Tributario e Fiscale

Wednesday 10 September 2003

Determinazione forfettaria della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall’utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenime

Determinazione forfettaria della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall’utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 agosto 2003 (G.U. n. 209 del 09.09.2003)

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

( Vista…)

Decreta:

Art. 1. – Ambito di applicazione del decreto

     1. Il presente decreto ha per oggetto la determinazione forfettaria della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall’utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento di cui al successivo art. 2, per l’anno 2003.

     2. Ai fini del presente decreto, il soggetto passivo d’imposta è il gestore, cioè colui che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.

Art. 2. – Base imponibile

     1. La base imponibile degli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall’art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è determinata per l’anno 2003 nelle seguenti misure:

           —-> Vedere tabella a pag. 31 della G.U. <—-

     2. Per gli apparecchi di cui al presente decreto installati stabilmente in sale ricreative delle amministrazioni militari, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, si applicano gli imponibili nella misura ridotta ad un terzo.

     3. Per gli apparecchi di cui al presente decreto installati stabilmente in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili nella misura ridotta alla metà. Ai fini della presente regolamentazione si considerano stagionali le attività svolte in locali che nell’anno cui si riferisce la determinazione forfettaria restano chiusi per almeno sei mesi.

Art. 3. – Modalità di assolvimento dell’imposta

     1. Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi di cui al presente decreto è effettuato dal gestore in unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, per l’intero anno cui il pagamento si riferisce, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione dell’apparecchio in ragione della frazione di anno residua.

     2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell’imposta di cui al comma precedente, il gestore invia all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale è la sede legale della società o ditta individuale interessata, il modello di cui all’allegato A al presente decreto, debitamente compilato e sottoscritto.

     3. L’ispettorato compartimentale, sulla base delle elaborazioni fornite dal sistema informatico centrale, attestanti l’avvenuto pagamento e la congruità dell’imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello suindicato, rilascia per ogni apparecchio dichiarato in funzione della categoria d’appartenenza di cui all’art. 2, una quietanza di pagamento dell’imposta sulla quale risulterà:

       a) la denominazione del gestore;

       b) il codice fiscale del gestore;

       c) la sede legale della società o ditta dichiarata;

       d) la categoria di appartenenza dell’apparecchio;

       e) l’ammontare dell’imponibile e del tributo assolto.

     4. La quietanza di assolvimento dell’imposta di cui al precedente comma è conservata nel luogo ove è installato l’apparecchio per i controlli degli organi competenti. Nelle more del rilascio della quietanza è esibita, in sua vece, copia del modello di dichiarazione (allegato A o allegato B secondo i casi) inviato all’ispettorato compartimentale competente. Gli organi preposti ai controlli potranno richiedere al gestore l’esibizione dei documenti in suo possesso comprovanti l’avvenuto assolvimento dell’imposta.

     5. La quietanza attesta l’esaurimento del rapporto tributario relativo all’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi di cui al presente decreto, anche nei riguardi dell’esercente il locale ove gli apparecchi medesimi sono installati.

Art. 4. – Circolazione degli apparecchi

     1. I gestori degli apparecchi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, destinatari delle agevolazioni ivi previste, comunicano all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, mediante l’allegato B al presente decreto, le eventuali variazioni relative all’installazione degli apparecchi in locali diversi da quelli indicati nei predetti commi 2 e 3, provvedendo al versamento integrativo dell’imposta dovuta calcolata sull’imponibile intero, essendo venute meno le predette agevolazioni.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dal gestore entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell’imposta, in seguito alla quale viene rilasciata quietanza di assolvimento secondo quanto indicato all’articolo 3, commi 3 e 4, del presente decreto.

Art. 5. – Norme finali

     1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 12 aprile 1990 e la relativa regolamentazione.

     2. Gli allegati A e B al presente decreto costituiscono parte integrante del medesimo.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

—-> Vedere allegato da pag. 32 a pag. 36 della G.U. <—-

Allegato B

—-> Vedere allegato da pag. 37 a pag. 41 della G.U. <—-