Enti pubblici

Friday 18 May 2007

DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO. Il progetto di riforma della RAI (Cdm 17.5.2007)

DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO. Il progetto di riforma della RAI (Cdm 17.5.2007)

Articolo 1

Definizione dei compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidato per concessione alla Fondazione di cui all’articolo
2, che lo svolge, per il tramite di RAI Radiotelevisione Italiana SpA, di seguito RAI SpA, e delle società da questa controllate,
sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 8. La
concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ed è rinnovabile.

2. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la promozione della libera
espressione delle opinioni e la garanzia dell’accesso ai soggetti politici e
sociali;

b la
diffusione dei principi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di
cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;

c) la valorizzazione della lingua
e della cultura italiana e la promozione delle conoscenze;

d) la valorizzazione del ruolo
delle Regioni e della pluralità linguistica e culturale;

e) la crescita del senso di
appartenenza dei cittadini italiani all’Unione europea;

f) la produzione autonoma di
contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi, un
alto livello di audience.

3. Il soggetto cui è affidato
mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo può
svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e
dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio
al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla
equilibrata gestione aziendale.

Articolo 2

Costituzione della Fondazione

Entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è istituita una Fondazione, denominata
Fondazione RAI per l’esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato allo scopo ad esperire
le procedure di costituzione previste dall’ordinamento.

2. Entro 60 giorni dal termine di
cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze trasferisce alla
Fondazione le azioni della società RAI Radiotelevisione Italiana SpA, di seguito RAI SpA.

Articolo 3

Finalità generali e statuto della
Fondazione

Fermi restando i poteri e le
attribuzioni conferiti dall’ordinamento vigente alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo,
di seguito Commissione parlamentare, ed all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito Autorità, la Fondazione garantisce
la prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Fondazione garantisce l’autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal
potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione;
assicura la gestione efficiente di RAI SpA e di tutte le società controllate e
svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente
legge.

Lo statuto definisce l’assetto
organizzativo della Fondazione, prevede l’attribuzione al Consiglio di
amministrazione della Fondazione, di seguito Consiglio della Fondazione, della
competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento,
delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa ed alla verifica dei
risultati conseguiti; disciplina i compiti ed il funzionamento del collegio
sindacale. Lo statuto della Fondazione, e le sue successive modificazioni, sono
adottati dal Consiglio della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei
suoi componenti e trasmessi al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro
dell’economia e delle finanze. Lo statuto, e le sue successive modificazioni,
si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la
formulazione di rilievi.

4. Lo statuto stabilisce le
modalità di destinazione del reddito, regola l’acquisizione delle
partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano
per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni
in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture
contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di
cui agli articoli da 2421 a
2435-bis del codice civile.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è
costituito:

dalla
quota di partecipazione al capitale sociale di RAI SpA;

dai beni
immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente
successivamente conferiti;

da
contributi da parte di enti e privati;

da
contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti
territoriali o da altri enti pubblici;

dalle
somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio della
Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è
totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in
modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro
che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

La Fondazione,
nell’amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in
modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Articolo 5

Consiglio della Fondazione

1. Il Consiglio della Fondazione
è l’organo al quale è riservata la individuazione
delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa ed al
raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico di
RAI SpA e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi
generali e di verifica del loro assolvimento.

2. Il Consiglio della Fondazione
a tali fini:

amministra
la Fondazione
in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne
delinea i programmi e i settori di intervento;

sottoscrive
la Carta del
servizio pubblico e risponde della sua attuazione;

predispone
il Contratto biennale;

nomina
il Consiglio di amministrazione di RAI SpA, di seguito Consiglio di RAI SpA;

approva
lo statuto di RAI SpA e le sue modificazioni;

esercita
l’azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei
consiglieri di amministrazione di RAI SpA.

3. Il Consiglio della Fondazione
è composto da undici membri, di cui quattro nominati
dalla Commissione Parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Conferenza
permanente; uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, dall’Accademia
Nazionale dei Lincei, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
L’undicesimo consigliere è eletto dai dipendenti di RAI SpA e delle società da
questa controllate.

4. La Commissione
parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano
presentato la loro candidatura, nell’ambito di una procedura di
sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
di un bando allo scopo predisposto dall’Autorità. Possono essere eletti
soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura
la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel
rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di
designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti
eligendi, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L’elezione è
effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone
designate.

5. La Conferenza permanente
nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la
loro candidatura, nell’ambito di una procedura di sollecitazione pubblica
avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo
predisposto dall’Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che,
previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente, che ne
cura la pubblicazione sul proprio sito web, , e nel
rispetto dell’equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di
designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti
nominandi, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è
effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate

6. Le audizioni di cui ai commi 4
e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti
di professionalità e indipendenza di cui al comma 11.

7. L’assemblea del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, il Consiglio di presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
l’Assemblea generale della Conferenza dei Rettori delle Università italiane,
procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei
componenti dei rispettivi collegi.

