’aria;b) per la flora o per la fauna selvatica.Se
dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone,
le pene previstedal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà
e l’aumento non può esserecomunque inferiore ad un terzo.

Articolo 452-octies (Traffico di
materiale radioattivo o nucleare. Abbandono)

E’ punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente
cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o
materialenucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa
illegittimamente di una sorgenteradioattiva. La pena di cui al primo comma è
aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto diuna
compromissione durevole o rilevante:a) delle
originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o
dell’aria. b) per la flora o per la fauna selvatica;Se
dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone,
si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da
quindicimila a centomila euro.

Articolo 452-nonies (Delitti
ambientali in forma organizzata)

Quando l’associazione di cui
all’articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente,allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al
presente titolo, le pene previste dall’articolo 416 sono aumentate di un
terzo.Quando taluno dei reati previsti dal presente titolo è commesso
avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell’articolo 416-bis ovvero
avvalendosi dell’associazione di cui all’articolo 416-bis, le pene previste per
ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l’aumento non puòcomunque essere
inferiore a un terzo.

Articolo 452-decies – (Frode in
materia ambientale).

Chiunque, al fine di commettere
taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero diconseguirne
l’impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto,
ladocumentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a diecimila
euro.Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti,
si applica la pena dellareclusione da uno a cinque anni e della multa da
cinquemila a ventimila euro.

Articolo 452-undecies
(Impedimento al controllo)Salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando
l’accesso, predisponendo ostacoli o immutando artificiosamente lo stati dei
luoghi,impedisce o intralcia l’attività di controllo degli insediamenti o di
parte di essi ai soggetti legittimati, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.

Articolo 452-duodecies (Delitti
colposi contro l’ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli
articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies
è commesso per colpa, le pene previste dai predetti articoli è diminuita della
metà.

Articolo 452-terdecies (Pene
accessorie. Confisca)

La condanna per alcuno dei
delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452quinquies,
452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:
1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici; 2)
la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese; 3) la incapacita` di contrattare con la pubblica
amministrazione. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente
titolo, ad eccezione degli articoli 452decies, 452-undecies e 452-quaterdecies,
terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza
penale di condanna. Alla condanna ovvero all’applicazione di pena ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all’articolo
452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti
utilizzati, ai sensi dell’art. 240, comma 2. Alla
condanna ovvero all’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per il reato di cui all’articolo 452-octies consegue in ogni
caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La
sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all’Operatore
nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità
stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Articolo 452-quaterdecies
(Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi)

Quando pronuncia sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall’articolo 444 del
codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove
tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone
l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197.
L’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all’adempimento degli obblighi di
cui al primo comma. Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla
legge, dal giudice ovvero da un ordine dell’Autorità per il ripristino, il
recupero o la bonifica dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo e delle
altre risorse ambientali inquinate, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.

Articolo 452 – quinquiesdecies
(Ravvedimento operoso)

Le pene previste per i delitti
previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei
confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, nell’individuazione o nella cattura di uno o più
autori di reati, nell’evitare la commissione di ulteriori reati e nel
consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

Articolo 452-sexiesdecies (Causa
di non punibilità)

Non è punibile l’autore di taluno
dei fatti previsti dai precedenti articoli del presente titolo, che
volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il
danno da lui provocati prima che siaesercitata l’azione penale».

c) al Titolo VIII, Capi I, del Libro II del codice penale, dopo l’articolo 498, è
inserito il seguente:

«Articolo 498-bis (Danneggiamento
delle risorse economiche ambientali)

Chiunque offende le risorse
ambientali in modo tale da pregiudicarne l’utilizzo da parte della
collettività, gli enti pubblici o imprese di rilevante interesse, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da ventimila a cinquantamila
euro».

Articolo 2

Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231

1. Dopo l’art. 25-quinquies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«25-sexies -(Reati ambientali).

1. In relazione alla
commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Libro II del
Codice Penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter,
452-quinquies, 452-septies, primo e secondocomma, 452-octies, primo comma, la
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;b) per i delitti di cui
agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e
452octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille
quote;

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano
lesanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unita’
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo
scopo unico oprevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di
cui agli articoli 452-septies e452-octies, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai
sensidell’articolo 16, comma 3».

Articolo 3

Delega al Governo

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e del
Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più decreti legislativi concernenti il riordino, il coordinamento e
l’integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali ed
amministrativi in materia di difesa dell’ambiente e del territorio, nonchè la
previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni
contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.

2. Almeno sessanta giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere
gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
schemi dei decreti legislativi .Decorso inutilmente
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Nell’esercizio
della delega di cui al punto 1, il Governo si atterrà inoltre ai seguenti
principi e criteri direttivi: 1) abrogazione esplicita di tutte le norme
incompatibili con quelle introdotte; 2) disciplina del principio di specialità
tra sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente
legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del Libro
Secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche
quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni
speciali in materia di ambiente; 3) previsione di una procedura di estinzione
delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla
normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, analogamente a quanto previsto dagli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni
relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore
pericolosità.

4. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il
Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Nell’esercizio del potere di
delega, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie
introdotte dagli articoli 1 e 2 della presente legge,
tutte le modifiche necessarie a coordinare il presente intervento legislativo
con l’assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e
sovrabbondanze, anche alla luce della normativa europea eventualmente introdotta
in materia di tutela penale dell’ambiente nel periodo intercorrente tra la data
di entrata in vigore della presente legge e quelle di entrata in vigore del
decreto o dei decreti delegati.

Articolo 4

Clausola di invarianza

1. Dall’esecuzione della presente
legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge acquistano
efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai
sensi dell’articolo 3.