Penale

Friday 18 February 2005

Diffamazione aggravata Sgarbi – Boccassini: si tratta di opinioni espresse nell’ esercizio delle funzioni parlamentari? Sollevato dal tribunale di Brescia conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati

Diffamazione aggravata Sgarbi Boccassini: si tratta di opinioni espresse nellesercizio delle funzioni parlamentari? Sollevato dal tribunale di Brescia conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 7 Febbraio 2005 – 7 Febbraio 2005, n. 8 

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 febbraio 2005 (del Tribunale di Brescia) Parlamento – Immunita’ parlamentari – Deliberazione della Camera dei deputati in data 4 febbraio 2004, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell’on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti della dott.ssa Ilda Boccassini concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Brescia per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l’esercizio delle funzioni parlamentari. – Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004. – Costituzione, art. 68, primo comma. (GU n. 7 del 16-2-2005 ) 

Il  giudice  monocratico  dott. Paolo Mainardi letti gli atti del

procedimento  in  epigrafe  a carico di Sgarbi Vittorio, imputato del

delitto di diffamazione commesso in danno di Boccassini Ilda; sentite

le  parti  in  esito alla trasmissione, da parte del Presidente della

Camera  dei  deputati, della delibera del predetto consesso in data 4

febbraio  2004,  laddove  si  statuisce  che  i  fatti in questa sede

contestati  al  deputato Sgarbi Vittorio concernono opinioni espresse

da  un  membro  del  Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai

sensi dell’art. 68, comma primo della Costituzione;

                            O s s e r v a

    La  contestazione  di diffamazione in danno di Ilda Boccassini 1)

oggetto  della  procedura  investe  le opinioni espresse dal deputato

Sgarbi  Vittorio  nel  corso  della  puntata  del  1° aprile 1999 del

programma televisivo Sgarbi quotidiani, diffuso dall’emittente Canale

5.

    In tale occasione lo Sgarbi, conduttore del programma televisivo,

affermava,  riferendosi alla nota vicenda relativa al «caso Sharifa»,

quanto  si  desume  dal  capo  d’imputazione  allegato  agli atti: in

particolare,  giova  qui  evidenziarlo,   affermava  2) che «Se il mio

assistente  di  studio  vede  Sharifa  con un bambino crede che siano

mamma e figlio, la Boccassini invece ha pensato che Sharifa fosse una

mercante  di minori. Il sospetto prima di tutto. Non se avete capito:

e’  un problema di alterazione dello sguardo. Si’, i magistrati hanno

una percezione diversa della realta’ (…)».

    Con  atto  depositato  il  20  maggio 1999 la dott.ssa Boccassini

sporgeva  denuncia-querela,  deducendo  la  natura diffamatoria delle

dichiarazioni  rese da Sgarbi nel corso della menzionata trasmissione

televisiva;   allegava   altresi’   copia  della  trascrizione  della

trasmissione.

    Esercitata  l’azione penale, la querelante si costituiva altresi’

parte  civile  innanzi  al  G.u.p. presso il Tribunale di Brescia, il

quale  in  data  1°  giugno 2001 disponeva il rinvio a giudizio dello

Sgarbi.

    Instaurata  la fase dibattimentale, questo giudice, con ordinanza

resa all’udienza del 16 settembre 2003, in ossequio alla disposizione

di cui all’art. 3, comma 4, legge n. 140/2003, disponeva trasmettersi

gli  atti  alla Camera dei deputati, perche’ si pronunciasse circa la

sindacabilita’  o  meno  delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi ai sensi

dell’art. 68 Cost., differendo il processo all’odierna udienza.

    Il  Presidente  della  Camera dei deputati, con nota ricevuta dal

Tribunale  di  Brescia  in  data  7  febbraio  2004,  trasmetteva  la

deliberazione  indicata  in  premessa,  con  la  quale si recepiva la

proposta a maggioranza formulata dalla giunta per le autorizzazioni a

procedere  circa  l’insindacabilita’ delle opinioni critiche espresse

dall’on.  Sgarbi  nei  confronti della dott.ssa Boccassini, stante la

loro connessione con l’esercizio della funzione parlamentare.