8. Il rappresentante dei
dipendenti RAI è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di
candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con
delibera del collegio dei revisori della società RAI SpA, e comunque
assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.

9. I membri del Consiglio della
Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere
confermati nella carica.

10. In fase di prima
applicazione, il mandato di due dei quattro consiglieri di elezione
parlamentare, di uno dei due consiglieri di nomina regionale, e di due degli
altri consiglieri, dura tre anni. Nella prima seduta del Consiglio della
Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono
determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro
incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

11. I membri del Consiglio della
Fondazione sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di
comprovata professionalità e competenza nei settori della comunicazione,
dell’audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto e
dell’economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione
elettronica, delle nuove tecnologie e dell’ICT. Non possono essere nominati
componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto
incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di
rappresentanza nei partiti politici, l’incarico di Presidente, amministratore
delegato o consigliere di amministrazione nell’ambito di imprese private
operanti nel settore delle comunicazioni.

12. I membri del Consiglio della
Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di
automatica ed immediata decadenza alcuna attività professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati,
né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o
indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta salva
l’attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico secondo i
rispettivi ordinamenti.

13. Il Presidente del Consiglio
della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio, che lo nomina, con
voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione
della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica sino alla scadenza del
mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il Presidente
non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.

14. Nei casi di sostituzione
ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un
membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le
regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo
caso le disposizioni di cui ai commi che precedono.

15. Con il Codice etico della Fondazione
sono stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della
Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse
deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione. Il medesimo
Codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine
all’intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con
imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio
della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato,
nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

16. La Commissione
parlamentare, sentito il Collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del
Presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che siano
incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle
disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l’intero
Consiglio, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante,
comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.

Articolo 6

Collegio sindacale della
Fondazione e controllo contabile e gestionale

1. Il collegio sindacale della
Fondazione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto
funzionamento.

2. Il collegio sindacale è
composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
I componenti effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero
dell’economia e delle finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero delle
comunicazioni e dal Consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati
uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e l’altro dal Ministero delle
comunicazioni.

3. Il collegio sindacale può
chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche
relative alle società controllate, sull’andamento generale della gestione
o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società controllate sull’andamento dell’attività
sociale.

4. Il controllo contabile e sulla
gestione della Fondazione è attribuito ad una società di revisione scelta ai
sensi di legge dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro
dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla
disciplina dell’attività di revisione prevista per le società con azioni quotate
nei mercati regolamentati ed alla vigilanza della CONSOB.

Articolo 7

RAI Radiotelevisione Italiana SpA

1. RAI SpA realizza le attività
di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento
delle attività delle società operative del Gruppo, con poteri di proposta nei
confronti della Fondazione, nell’ambito delle linee generali, delle priorità e
degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.

2. RAI SpA provvede inoltre a:

a) assicurare l’attuazione degli
indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della
Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta;

b) applicare il Contratto
biennale ed assicurarne l’attuazione da parte delle società operative del
Gruppo;

c) nominare i Consigli di
amministrazione della società operative del Gruppo;

3. Il Consiglio di RAI SpA è
composto da cinque membri nominati dal Consiglio della
Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

4. I membri del Consiglio di RAI
SpA sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di
comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori
dell’economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell’ICT.
Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli
e uffici di rappresentanza nei partiti politici. I componenti sono nominati per
un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le
disposizioni del codice civile.

5. Il Presidente del Consiglio di
RAI SpA è nominato dal Consiglio della Fondazione e svolge le attività previste
dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo
le disposizioni del codice civile. Il Presidente del Consiglio di RAI SpA ha la
rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Egli può
delegare propri poteri ad altri consiglieri.

6. Il Consiglio di RAI SpA nomina
al suo interno un Amministratore delegato che sovrintende alla gestione,
all’organizzazione ed al funzionamento dell’azienda, ed esercita gli altri
poteri previsti dal codice civile. Esso dura in carica tre anni e può essere
rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

7. In caso di dimissioni o
impedimento del Presidente, dell’Amministratore delegato o di ogni altro membro
del Consiglio, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni
di cui ai commi che precedono.

8. I membri del Consiglio di RAI
SpA non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica
ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in
imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E’ fatta salva l’attività di
studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati
fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico secondo i rispettivi ordinamenti.

9. Lo statuto di RAI SpA prevede
regole di condotta per i componenti del Consiglio, con previsioni relative al
conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di
astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del
mandato. Tali regole sono fissate in un Codice etico che disciplina altresì le
regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.

10. Il Consiglio della Fondazione
dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di RAI SpA che siano incorsi in violazioni della legge o dello statuto sociale.
La revoca è disposta per l’intero Consiglio, in caso di perdurante, comprovata
e grave impossibilità di funzionamento dell’organo.

11. Per quanto non diversamente
previsto dalla presente legge, al Consiglio di RAI SpA, si applicano le
disposizioni del codice civile.

Articolo 8

La Carta del servizio pubblico

1. La Carta del servizio pubblico
stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in
attuazione dei principi dell’ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto
titolare della concessione.

