Enti pubblici

Saturday 29 January 2005

DISEGNO DI LEGGE N. 3890/B (testo definitivamente approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005) – «Modifiche ed integrazioni alla legge 241/90, concernenti norme generali sull’ azione amministrativa».

DISEGNO DI
LEGGE N. 3890/B (testo definitivamente approvato dalla Camera dei deputati
nella seduta del 26 gennaio 2005) – «Modifiche ed
integrazioni alla legge 241/90, concernenti norme generali sull’azione
amministrativa».

Articolo 1

1. All’articolo
1 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e di
pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
dai princìpi dell’ordinamento comunitario»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti
i seguenti:

«1bis. La pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati
preposti all’esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1».

Articolo 2

1. All’articolo
2 della legge 241/90, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4bis. Decorsi i termini di cui
ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai
sensi dell’articolo 21bis della legge 1034/71, e successive modificazioni, può
essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione
inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno
dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la
riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti».

Articolo 3

1. Dopo l’articolo
3 della legge 241/90, è inserito il seguente:

«Articolo 3bis. (Uso della telematica). – 1. Per conseguire maggiore
efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano
l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati».

Articolo 4

1. All’articolo
6, comma 1, lettera e), della legge 241/90, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale,
ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».

Articolo 5

1. All’articolo 8, comma 2, della legge 241/90, dopo la lettera c), sono
inserite le seguenti:

«cbis) la data entro la quale,
secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell’amministrazione;

cter)
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;».

Articolo 6

1. Dopo l’articolo
10 della legge 241/90, è inserito il seguente:

«Articolo 10bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza). – 1. Nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali».

Articolo 7

1. All’articolo
11 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le
parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;

b) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:

«4bis. A garanzia
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i
casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è
preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per
l’adozione del provvedimento».

Articolo 8

1. All’articolo
14 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole
da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite

dalle
seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione
competente, della relativa richiesta»;

2) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta
quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate»;

b) al comma 3, il terzo periodo è
soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo le
parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di
quest’ultimo, dal concessionario»;

2) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza
del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:

«5bis. Previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni».

Articolo 9

1. All’articolo
14bis della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «complessità»
sono inserite le seguenti: «e di insediamenti
produttivi di beni e servizi»;

2) le parole:
«su motivata e documentata richiesta dell’interessato» sono sostituite dalle seguenti:
«su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilità»;

b) al comma 2,
secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e
della pubblica incolumità»;

c) dopo il comma 3, è inserito il
seguente:

«3bis. Il dissenso espresso in
sede di conferenza preliminare da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento
alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo
14quater, comma 3».

Articolo 10

1. All’articolo
14ter della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è anteposto il
seguente:

«01. La prima riunione della
conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;

b) al comma 2,
le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque
giorni»;

c) al comma 3,
le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6bis e 9 del presente articolo»;

d) al comma 4,
primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite le
seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di
novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale»;

e) al comma 5,
in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumità»;

f) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:

«6bis. All’esito dei lavori della
conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede»;

g) al comma 7, sono soppresse le
parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;

h) il comma 9 è sostituito dal
seguente:

«9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6bis sostituisce, a
tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza».

Articolo 11

1. All’articolo
14quater della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dai
seguenti:

«3. Se il
motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei
ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso
di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 281/97, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale
o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è
assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata
la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3bis. Se
il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa
dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza
Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una
regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3ter. Se entro i termini di cui
ai commi 3 e 3bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è
rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta
in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la
decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3quater. In caso di dissenso tra
amministrazioni regionali, i commi 3 e 3bis non si applicano nelle ipotesi in
cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la
composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi
comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in
caso di dissenso.

3quinquies. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;

c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 12

1. Dopo l’articolo
14-quater della legge 241/90, è inserito il seguente:

«Articolo 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto) –
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del
progetto definitivo in relazione alla quale trovino
applicazione le procedure di cui agli articoli 37bis e seguenti della legge 11
febbraio 1994, n.109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della
procedura di cui all’articolo 37quater della legge 109 del 1994, ovvero le
società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge».

Articolo 13

1. All’articolo 14, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n.340, le parole da: «, salvo quanto previsto»
sino alla fine del comma sono soppresse.

Articolo 14

1. Dopo l’articolo
21 della legge 241/90, è inserito il seguente capo:

«Capo IVbis
Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso

Articolo 21bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati). – 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la
notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in
volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può
contenere una motivata clausola di immediata
efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Articolo 21ter. (Esecutorietà). –
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei
loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell’esecuzione delle
obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si
applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Articolo 21quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento). – 1. I
provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.

2. L’efficacia ovvero
l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi
ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della
sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere
prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto
per sopravvenute esigenze.

Articolo 21quinquies. (Revoca del provvedimento). – 1. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere
revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le
controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21sexies. (Recesso dai contratti). – 1. Il recesso unilaterale dai
contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla
legge o dal contratto.