    Il  relatore  motivava la proposta, in sostanza, adducendo che la

frase  pronunciata dall’on. Sgarbi afferiva ad un errore giudiziario,

esitato  nell’emanazione  di  un  provvedimento restrittivo ingiusto;

derivandone  che, poiche’ «il dibattito sulla giustizia e sugli esiti

effettivi  dei  procedimenti  giudiziari  era al tempo sempre attuale

(…) sembra alla maggioranza della giunta che le affermazioni di cui

il  deputato Sgarbi e’ chiamato a rispondere pertengano all’esercizio

delle sue funzioni parlamentari»; aggiungendo, in sede di discussione

in  Assemblea,  che «(…) vi e’ una serie di profili che l’onorevole

Sgarbi  prende  in  considerazione  durante la suddetta trasmissione,

rimettendo  in  discussione  il tema – a lui sicuramente molto caro –

delle  disfunzioni  della  magistratura  e,  dunque,  dell’impellente

necessita’  di  intervenire  con  una  modifica  del sistema vigente,

attraverso una riforma complessiva del processo penale ed un riordino

della magistratura (…)».

    Queste  le  principali  evenienze della procedura, ritiene questo

giudicante  che  sussistano  le  premesse  per  la proposizione di un

conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati.

    Non  e’  inutile richiamare, al riguardo, i principi delineati in

materia dalla sentenza n. 1150/1988 della Corte costituzionale:

        le  prerogative  parlamentari  non  possono  non implicare un

potere  dell’organo  a  tutela  del  quale  sono disposte, e pertanto

spetta  alla  Camera  di  appartenenza  il  potere  di valutare se la

condotta  addebitata  ad  un  proprio  membro debba qualificarsi come

esercizio  delle  funzioni  parlamentari,  con  l’effetto  –  in caso

affermativo –    di    precludere   una   pronuncia   giudiziale   di

responsabilita’;

        d’altra  parte,  il potere valutativo delle camere puo’ dirsi

legittimamente  esercitato  solo  entro  i  limiti  della fattispecie

contemplata   dall’art. 68,   primo   comma   Cost.:  in  un  sistema

costituzionale che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (fra cui

il  diritto   all’onore ed alla reputazione), e li assume quali valori

fondamentali dell’ordinamento giuridico, la potesta’ valutativa delle

camere  e’  soggetta al controllo di legittimita’ affidato all’organo

giurisdizionale di garanzia costituzionale, mediante lo strumento del

conflitto  di  attribuzione, a norma degli artt. 134 Cost. e 37 legge

n. 87/1953;

        cosi’,  espressamente, prosegue la motivazione della sentenza

della   Consulta:   «Qualora  il  giudice  di  una  causa  civile  di

risarcimento dei danni, promossa da una persona lesa da dichiarazioni

diffamatorie   fatte  da  un  deputato  o  da  un  senatore  in  sede

extraparlamentare,   reputi   che   la   delibera   della  camera  di

appartenenza,   affermante  l’irresponsabilita’  del  proprio  membro

convenuto  in  giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo

[…]  del  potere  di valutazione, puo’ provocare il controllo della

Corte   costituzionale   sollevando  avanti  a  questa  conflitto  di

attribuzione.  Il  conflitto  non  si  configura  nei  termini di una

vindicatio potestatis (il potere di valutazione del parlamento non e’

in  astratto  contestabile),  bensi’  come  contestazione dell’altrui

potere  in  concreto,  per  vizi del procedimento oppure per omessa o

erronea  valutazione  dei presupposti di volta in volta richiesti per

il valido esercizio di esso».

