Civile

Thursday 12 May 2005

Determinazione, per l’anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari

Determinazione, per l’anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari impegnati in attivita’ di servizio civile, nonche’ di concessione del beneficio della L.I.S.A.A.C. (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza. (area civile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-4-2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attivita’ di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente

«Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell’art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l’art. 9, comma 2-quater, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonche’ degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC);

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l’art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione – con decreto da adottarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2-quater della legge 8 luglio 1998, n. 230 – della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all’art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;

Visto altresi’ l’art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che definisce le ipotesi e le modalita’ di svolgimento del servizio civile all’estero;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l’art. 4 concernente il Fondo nazionale per il servizio civile;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 266 concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante «Indennita’ al personale dell’amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di missione all’estero del personale statale, civile e militare, delle universita’ e della scuola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e’ stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 recante «Determinazione per l’anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC ai sensi dell’art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonche’ determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001 e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero»;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese e che pertanto non occorre provvedere alla determinazione, per l’anno 2005, del contingente degli obiettori di coscienza ne’ alla definizione degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC finalizzati a ridurre le eccedenze di obiettori rispetto alle disponibilita’ finanziarie;

Considerata tuttavia l’opportunita’ di applicare agli obiettori di coscienza, avviati con il contingente dell’anno 2004 e che svolgono il servizio civile nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC) previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 al fine di garantire un’uniformita’ di trattamento rispetto a coloro che hanno svolto il servizio nel 2004;

Ravvisata altresi’ l’esigenza di assegnare maggiori risorse finanziarie al servizio civile nazionale riducendo le spese da destinare all’obiezione di coscienza ed incrementando, per l’anno 2005, il contingente dei giovani ammessi al servizio civile nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Contingente dei volontari ammessi al servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita’ di servizio civile ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e’ definito per l’anno 2005 in 41.000 unita’, di cui 40.500 da impiegare in Italia e 500 all’estero.

Art. 2.

Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il servizio civile nazionale in Italia e all’estero

1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all’art. 1 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia e all’estero si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l’anno 2005 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.

Art. 3.

Condizioni per la concessione della L.I.S.A.A.C.

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati avviati al servizio civile con il contingente del 2004 e che prestano il servizio nel 2005 si applicano, per la concessione della licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC), le condizioni previste dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.

Roma, 23 febbraio 2005

p. Il Presidente: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005

Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 23