Articolo 21septies. (Nullità del provvedimento). – 1. È nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione
o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.

2. Le questioni inerenti alla
nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21octies. (Annullabilità del provvedimento). – 1. È annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.

Articolo 21nonies. (Annullamento d’ufficio). – 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21octies può essere annullato
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità
di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

Articolo 15

L’articolo 22
della legge 241/90, è sostituito dal seguente:

«Articolo 22. (Definizioni
e princìpi in materia di accesso). – 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti
i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del
documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento
amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale;

e) per
"pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire
la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene
ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma
la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti
amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati
all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni
in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, in materia di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti
amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 445/00, si informa
al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di
accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di
accedere».

Articolo 16

1. L’articolo
24 della legge 241/90, è sostituito dal seguente:

«Articolo 24. (Esclusione
dal diritto di accesso). – 1. Il diritto di accesso è
escluso:

a) per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi della legge 801/77, e successive modificazioni, e nei
casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e
dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari,
per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attività
della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei
procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

6. Con regolamento, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/88,
il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti
amministrativi:

a) quando, al di fuori delle
ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 801/77, dalla loro
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla
sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e
alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi
di attuazione;

b) quando l’accesso possa
arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino
le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identità delle fonti di informazione
e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino
la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di
cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;

e)
quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo
mandato.

7. Deve comunque
essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto
legislativo 196/03, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale».

Articolo 17

1. All’articolo
25 della legge 241/90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In
caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso
ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5,
ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia
stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per
l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata
presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27.
Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto
infuttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano
il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione,
l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso
si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al
comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito
della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è
negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende
reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 196/03o di cui agli
articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo 196 del
2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il
Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e
non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino
all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre
quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la
propria decisione»;

b) al comma 5, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi
della legge 1034/71, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto
con istanza presentata al presidente e depositata
presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica
all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio»;

c) dopo il comma 5, è inserito il
seguente:

«5bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente
senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di
dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal
seguente:

«6. Il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3
dell’articolo 4 della legge 205/00, è abrogato. All’articolo
21, primo comma, della legge 1034/71, e successive modificazioni, il
terzo periodo è soppresso.

Articolo 18

1. L’articolo
27 della legge 241/90, è sostituito dal seguente:

«Articolo 27. – (Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi). – 1. È istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi.

2. La Commissione è nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 97/19su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi
dell’articolo 29 della legge 400/88. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le
determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato
il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige
una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all’articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono
tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni
ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di
quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato
inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18,
le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo».

Articolo 19

1. L’articolo
29 della legge 241/90, è sostituito dal seguente:

«Articolo 29. (Ambito
di applicazione della legge). – 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di
giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le
materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione
amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente
legge».

Articolo 20

1. L’articolo
31 della legge 241/90, è abrogato.

Articolo 21

1. Ai seguenti articoli della
legge 241/90, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:

a) articolo 1: «(Princìpi
generali dell’attività amministrativa)»;

b) articolo 2: «(Conclusione del
procedimento)»;

c) articolo 3: «(Motivazione del
provvedimento)»;

d) articolo 4: «(Unità
organizzativa responsabile del procedimento)»;

e)
articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;

f) articolo 6: «(Compiti del
responsabile del procedimento)»;

g) articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;

h) articolo 8: «(Modalità e
contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento)»;

i) articolo 9: «(Intervento nel
procedimento)»;

l) articolo 10: «(Diritti dei
partecipanti al procedimento)»;

m) articolo 11: «(Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento)»;

n) articolo 12: «(Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici)»;

o) articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)»;

p) articolo 14: «(Conferenza di
servizi)»;

q) articolo 14bis: «(Conferenza
di servizi preliminare)»;

r) articolo 14ter: «(Lavori della
conferenza di servizi)»;

s) articolo 14quater: «(Effetti
del dissenso espresso nella conferenza di servizi)»;

t) articolo 15: «(Accordi fra
pubbliche amministrazioni)»;

u) articolo 16: «(Attività
consultiva)»;

v) articolo 17: «(Valutazioni
tecniche)»;

z) articolo 18:
«(Autocertificazione)»;

aa)
articolo 19: «(Denuncia di inizio attività)»;

bb)
articolo 20: «(Silenzio assenso)»;

cc)
articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;

dd)
articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di accesso)»;

ee)
articolo 25: «(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;

ff)
articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;

gg)
articolo 28: «(Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di
ufficio)»;

hh)
articolo 30: «(Atti di notorietà)».

Articolo 22

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui
all’articolo 29, comma 2, della legge 241/90, come sostituito dall’articolo 19
della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi
regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge 241
del 1990 come modificata dalla presente legge.

Articolo 23

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del
Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della
Commissione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
400/88, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 352/92, al fine di adeguarne le
disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli
articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica
amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle
modifiche apportate al capo V della legge 241/90, dalla presente legge nonché
al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.