2. La Carta ha durata di sei anni.
Essa individua il complesso delle attività svolte dalle
società facenti capo alla Fondazione; stabilisce l’ammontare del canone per
l’intera durata della Carta ed i criteri per il suo adeguamento; fissa gli
obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

3. La Carta è stipulata tra il
Ministero delle comunicazioni e la Fondazione, previa acquisizione del parere
favorevole della Commissione parlamentare.

4. L’Autorità verifica
l’adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai principi
stabiliti dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 9

Il Contratto biennale

1. Il Consiglio della Fondazione
predispone il Contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei
compiti e degli obiettivi dell’attività di pubblico servizio, nonché la
destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI SpA
e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.

Articolo 10

Canone di abbonamento

1. Il finanziamento del servizio
pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta del servizio
pubblico ed è assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare, per la
durata dei sei anni, è ivi determinato.

2. Ogni due anni, sessanta giorni
prima della scadenza del Contratto biennale, il Ministro delle comunicazioni
con proprio decreto, stabilisce l’adeguamento del canone di abbonamento in
misura tale da consentire alla Fondazione di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti nel biennio per
adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo
che le sono affidati, sulla base dei dati contabili desumibili dall’ultimo
bilancio trasmesso, e prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese che gestiscono
il servizio pubblico.

3. Il canone di abbonamento di
cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle
relative spese di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di
risultato da parte dell’Autorità ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma la possibilità per il soggetto
concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.

4. E’ fatto divieto di utilizzare,
direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per
finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Articolo 11

Linee guida della
riorganizzazione della RAI

1. L’esercizio dell’attività di
servizio pubblico generale radiotelevisivo si conforma al principio della
separazione tra le attività di operatore di rete e le attività di fornitore di
contenuti, nonché della separazione tra le attività di servizio pubblico
finanziate dal canone di abbonamento e le attività commerciali finanziate
attraverso la pubblicità e altre forme di ricorso al mercato.

2. Entro sei mesi dalla sua
costituzione, il Consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la
riorganizzazione di RAI SpA da attuarsi, entro i limiti e secondo le finalità
stabiliti dall’articolo 3, anche mediante costituzione di nuove società, sulla
base, tra l’altro, dei seguenti principi:

a) assicurare l’unitarietà di RAI
SpA, ed il controllo proprietario in capo alla Fondazione del complesso delle
sue attività aziendali, anche in presenza di
partecipazioni di soggetti terzi;

b) costituzione
di una società prevalentemente finanziata dal canone radiotelevisivo, la cui
attività si esplica in particolare tramite l’esercizio di reti televisive
generaliste e di reti radiofoniche; nonché attraverso la gestione e l’esercizio
di archivi audiovisivi, canali televisivi tematici da diffondere su qualunque
rete di comunicazione elettronica e produzioni audiovisive;

c) costituzione di una società
commerciale fornitrice di contenuti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d)
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, interamente finanziata dalla
pubblicità e da altri ricavi reperiti sul mercato;

d) ridefinizione, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, dei limiti agli affollamenti pubblicitari previsti per le società
di cui alle lettere b) e c) del presente comma, rispettivamente prevedendo limiti
più restrittivi per la società di cui alla lettera b), e limiti più ampi, pari
a quelli previsti per i soggetti privati in ambito nazionale, per la società di
cui alla lettera c);

e) costituzione di una società
avente ad oggetto sociale esclusivo l’attività di installazione, esercizio e
fornitura di reti di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica analogica e digitale, via cavo o via satellite, e
di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle
risorse frequenziali per la trasmissione di programmi agli utenti.

3. I rami d’azienda e gli
elementi di patrimonio già facenti capo alla società
RAI SpA sono assegnati alle società di cui alle precedenti lettere b), c) ed e)
conformemente alla definizione del rispettivo oggetto sociale, secondo le
indicazioni di cui al comma 2.

4. La Fondazione, la società
RAI SpA e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in
conformità ai principi e secondo le modalità di separazione contabile di cui all’articolo 47, commi 1 e 2 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 12

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge per la fase di prima
applicazione, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) della legge 25 giugno 1993, n.
206, l’articolo 3;

b) della legge 3 maggio 2004, n.
112, gli articoli 17, 20 e 21;

c) del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, gli articoli 45 e 49.

2. A far data dal
completamento della riorganizzazione di cui all’articolo 11
della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) della legge 3 maggio 2004, n.
112, l’articolo 18, commi 3 e 4;

b) del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, l’articolo 47, commi 3 e 4.

3. Sono o restano abrogate tutte
le altre disposizioni in contrasto, o comunque incompatibili, con le
disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

Fino alla data di effettiva
entrata in funzione della Fondazione di cui all’articolo 3,
e comunque fino alla nomina del Presidente della Fondazione, alla disciplina
del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 ed all’articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

2. In fase di prima
applicazione, l’insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro
90 giorni dalla costituzione di cui all’articolo 2. Il
Consiglio è insediato ed opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove
componenti.

3. Le disposizioni contenute
nella presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle
fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.