Penale

Saturday 21 June 2008

Disegno di legge 13 giugno 2008. Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine, e integrazione della disciplina sulla responsabilità ammin

Disegno di legge 13 giugno 2008. Norme
in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica
della disciplina in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine,
e integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche.

Art. 1. (Modifiche
agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 36, comma l, del
codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
<<h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il
procedimento affidatogli>.

2. All’articolo 53, comma 2, del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le
parole: <lettere a), b), d), e» sono inserite le seguenti: «ed h-bis),
nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il
reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti
del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell’ufficio
competente ai sensi dell’articolo 11
in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei
fatti>;

b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il
capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 e del comma 1, se il
capo dell’ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato
previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato
dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro
ufficio».

Art. 2 (Modifiche agli articoli
114 e 115 del codice di procedura penale)

1. L’articolo 114, comma 2,
del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

<<2. È vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di
indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico
ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non
siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza
preliminare».

2. L’articolo 114, comma 7,
del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

“7. È in ogni
caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della
documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la
distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

3. L’articolo 115, comma 2,
del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

1 «2. Di
ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di
violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle
persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa
immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi
trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza
di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può
disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della
professione fino a tre mesi.».

Art. 3. (Modifiche
all’articolo 266 del codice di procedura penale)

1. L’articolo 266 del codice
di procedura penale, è sostituito dal seguente:

<<266 (Limiti di
ammissibilità): 1. L’intercettazione
di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di tele
comunicazione, di immagini mediante riprese visive, e la acquisizione
della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse
sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i
quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a dieci anni determinata a norma dell’art..4;

b) delitti di cui agli articoli 51 comm 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2,
lettera a);

c) delitti contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell’art. 4;

d) reati di ingiuria., minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone con il
mezzo del telefono.

2. Negli stessi casi è consentita
l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo
se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia
svolgendo l’attività criminosa.

3. L’intercettazione di
conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione,
di immagini mediante riprese visive e la acquisizione
della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono
consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze
ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai
delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore
nel massimo a cinque anni.

Art. 4. (Modifiche
all’articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All’articolo
267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero
richiede al tribunale nella composizione di cui all’articolo 322 bis, comma 1
bis, l’autorizzazione a dispone le operazioni previste
dall’articolo 266. L’autorizzazione
è data con

decreto
motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando
vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano
specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede,
fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento,
non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel
medesimo procedimento»;

b) al comma 2 la parola
"giudice" è sostituita dalla parola "tribunale" e dopo le
parole: <<con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le
seguenti: “contestuale e non successivamente
modificabile o sostituibile”;

c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

<3. Il decreto del pubblico
ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle
operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale
in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;

d) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

«3-bis. Quando l’intercettazione
è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono,
l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data se
vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l’articolo 203 del codice di procedura penale. La durata delle operazioni non
può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con
decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i
presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede
direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2>;

e) al comma 4,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il
pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi
coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria”;

f) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

«5. In apposito registro
riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un

ordine
cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in
cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano
o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intetcettazione, l’inizio e il
termine delle operazioni».

Art. 5. (Modifiche
all’articolo 268 del codice di procedura penale)

1. Nell’articolo
268 del codice di procedura penale, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:

«l. Le comunicazioni intercettate
sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti
delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di
cui all’articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma l contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha
disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione,
l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione
dell’intercettazione, nel medesimo verbale sono altresì annotati
cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali
della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del
contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro
annotazione.

3. Le operazioni di registrazione
sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione
telefonica istituiti presso ogni distretto di corte di appello. Le operazioni
di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente
procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero,
presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Quando si
procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico
ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti
appartenenti a privati».

2. Dopo il comma 3-bis è inserito
il seguente:

<3-ter. Ai procuratori
generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente
competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e
ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di
ascolto di cui al comma 3».

3. I commi 5, 6, 7 e 8 sono
sostituiti dai seguenti:

<5. I verbali e le
registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque
giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria
insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione,
rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale,
su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della
complessità delle intercettazioni, non riconosca
necessaria una proroga.

6. Se dal deposito può derivare
un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico
ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della
conclusione delle indagini preliminari.

7. Ai difensori delle parti è
immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno
facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto,
autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e di ascoltare le
registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei
supporti e dei decreti.

8. È vietato disporre lo stralcio
delle registrazioni e dei verbali prima del deposito
previsto dal comma 4.

9. Scaduto il termine, il
pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le
registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell’udienza in camera di
consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche indicati dalle parti, cbe non appaiono
manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il tribunale
decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.

10. Il tribunale, qualora lo
ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione
integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile
delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per
l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel
fascicolo per il dibattimento.

11. I difensori possono estrarre
copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni
su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo
supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dai comma 9».

Art. 6. (Modifiche
all’articolo 269 del codice di procedura penaIe)

1. All’articolo
269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
moditicazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«l. I verbali ed i supporti
contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio
riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto
l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al
fascicolo»;

b) al comma 2,
primo periodo, dopo le parole: <<non più soggetta a impugnazione» sono
inserite le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di
cui al comma 3»:

c) al comma 2 ed al comma 3, la
parola <<giudice> è sostituita dalla parola <tribunale>.

Art. 7. (Modifiche
all’articolo 270 del codice di procedura penaIe)

1. All’articolo
270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

«1. I risultati delle
intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli
nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per
l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state
dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte>

Art. 8. (Modifiche
all’articolo 271 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 271, comma 1, del
codice di procedura penale, le parole <<commi 1 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «commi l, 3, 6, 7 e 8».

2. All’articolo
271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

«l-bis. I risultati delle
intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare
o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad
esso non sussistono i limiti di ammissibilità previsti
dall’articolo 266».

Art. 9. (Modifiche
all’articolo 292 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 292, comma 1, del
codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito la seguente:

<<2-quater. Nell’ordinanza
le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche
possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito
fascicolo allegato agli atti di causa”.

An. 10. (Modifiche
all’articolo 329 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 329, comma l, del
codice di procedura penale le parole "gli atti di indagine" sono
sostituite dalle seguenti: "gli atti e le
attività di indagine".

2. All’articolo
329 del codice di procedura penale il comma 2 è abrogato.

Art. 11. (Modifiche
all’articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 380, comma 2,
lettera m) del codice di proceduta penale, dopo le parole: "o dalle lettere a), b), c), d)" sono aggiunte le
seguenti: "e), e-bis),"

Art. 12. (Modifiche
alle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale)

1. All’articolo
89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni>, sono sostituite dalle
seguenti: <I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di
comunicazioni informatiche o telematicbe» e dopo le parole: <<previsto
dall’articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti <<, nonché dal
registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

<a-bis. Il procuratore della
Repubblica designa un funzionario responsabile del Servizio di intercettazione,
della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio
riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti”.

2. All’articolo
129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comm 1,
dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: <<, con
espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della
data e del luogo del fatto»;

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

<<2. Quando l’azione penale
è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto
cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commmo
2-ter e 2-quarer.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti
i seguenti:

<2-bis. Il pubblico ministero
invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commmi 1 e 2
è stato attestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti
la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un
ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti
ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio della
comunicazione di cui all’articolo 369 del codice.

2-ter. Quando risulta indagato o
imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare,
titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano,
abate di una abbazia territoriale o sacerdote che,
durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della
diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al Cardinale Segretario di
Stato.

2-quater. Quando risulta indagato
o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita
consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia
l’informazione all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha
sede la procura della Repubblica competente»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 13. (Modifiche
al codice penale)

1. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 379-bis è
sostituito dal seguente:

<<Art. 379-bis. –
(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Chiunque rivela indebitamente
notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali
è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un
procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa,
la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto
imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice
di procedura penale è punito con la reclusione fino ad un anno»;

b) all’articolo 614, primo comma,
le parole: «di privata dimora" sono sostituite dalla seguente: “privato». c) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i
seguenti:

“Art. 617-septies. – (Accesso
abusivo ad arti del procedimento penale).

Chiunque mediante modalità o
attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale
coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre
anni>;

d) all’articolo
684, primo comma, le parole; «fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 250 a euro 750»;

e) all’articolo
684, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Se il fatto di cui al comma
precedente riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese
visive, e la acquisizione della documentazione del
traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto da
uno a tre anni e dell’ammenda da 500
a 1.032 euro>.

Art. 14. (Modifiche
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 25-octies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

“Art. 25-nonies. –
(Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684
del codice penale).

l. In
relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».

Art. 15 (Modifiche alla legge 8
febbraio 1948, n. 47)

1. All’articolo
8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito
il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o
le rettifiche sono effettuare ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono”; ,

b) al quarto comma dopo le
parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è
inserito il seguente: <<Per la stampa non periodica l’autore dello scritto,
ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a
propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati
dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano
state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a
verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di
rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro
sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e
deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata>;

d) al quinto comma, le parole:
<<trascorso il termine di cui al secondo e terzo
comma» sono sostituite dalle seguenti: <<trascorso il termine di cui al
secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma»
e le parole: <<in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e
quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: <<in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici,
quinto e sesto comma>,;

e) dopo il quinto comma è
inserito il seguente:

<<Della stessa procedura
può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del
giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la
smentita o la rettifica richiesta>.

Art 16. (Abrogazioni)

1. L’articolo 13 dei decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

Art. 17. (Modifiche
in materia di protezione dei dati personali. di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).

1..Al Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5
dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel Codice di deontologia o, comunque, delle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 137, il Garante può vietare il
trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, lettera c).

Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettera b) e lettera c),
154, comma 1, lettera c) il Garante può anche prescrivere quale misura
necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o
più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per
estratto ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione>;

b) dopo il comma 5 sono inserite
i seguenti:

“5-bis. Nei casi di cui a! comma 5, il Consiglio nazionale e il competente Consiglio
dell’Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità
disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di
editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-ter. La pubblicazione o
diffusione di cui al comma 5 è effettuata gratuitamente nel termine e secondo
le modalità prescritte con la decisione, anche per quanto riguarda la
collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l ’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e
le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse
da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le
disposizioni di cui all’articola 15 del decreto del
presidente della Repubblica 11 luglio 2003 n. 284”;

e) nell’articolo l70, comma 1, le
parole: “26, comma 2, 90,” sono sostituite dalle seguenti:
“26, camma 2, 90,139, comma 5,”.

Art 18. (Disciplina
transitoria)

1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in
vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale,
come modificato dall’articolo 5 della presente legge, si applicano decorsi tre
mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della
giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione
telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare
applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura
penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge.