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Wednesday 02 December 2009

diritto al risarcimento del danno per il creditore del fallimento – lumaca

Cassazione – Sezione prima – sentenza 27 ottobre – 18 novembre 2009, n. 24360

Svolgimento del processo

Con decreto in data 11/21 novembre 2005 la Corte d’appello di Torino condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Aldo Giannoni, quale coerede, insieme a Massimiliano Giannoni, di Maria Cecchinelli, della somma complessiva di Euro 1.750,00, di cui Euro 500,00, a titolo di indennizzo, pro quota ereditaria nella misura di 1/2, del danno patrimoniale determinato per l’intero in Euro 1.000,00, e di Euro 1.250,00, quale indennizzo, sempre in base alla quota ereditaria, del danno non patrimoniale, determinato per l’intero in Euro 2.500,00, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo fallimentare aperto dal Tribunale di La Spezia, con sentenza in data 11 gennaio 1990, nei confronti di Tiziano Mugnai – di cui la Cecchinelli, deceduta il 4 novembre 2002 nel corso della procedura concorsuale, era creditrice ammessa al passivo – e non ancora concluso.
A fondamento della decisione, la Corte di merito – premesso che i principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo costituivano mero parametro orientativo per il giudice nazionale – affermava che la durata ragionevole del processo, da conteggiarsi fino al 4 novembre 2002 (data della morte della Cecchinelli, dante causa del ricorrente), doveva essere determinata in sette anni, in considerazione della particolare complessità della procedura, e che il periodo di durata non ragionevole andava stabilito in cinque anni e sei mesi; sosteneva inoltre che il danno patrimoniale – da intendersi quale mancata redditività, per il periodo di durata non ragionevole del processo, di un capitale di L. 5.412.000, stimato secondo la previsione di soddisfacimento nella misura del 15% del credito chirografario ammesso al passivo per l’importo di L. 36.082.191 – doveva essere determinato in via equitativa in Euro 1.000,00 e attribuito per la metà al ricorrente, nella sua qualità di coerede per la quota di 1/2, mentre il danno non patrimoniale – stimato complessivamente in Euro 2.500,00, tenuto conto degli elementi del caso concreto, riguardante non “beni primari della persona od esigenze alimentari”, ma una somma pecuniaria che, in relazione anche alle effettive possibilità di soddisfazione del credito in sede fallimentare, risultava modesta e comunque di entità tale da non provocare “significative sofferenze per il ritardo a conseguirla” – doveva essere riconosciuto al Giannoni, nella suddetta qualità di coerede per la metà, nella misura di Euro 1.250,00.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Aldo Giannoni sulla base di due motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, fondato su di un motivo, il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso il medesimo decreto.
Con i due motivi del proprio ricorso il ricorrente principale censura il decreto impugnato, deducendo che il danno non patrimoniale è stato liquidato, con vizio di motivazione, per un ammontare del tutto insufficiente, in contrasto con la quantificazione operata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con la decisione in data 1 marzo 2001 nella causa Venturini c/Italia (riguardante la durata del medesimo processo fallimentare oggetto del presente giudizio e che ha portato alla condanna dello Stato italiano a rifondere al ricorrente Alberto Venturini – anch’egli creditore del Fallimento Mugnai – la somma di L. 28.000.000, in conseguenza della durata irragionevole della procedura fallimentare) e, comunque, disapplicando i parametri utilizzati in generale dalla stessa Corte e recepiti anche dalla Corte di cassazione.
2. Con il ricorso incidentale il Ministero della giustizia deduce che l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e la disciplina dell’equa riparazione per la irragionevole durata del processo di cui alla legge 2001/89 si riferiscono ai processi di cognizione, ma non si applicano alle procedure esecutive e concorsuali.
3. Per ragioni di priorità logica, va dapprima esaminato il ricorso incidentale, che è manifestamente infondato. Infatti in base a reiterato orientamento di questa Corte – a cui il collegio intende dare continuità, non essendo stati dedotti dal ricorrente incidentale nuovi argomenti idonei a confutarlo, o che comunque inducano al riesame della questione – la disciplina della equa riparazione per la irragionevole durata del processo trova applicazione anche nella procedura fallimentare (Cass. 2002/17261; 2003/12807; 2004/7258; 2005/2727; 2005/18686; 2006/1747), in quanto la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6, par. 1, della citata Convenzione Europea, in conformità anche alla interpretazione fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, riguarda anche i procedimenti esecutivi e in genere tutti i processi che appartengono alla giurisdizione, essendo condotti sotto la direzione o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro svolgimento (cfr. Cass. 2002/11046; 2002/17261, in motivazione).
4. Merita invece accoglimento il ricorso principale. Infatti, pur non potendo essere condivise le censure con le quali il ricorrente lamenta la mancata applicazione nel caso di specie della citata decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo 1 marzo 2001, nella causa Venturini c/Italia, è comunque manifestamente fondata la critica dal medesimo mossa in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale.
4.1. In ordine alla disapplicazione del precedente costituito dalla decisione della Corte di Strasburgo nella causa Venturini c/Italia, osserva il collegio che, nella liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del termine ragionevole di durata del processo, il giudice nazionale non è vincolato dalle decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo e, pur non potendo ignorare i criteri dalla stessa applicati in casi simili, ha comunque facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (Cass. 2006/24356; 2007/2254).
Nel caso di specie la Corte di appello ha tenuto espressamente conto del precedente costituito dalla decisione della CEDU nella causa Venturini c/Italia, ma se ne è motivatamente discostata con riferimento alla determinazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, affermando non essere noto quale fosse nella vicenda decisa dalla Corte Europea l’incidenza del credito sulle complessive condizioni economiche dell’interessato e, nello stesso tempo, quale fosse la rilevanza del credito della defunta Cecchinelli nel contesto della sua posizione patrimoniale globale, fermo restando il diverso importo (oltre il doppio) del credito del Venturini rispetto al credito vantato dalla Cecchinelli medesima.
Così argomentando, la Corte di appello si è uniformata all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 16303 del 2003 e secondo il quale il giudice italiano deve farsi carico del contenuto delle decisioni della Corte di Strasburgo, ma può discostarsene, “esponendo i motivi in base ai quali – e in relazione alle circostanze del caso concreto – ritiene di dover pervenire ad un risultato ermeneutico diverso”.
Deve in ogni caso ritenersi che nello svolgimento dei processi esecutivi, di natura sia individuale che concorsuale, la posizione di ciascuna delle parti può differire da quella delle altre e che, in particolare, con differenti caratteri può configurarsi il pregiudizio da ciascuna parte lamentato in conseguenza della non ragionevole durata del processo e diverse possono essere le ragioni dedotte a sostegno del richiesto indennizzo.
4.2. È comunque manifestamente fondata la doglianza in ordine alla quantificazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, effettuata dai giudici di merito nella insufficiente misura complessiva di Euro 2.500,00 e stabilita tenendo conto che il patema d’animo causato dal protrarsi della procedura fallimentare andava comunque correlato all’attesa della distribuzione di una somma di entità innegabilmente modesta. Infatti l’indennizzo quantificato dalla Corte di merito è stato determinato con modalità e criteri non conformi ai parametri stabiliti in generale dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, cui è possibile derogare alla stregua delle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i 1000 e i 1500 Euro ad anno – normalmente riconosciuta in via generale dalla predetta Corte (Cass. 2006/24356; 2007/2254).
5. In accoglimento della censura mossa dal Giannoni, il decreto impugnato deve pertanto essere annullato per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.
Stimati in sette anni il periodo di ragionevole durata del processo fallimentare di cui trattasi e in cinque anni e sei mesi il periodo di durata non ragionevole del processo (alla stregua della condivisibile valutazione del giudice di merito, non censurata dal ricorrente principale), l’indennizzo per il danno non patrimoniale conseguente al superamento del termine ragionevole di durata del processo deve essere determinato complessivamente in Euro 5.500,00, in ragione di mille Euro per anno di ritardo, in applicazione dello standard minimo applicato dalla CEDU, da ritenersi adeguato al caso concreto, non essendo state allegate specifiche circostanze idonee a provare un pregiudizio indennizzabile con il riconoscimento di un importo maggiore, e va attribuito ad Aldo Giannoni nella misura di Euro 2.750,00, secondo la sua quota ereditaria di 1/2, accertata con la pronuncia della Corte di appello impugnata in questa sede di legittimità, ma non censurata sotto tale profilo. Il Ministero della Giustizia va conseguentemente condannato a pagare il suddetto importo al ricorrente principale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
6. Le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere ad Aldo Giannoni la somma di Euro 2.750,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda, ed al pagamento in suo favore delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.180,00, di cui Euro 450,00 per competenze ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.