    Tali   principi  hanno  quindi  trovato  conferma  in  successive

sentenze della Corte costituzionale: vedi la n. 443/1993 («in sede di

conflitto  di  attribuzione  […] e’ possibile solo verificare se ai

fini  dell’esercizio  in  concreto  del  potere  che ha condotto alla

dichiarazione  di  insindacabilita’  […]  da  parte della camera di

appartenenza,  sia  stato  seguito un procedimento corretto oppure se

mancassero  i  presupposti  di  detta  dichiarazione  –  tra  i quali

essenziale  quello  del  collegamento  delle opinioni espresse con la

funzione   parlamentare   –   o   se  tali  presupposti  siano  stati

arbitrariamente  valutati»),  la  n. 129/1996,  la  n. 265/1997  e la

n. 298/1998.

    E’  dunque evidente che, secondo l’ormai consolidato orientamento

della  Consulta, il giudizio ad essa devoluto in sede di conflitto di

attribuzione non si limita alla verifica della validita’ e congruita’

della  motivazione  con  la  quale  la  Camera  di  appartenenza  del

parlamentare  abbia  dichiarato  insindacabile opinione espressa: «il

giudizio  in  sede di conflitto tra poteri non si atteggia a giudizio

sindacatorio    …    su   di   una   determinazione   discrezionale

dell’assemblea  politica.  In  questo  senso  va precisato e in parte

corretto  quanto  affermato  nella  pregressa  giurisprudenza circa i

caratteri  del  controllo  di  questa  Corte  sulle  deliberazioni di

insindacabilita’  adottate  dalle  Camere …  la  Corte,  chiamata a

svolgere,  in posizione di terzieta’, una funzione di garanzia, da un

lato  dell’autonomia  della  Camera di appartenenza del parlamentare,

dall’altro     della    sfera    di    attribuzione    dell’autorita’

giurisdizionale,  non  puo’  verificare  la  correttezza,  sul  piano

costituzionale,  di una pronuncia d’insindacabilita’ senza verificare

se, nella specie, l’insindacabilita’ sussista, cioe’ se l’opinione di

cui  si  discute  sia  stata  espressa  nell’esercizio delle funzioni

parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume

dalla Costituzione» 3)

    Ne  discende che l’autorita’ giurisdizionale e’ legittimata a far

valere  mediante  conflitto  di  attribuzione  la  menomazione  della

propria   sfera   di   attribuzioni   che  ritenga  discendere  dalla

deliberazione d’insindacabilita’ della Camera, in ipotesi adottata in

mancanza  di qualsivoglia nesso funzionale tra le opinioni espresse e

la funzione parlamentare.

    In   proposito  si  deve  osservare  che  il  pressoche’  unanime

orientamento    della    dottrina    costituzionalistica    e   della

giurisprudenza  della  Corte di cassazione e di merito afferma che la

prerogativa   prevista  dall’art. 68,  comma  1  Cost.  e’  posta  ad

esclusiva   tutela   della   funzione,   e   non  della  persona  del

parlamentare:  le  opinioni  del  parlamentare  sono insindacabili in

quanto espresse nell’esercizio dell’attivita’ istituzionale in aula o

presso  gli  organi  parlamentari, mentre l’attivita’ di propaganda e

critica  politica  non costituisce affatto espressione della funzione

parlamentare,  ne’ puo’ considerarsi attivita’ propria dei membri del

Parlamento, i quali sono in tale campo soggetti ai medesimi limiti di

espressione   di   ogni  altro  cittadino  che  voglia  concorrere  a

determinare  la  politica  nazionale. E la necessita’ di una rigorosa

individuazione  delle  attivita’  funzionali  e’  infine affermata da

recenti  arresti  della  Corte  costituzionale  che,  a partire dalla

sentenza  n. 379/1996  (laddove  si  afferma  che  «sono  coperti  da

immunita’  non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo

quelli   strettamente  funzionali  all’esercizio  indipendente  delle

attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il

dominio  delle regole di diritto comune i comportamenti estranei alla

ratio  giustificativa  dell’autonomia  costituzionale delle Camere»),

tracciano  un  indirizzo  ormai  consolidato, in forza del quale piu’

deliberazioni  dell’uno  o dell’altro ramo del Parlamento in punto di

insindacabilita’  sono  state,  in  situazioni  analoghe  a quella in

esame, annullate sul ricorso dell’autorita’ giudiziaria.

    L’art. 68,  primo  comma  Cost.  e’  espressione del principio di

autonomia   parlamentare,   a  garanzia  del  quale  viene  in  parte

sacrificato  il  fondamentale principio costituzionale di legalita’ e

giurisdizione,  declinato  nelle  norme di cui agli artt. 3, 24 e 111

Cost.,  in  vista  della  realizzazione del superiore interesse dello

Stato  al  libero  svolgimento  dell’attivita’  legislativa  e  delle

funzioni   proprie  del  Parlamento:  l’arbitraria  estensione  delle

prerogative  previste dall’art. 68, primo comma Cost. a comportamenti

non   strettamente   funzionali   all’esercizio   delle  attribuzioni

parlamentari  importa  l’ingiustificata menomazione della sfera delle

attribuzioni costituzionali dell’autorita’ giudiziaria (e del diritto

di  ognuno  a  far  valere in giudizio la lesione del proprio diritto

all’onore ed alla reputazione).

    Nessun   rapporto   di   stretta  funzionalita’  puo’  ravvisarsi

nell’attivita’  che  il parlamentare svolga extra moenia come uomo di

partito  o  come  privato  cittadino:  la  prerogativa costituzionale

tutela   l’indipendente   svolgimento  delle  attivita’  proprie  del

parlamentare  (all’interno  o all’esterno del Parlamento) e quelle ad

esse strettamente connesse (e’ il caso della divulgazione al pubblico

dell’attivita’  svolta  in  sede istituzionale), e non costituisce in

suo  favore  una  posizione di privilegio della quale possa avvalersi

allorche’  –  come  qualunque  cittadino  e’  ammesso a fare – svolga

attivita’  politica  o  eserciti  comunque  il  diritto  alla  libera

manifestazione  del  proprio  pensiero,  non essendovi ragione alcuna

perche’  in  tale  veste  egli non operi su piano di parita’ con ogni

altra  persona  e  nel  rispetto  dei limiti sanciti dall’ordinamento

giuridico.

    Tale  rigorosa linea interpretativa 4) e’ ulteriormente precisata

dalla  Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 17 gennaio 2000,

laddove, nel ribadire che l’immunita’ investe gli atti funzionali del

parlamentare  («anche  individuali, costituenti estrinsecazione delle

facolta’  proprie del parlamentare in quanto membro dell’assemblea»),

esplicita  che  «l’attivita’  politica  svolta dal parlamentare al di

fuori  di  questo ambito non puo’ dirsi di per se’ esplicazione della

funzione  parlamentare»,  e  che  l’estensione della prerogativa alle

opinioni  espresse  in altra sede non puo’ affermarsi sul presupposto

della  mera  comunanza  di  argomento con quelle gia’ esposte in sede

istituzionale, ne’ tanto meno invocando «la ricorrenza di un contesto

genericamente   politico  in  cui  la  dichiarazione  si  inserisca»,

richiedendosi  invece «l’identificabilita’ della dichiarazione stessa

quale espressione di attivita’ parlamentare».

    Si  vedano  anche, sempre in tema, e da ultimo, le sentenze Corte

cost.  n. 435,  448, 508, e 521 del 2002, laddove viene ulteriormente

scolpito    il   concetto   della   «stretta   inerenza   funzionale»

all’attivita’   parlamentare,   associando  l’insindacabilita’  delle

opinioni  espresse  dal  senatore  o  deputato all’esterno della sede

istituzionale  o  alla loro funzione di «divulgazione» dell’attivita’

endoparlamentare posta in essere dal medesimo, o, comunque, alla loro

effettiva  configurabilita’  quali  modalita’  esplicative  di quella

funzione  (e  non,  si  badi, di una generica ed indistinta attivita’

politica).

