Famiglia

Tuesday 18 July 2006

DISEGNO DI LEGGE NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PARTORIENTE, LA PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL NEONATO. Approvato C.D.M. 14.07.2006

DISEGNO DI LEGGE NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PARTORIENTE, LA PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL NEONATO. Approvato C.D.M. 14.07.2006

ART. 1

(Finalità)

La presente legge persegue le seguenti finalità:

promuovere unappropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante;

assicurare la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nellesperienza della genitorialità;

ridurre i fattori di rischio di malattia pre e post concezionali del nascituro attraverso specifici interventi preventivi;

implementare lattività dei consultori familiari rivolta a favorire un elevato grado di salute preconcezionale intesa a prevenire le patologie del concepito e della madre, promuovendo, altresì, la salute riproduttiva con programmi mirati alla tutela della maternità ed alla maggiore diffusione dellallattamento al seno;

promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie raccomandate, con particolare riferimento ai corsi di accompagnamento alla nascita, anche al fine dellapprendimento e delluso delle modalità per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie locali e di tipo epidurale;

favorire il parto fisiologico e promuovere le modalità per lappropriatezza degli interventi al fine di ridurre la percentuale dei tagli cesarei e aumentare la prevalenza dellallattamento al seno, secondo le raccomandazioni dellOMS-UNICEF;

rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato;

assicurare la qualità dellassistenza ostetrica e pediatrico/neonatologica nel periodo perinatale da valutare con indicatori adeguati sullimpiego e sui risultati delle pratiche raccomandate sulla base delle prove scientifiche, a partire dal tasso di prevalenza di allattamento esclusivo al seno allatto delle dimissioni dal reparto;

contrastare le disequità territoriali e sociali di accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, anche per la popolazione immigrata, mediante ladozione del modello operativo basato sullofferta attiva;

promuovere linformazione e la consulenza alle donne che decidono di avere una gravidanza, alle gestanti e alle puerpere, anche mediante i corsi di accompagnamento alla nascita e stimolando limpegno in tal senso dei servizi consultoriali, per la promozione, sostegno e protezione dellallattamento al seno, sul corretto posizionamento in culla del lattante e sul corretto trasporto in auto del bambino, sullimportanza della tempestività delle vaccinazioni, per la promozione della procreazione consapevole e sul governo, accoglienza e contenimento dei processi emotivi relativi al dopo parto, nella relazione madre e bambino e nel contesto delle relazioni familiari.

ART. 2

(Livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato)

1. Con le procedure previste dallarticolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore della gestante, della partoriente e del neonato, tenendo presenti le seguenti priorità:

a) ladeguata assistenza preventiva per la salute preconcezionale;

b) la continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita, garantendo la integrazione tra territorio e strutture ospedaliere;

c) il controllo del dolore nel travaglio-parto, anche mediante ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, lallattamento materno precoce e il rooming-in, anche nel quadro di una maggiore umanizzazione dellevento nascita;

d) la dimissione precoce, protetta e appropriata, della partoriente e del neonato nellambito della assistenza domiciliare integrata;

e) lattivazione di centri territoriali e specialistici di riferimento per lassistenza multidisciplinare integrata, anche al fine del pronto riconoscimento del nato con malformazioni, malattie genetiche o menomazioni;

f) lorganizzazione dellofferta sul territorio attraverso le Unità territoriali di assistenza primaria e, come punti di riferimento per le patologie complesse, dei Centri regionali per lassistenza al bambino ;

g) lattivazione del trasporto del neonato in emergenza, nellambito della rete di emergenza-urgenza di cui al numero unico “118” e fermo restando quanto fissato dal provvedimento che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dellarticolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dellarticolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Con le medesime procedure indicate al comma 1, sono contestualmente rimodulati i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali diverse da quelle di cui al comma 1, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti da quanto disposto al medesimo comma 1.

ART. 3

(Integrazione al Piano sanitario nazionale 2006-2008)

1. Su proposta del Ministro della salute,il Governo e le Regioni, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 139 del 17 giugno 2006, stipulano, a integrazione del Piano sanitario nazionale, una intesa ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata alla promozione delle attività volte a realizzare le finalità di cui alla presente legge.

2. Il CIPE, a norma dellarticolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su proposta del Ministro della salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destina, nellambito della quota dell1,3 per cento delle disponibilità complessive per il Servizio Sanitario Nazionale, vincolate, per gli anni 2006, 2007 e 2008, ai sensi dellarticolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risorse specifiche per le finalità di cui alla presente legge.

3. Il programma di lavoro del Sistema nazionale di verifica e controllo sullassistenza sanitaria (SiVeAS), istituito dallarticolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, già oggetto dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 28 marzo 2006, è integrato con una linea specifica di attività relativa alle disposizioni recate dalla presente legge, fermo restando il limite di spesa di cui allarticolo 1, comma 289 della citata legge n. 266 del 2005.

4. Nellambito della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano sanitario nazionale il Ministro della salute riferisce sui risultati conseguiti dalla intesa di cui al comma 1, tenendo conto dei dati rilevati a livello regionale.

5. Dalle disposizioni della presente legge non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica