Lavoro e Previdenza

Wednesday 06 July 2005

Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro. Agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro ammessi dall’ Istituto ai sensi dell’ art. 14 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. INP

Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro. Agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro ammessi
dall’Istituto ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.
6 ottobre 2004, n. 251. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

INPS CIRCOLARE N. 75 del 13.06.2005

SOMMARIO: Istruzioni operative per la
fruizione, da parte delle aziende autorizzate
dall’INPS, dei benefici contributivi previsti dal regime transitorio dei CFL.

Premessa.

L’articolo 14 del
decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (allegato 1), correttivo del D. Lgs. n. 276/2003 in materia di occupazione e di mercato del
lavoro, ha introdotto un apposito regime transitorio per i contratti di
formazione e lavoro i cui progetti fossero stati autorizzati entro il 23
ottobre 2003.

La citata disposizione ha, tra
l’altro, previsto esplicitamente una procedura di autorizzazione
per l’accesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina previgente al decreto n. 276/2003.

Con riferimento ai lavoratori assunti
con CFL secondo la disciplina transitoria, è stato chiarito (1) che, stante
l’impianto legislativo, nelle more del completamento della suddetta procedura i
datori di lavoro erano tenuti a versare la contribuzione in misura intera,
senza poter operare alcuna forma di riduzione.

Come reso noto con un recente
messaggio (2), l’Istituto ha ora portato a termine le necessarie operazioni e
ha inoltrato ai datori di lavoro interessati la comunicazione ufficiale
dell’esito delle domande di ammissione ai benefici
contributivi in oggetto.

Con la presente circolare si
forniscono, quindi, le modalità operative alle quali i datori di lavoro
autorizzati dovranno attenersi per il recupero della maggiore contribuzione
versata.

1. Misura e durata dei benefici
contributivi.

Per espressa previsione di legge, ai
datori di lavoro autorizzati dall’Istituto si applicano i benefici contributivi
in materia di contratti di formazione e lavoro previsti dalla disciplina
vigente prima della data del 24 ottobre 2003 (3).

Al riguardo, si ricorda in primo
luogo che – secondo gli orientamenti comunitari come recepiti dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – la legittimità degli aiuti concessi in
misura superiore al 25% è subordinata al verificarsi di talune condizioni in
capo al lavoratore assunto con CFL (4).

Fatto salvo il principio sopra
esposto, si ricorda che la misura dell’agevolazione contributiva è variabile,
in funzione del settore di appartenenza del datore di
lavoro che assume e dell’ubicazione territoriale.

In sintesi, l’articolazione delle
misure della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali
posti a carico del datore di lavoro risulta così determinata:

Natura del datore di lavoro

Ubicazione territoriale (5)

Misura dell’agevolazione

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Centro – Nord

25% contribuzione a carico d.l.

Mezzogiorno

50% contribuzione a carico d.l.

Imprese

Centro – Nord

25% contribuzione a carico d.l.

Mezzogiorno

contribuzione dovuta
in misura fissa come per gli apprendisti

Imprese del settore Commerciale e
Turistico con meno di 15 dipendenti

Centro – Nord

40% contribuzione a carico d.l.

Mezzogiorno

contribuzione dovuta
in misura fissa come per gli apprendisti

Imprese artigiane

Ovunque ubicate

contribuzione dovuta
in misura fissa come per gli apprendisti

Il beneficio contributivo compete per
l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, il quale al massimo può
essere stipulato per un periodo pari a ventiquattro mesi.

Nei territori dell’obiettivo 1 del
regolamento CEE n. 2081/93 (6), i datori di lavoro che, a seguito dell’avvenuta
trasformazione del CFL di durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo
indeterminato, abbiano realizzato un incremento
occupazionale, hanno inoltre titolo alla fruizione dell’ulteriore beneficio
contributivo annuo previsto dall’art. 15 della legge n. 196/1997.

2. Istruzioni operative.

Si comunica che, al più presto,
l’archivio delle aziende interessate sarà messo a disposizione delle Sedi.

Alle posizioni interessate dalle
agevolazioni in esame sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo
di paga “maggio 2005”, il codice di autorizzazione
“0J”, che assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso alle
agevolazioni ex art. 14 D. Lgs. n.
251/2004”.

2.1. Modalità di compilazione del
DM10/2.

Per l’esposizione mensile dei dati relativi ai lavoratori assunti con CFL secondo la disciplina
transitoria, i datori di lavoro opereranno secondo le modalità già previste per
i contratti di formazione e lavoro.

Si ricapitolano, in
breve, quelle rivolte alla generalità dei datori di lavoro:

– codice tipo
contribuzione “53” e codici “S140” e “S150” per le imprese artigiane ovunque
ubicate o imprese operanti nel Mezzogiorno;

– codice tipo contribuzione “54” e
codice del quadro D “L158” per i datori non strutturati in forma di impresa operanti nel Mezzogiorno (7);

– codice tipo
contribuzione “57” e codice del quadro D “L173” per le imprese del settore
commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti (8);

– codice tipo contribuzione
“56” e codice del quadro D “L172” per i datori di lavoro in genere ubicati nel
centro-nord (9);

– codice tipo contribuzione “65” e
codice del quadro D “L525” per i datori di lavoro, diversi da quelli indicati
al precedente punto, aventi comunque titolo alla
riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% (imprese artigiane
ovunque ubicate, datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno,
imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti) (10);

– codice tipo
contribuzione “69” e codici del quadro D “L900”, “L950” e “L940” per i datori
di lavoro ovunque operanti che accedono al beneficio contributivo “pienamente
agevolato” secondo la regola “de minimis” (10);

– codici tipo contribuzione “46” e
“47” e codici “L210” e “L211” per la fruizione del
beneficio ex art. 15 della legge n. 196/1997 (11).

Con riferimento ai lavoratori
iscritti al Fondo Volo e/o alla gestione separata degli ex Enti pubblici
creditizi, si confermano le specifiche modalità già previste al riguardo.

2.2. Regolarizzazione
dei periodi pregressi.

Per il recupero dei benefici relativi a periodi già scaduti, i datori di lavoro si
atterranno alle seguenti modalità:

– determineranno l’ammontare del
beneficio spettante;

– riporteranno il relativo importo
nel quadro “D” del mod. DM10/2, con il codice di nuova istituzione “L208”avente
il significato di “arr. agevolaz.
CFL ex art. 14 D.Lgs.
251/2004”.

I datori di lavoro che hanno diritto
al versamento dei contributi nella misura fissa
prevista per gli apprendisti effettueranno il recupero delle differenze
contributive al netto della quota di contribuzione a loro carico.

I datori di lavoro, che avessero già
operato le agevolazioni in difformità rispetto ai criteri sopra esposti ovvero
rispetto alle autorizzazioni concesse, provvederanno alla restituzione del
beneficio indebito.

A tal fine, riporteranno l’importo
dell’agevolazione da restituire nel quadro “B-C” del DM10/2, facendolo
precedere dal codice di nuova istituzione “M208” avente il significato di “rest. agevolaz. CFL ex art. 14 D.Lgs. 251/2004”.

Nessun dato dovrà essere riportato
nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e
“retribuzioni”.

Le operazioni di regolarizzazione
sopra descritte dovranno essere effettuate entro il
giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare
(12).

3. Istruzioni contabili.

Gli oneri derivanti dai benefici
contributivi di che trattasi, relativi a periodi pregressi, i cui importi sono evidenziati nei modd.
DM 10/2 con il codice “L208”, devono essere imputati al conto GAW 37/105,
mentre le somme recuperate a carico delle aziende e contraddistinte, sempre nei
modd. DM 10/2, con il codice “M208”, devono essere
rilevate al conto GAW 24/105.

Per la movimentazione dei suddetti
conti, nei casi di acquisizione manuale delle
registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta
responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.

Nell’allegato n. 2 vengono
riportati i citati conti GAW 24/105 e GAW 37/105, di nuova istituzione.

__________________________________

(1) Vedi i messaggi n. 31319 del 6
ottobre 2004 e n. 34188 del 25 ottobre 2004.

(2) Messaggio n. 17847 del 6 maggio
2005.

(3) Data di entrata in vigore del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(4) La disciplina dei contratti di
formazione secondo i citati orientamenti è stata illustrata con la circolare n.
85 del 9 aprile 2001 e con la circolare n. 133 del 3 luglio 2001.

(5) La normativa fa riferimento
all’art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R.
6 marzo 1978, n. 218), ai sensi del quale sono territori del Mezzogiorno le
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, le province di Latina e Frosinone, i comuni
della provincia di Rieti già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio
di bonifica del fiume Tronto, i comuni della provincia di Roma compresi nella
zona della bonifica di Latina, l’Isola d’Elba e gli interi territori dei comuni
di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Si intende quindi per Centro – Nord ogni
area geografica non ricompresa nell’elencazione
legislativa sopra riportata.

(6) I territori in questione sono
quelli delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia.

(7) Vedi circolare n. 164 del 21 luglio
1988.

(8) Vedi circolare n. 25 del 31 gennaio
1991.

(9) Vedi circolare n. 261 del 7
dicembre 1990.

(10) Vedi circolare n. 85 del 9 aprile
2001.

(11) Vedi circolare n. 174 del 31 luglio
1997.

(12) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26.3.1993.

Allegato 1

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004,
n. 251

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 24/105

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti delle agevolazioni contributive derivanti dai
contratti di formazione e lavoro non riconosciute ai sensi della disciplina
transitoria di cui all’art. 14 del D.Lgs.
n. 251/2004

Denominazione abbreviata

E.V.-RECUP.AGEVOLAZ.CTR/VE
CFL ART.14 D.LGS.251/04

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 37/105

Denominazione completa

Oneri relativi a
periodi pregressi per agevolazioni contributive derivanti dai contratti di
formazione e lavoro ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 14
del D.Lgs. n. 251/2004