    Il  prefigurato  assetto ermeneutico, deve osservarsi, non sembra

essere stato significativamente inciso dall’art. 3, primo comma della

legge  20  giugno  2003, n. 140, laddove ricollega l’insindacabilita’

presidiata  dall’art. 68  Cost.,  oltre  che all’attivita’ tipica del

parlamentare  («disegni  o proposte di legge, emendamenti, ordini del

giorno, mozioni e risoluzioni (…) interpellanze e interrogazioni»),

ad  «ogni altra attivita’ di ispezione, di divulgazione, di critica e

di   denuncia  politica,  connessa  alla  funzione  di  parlamentare,

espletata   anche   fuori  del  Parlamento».  A simile  disposizione,

infatti,  va  necessariamente  data  una  lettura  costituzionalmente

orientata,   che   tenga  conto  della  linea  interpretativa,  sopra

richiamata,     uniformemente     adottata     proprio    dall’organo

istituzionalmente  deputato  a  tutelare  il  rispetto  da  parte del

legislatore  delle  norme  e  dei  principi costituzionali: in questo

senso,  in  tanto  le opinioni espresse extra-moenia dal parlamentare

riceveranno   la   guarentigia   offerta   dall’art. 68,   in  quanto

corrispondano alle caratteristiche fissate dalle sentenze della Corte

costituzionale, in termini di stretta, rigorosa ed effettiva inerenza

funzionale a precisi atti tipici parlamentari.

    Cosi’  argomentando,  non  sembrano  esservi  i  presupposti  per

sollevare questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, primo

comma  della legge n. 140/2003, come in origine richiesto dalla parte

civile,  in  linea  «alternativa»  alla proposizione del conflitto di

attribuzioni.  Mentre  appare  manifestamente  infondata la questione

sollevata con riferimento all’art. 3, comma 3, stessa legge, sotto il

profilo  della disparita’ di trattamento fra parlamentari nazionali e

consiglieri  regionali (questi ultimi «immunizzati» dall’art. 122, IV

Cost.),  ove  si consideri che detta norma – nell’imporre al giudice,

dopo  la  deliberazione  della  Camera  «favorevole  all’applicazione

dell’art. 68»,  l’emissione  di provvedimenti liberatori -, sempre in

un’ottica  costituzionalmente  orientata,  non  puo’ non far salvo il

potere   del  giudice,  individuato  dalle  indicate  sentenze  della

Consulta,  di sollevare conflitto di attribuzioni; in tal senso, essa

non  introduce  sostanziali  elementi  di  novita’, posto che, ove il

giudice  ritenga condivisibile la deliberazione della Camera ai sensi

dell’art. 68  Cost.,  e  quindi non sollevi conflitto d’attribuzioni,

l’emissione  degli  opportuni provvedimenti liberatori discende gia’,

coerentemente, dal sistema.

    La  parte  civile  ha peraltro, all’odierna udienza, rinunciato a

sollevare la predetta questione di costituzionalita’, in virtu’ della

sentenza  n. 120/2004  della  Corte  costituzionale  che disattendeva

analoga questione.

    Sulla base di tale criteri appare evidente che la mera inerenza a

temi giudiziari, e la circostanza che «il dibattito sulla giustizia e

sugli esiti effettivi dei procedimenti giudiziari era al tempo sempre

attuale» (come afferma il relatore della giunta per le autorizzazioni

della  Camera)  e  che  su  quei  temi  l’on. Sgarbi abbia presentato

«interrogazioni  ed  interpellanze  e  intervenendo  per  chiedere la

modifica  di norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario e di

processo  penale»  (come si ricava dall’intervento nell’Assemblea del

medesimo relatore), non puo’ di per se’ supportare la tesi della loro

insindacabilita’ ai sensi dell’art. 68 Cost.

    Nella  specie, si rileva anche che, se e’ vero – come argomentato

dalla  difesa  dell’imputato  –  che  la  vicenda  afferente  al caso

giudiziario  «Sharifa»  avesse  gia’ formato oggetto di interpellanze

parlamentari, non e’ men vero che:

        nessuna di esse (quantomeno di quelle messe a disposizione di

questo   giudice  dalla  difesa  in  allegato  alla  nota  depositata

all’udienza  del  17  febbraio)  risulta  avere  quale  firmatario lo

Sgarbi;

        esse  hanno,  in  definitiva,  ad  oggetto la formulazione di

doglianze  circa  il corretto esercizio dei suoi compiti da parte del

Pubblico  Ministero  Boccassini,  con  conseguente  sollecitazione al

Ministro competente all’esercizio dei suoi poteri disciplinari.

    Dunque,  gia’  discutibile,  in astratto, la prospettazione di un

rapporto  di  stretta  inerenza  rilevante  ex  art. 68  Cost. fra la

dichiarazione  di  un  parlamentare  e  l’atto  tipico  di  un  altro

parlamentare,  in concreto, nella specie, sembra all’evidenza mancare

un  rapporto – se non assai lato – di corrispondenza «contenutistica»

fra gli atti parlamentari sopra evocati ed i fenomeni «dispercettivi»

che,  secondo  l’opinione  espressa  dallo Sgarbi, affliggerebbero la

medesima Boccassini – in una con tutto l’ordine giudiziario -. Appare

allora  davvero arduo sostenere che le affermazioni del parlamentare,

oggetto  della  presente  procedura,  costituiscano  una modalita’ di

«diffusione»  all’esterno  del contenuto di un dibattito parlamentare

(al  quale,  peraltro,  non  si  fa alcun riferimento nel corso della

trasmissione).

    Alla  stregua  di  quanto  esposto  –  e  salva, ovviamente, ogni

valutazione  circa  il merito dei fatti contestati – deve concludersi

che  le  frasi  proferite  dall’on.  Sgarbi  oggetto  della  presente

procedura   non   costituiscono   riproduzione  e  illustrazione  del

contenuto  di  atti  parlamentari  e non sono comunque specificamente

riferibili ad alcun atto compiuto in sede istituzionale.

    Per   concludere,  le  menzionate  opinioni  dell’on. Sgarbi  non

possono   ritenersi   riconducibili   allo  spettro  di  applicazione

dell’art. 68   della  Costituzione:  cio’  da  cui  consegue  che  la

deliberazione  del  4  febbraio  2004  della Camera dei deputati deve

essere portata all’esame della Corte costituzionale perche’ statuisca

in  ordine  al  sollevando conflitto di attribuzione tra Poteri dello

Stato  ai  sensi  dell’art. 37  della  legge costituzionale n. 87 del

1953.

    Ne deriva la necessaria sospensione del presente procedimento.

          1) Magistrato in forza alla Procura della Repubblica presso

          il Tribunale di Milano in qualita’ di Sostituto.

          2) Richiamando il contenuto di una propria intervista a «Il

          Giornale»,  in  relazione  alla quale Ilda Boccassini aveva

          esercitato azione risarcitoria anche nei suoi confronti.

          3) Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 10.

          4)  Non  combaciante  con  l’orientamento,  meno stringente

          nella  valutazione  del  nesso  funzionale,  adottato dalla

          Corte  Suprema  con le sentenze nn. 16195/2002, 4678/2000 e

          8742/1998,   che  segnano,  peraltro,  una  mancata  svolta

          rispetto  al previgente orientamento – rinvenibile, p. es.,

          in  Cass.  n. 11667/1997 – teso a circoscrivere l’ambito di

          operativita’  dell’art. 68 Cost. all’interno dell’attivita’

           tipica del parlamentare.

P. Q. M.

    Visti  gli  artt. 23  e  37  legge  costituzionale 11 marzo 1953,

n. 87;

    Promuove  conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del

potere   di   decidere   sulla   sussistenza   dei   presupposti   di

applicabilita’ dell’art. 68, primo comma Cost., come esercitato dalla

Camera dei deputati con la delibera adottata in data 4 febbraio 2004;

    Chiede  l’annullamento  di  detta  deliberazione della Camera dei

deputati per violazione dell’art. 68 della Costituzione;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale;

    Dispone  che  la  sospensione  del  presente  processo  sino alla

risoluzione del conflitto;

    Dispone  che,  a  cura della cancelleria, il presente ricorso sia

notificato  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al

Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della

Repubblica.

    Letto all’udienza dibattimentale del 20 aprile 2004.

               Il giudice monocratico: Paolo Mainardi