Penale

Wednesday 13 April 2005

Disegno di legge di riforma della disciplina della contumacia. Il Senato approva con qualche modifica

Disegno di legge di riforma della disciplina della contumacia. Il Senato approva con qualche modifica

Senato della Repubblica – «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali

e dei decreti di condanna» – Ddl 3336/S di conversione del Dl 21 febbraio 2005, n. 17 – Con le modifiche approvate dallAula il 12aprile 2005

Articolo 1

((Modifiche allarticolo 175 del codice di procedura penale)

1. Allarticolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, limputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire, sempre che limpugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dellarticolo 571. A tale fine lautorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui limputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dallestero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui limputato ha avuto effettiva conoscenza dellatto.» è soppresso.

dbis) (soppressa)

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale)

1. Allarticolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dellarticolo 96, mediante consegna ai difensori, (&) (1)».

1bis. Allarticolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dellarticolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o allimputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori».

(1) La parte soppressa così recitava: «salvo che limputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dallarticolo 148, comma 2bis»

Articolo 2bis

1. Allarticolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «tuttavia contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nella forma per questo prevista».

Articolo 2ter

1. Allarticolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4 le parole: «o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando latto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire».

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.