Assicurazione ed Infortunistica

Monday 24 March 2003

Decreto salva compagnie altra eccezione di illegittimità costituzionale.

Cartello assicurativo e decreto “salva compagnie”. Dopo il Giudice di Pace di Lecce anche quello di Bari solleva questione di costituzionalità

Tribunale – Ufficio del giudice di pace – ordinanza 20 marzo 2003
Giudice Goffredo – ricorrente Di Bartolomeo
Osserva
Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2003 il signor Di Bartolomeo Tommaso conveniva in giudizio la Sai spa Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 182,14 oltre interessi e valutazione monetaria o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia entro i limiti di competenza del giudice adito da liquidarsi in via equitativa ex articolo 1226 Cc ed a titolo di responsabilità contrattuale in favore della odierna parte attrice, per avvenuta violazione dell’obbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto, nonché per avvenuta violazione dei doveri di correttezza trasparenza ed equità imposti ex lege nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, in via subordinata la medesima condanna ex articolo 1226 Cc ed a titolo di risarcimento danni ex articolo 2043 Cc. In via gradata, condannare la Compagnia Assicuratrice alla restituzione della somma di euro 182,14, indebitamente percepita, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 2033 Cc; condannare la predetta compagnia al pagamento delle spese e competenze di causa, nonché il rimborso forfettario ex articolo 15 Tf.
Alla prima udienza in data 25 febbraio 2003 compariva per l’attore l’avvocato Massimo Melpignani, il quale sollevava formale questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto legge 18/2003 per violazione degli articoli 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui a modificazione dell’articolo 113 Cpc, sottraeva alla valutazione secondo equità i giudizi pendenti innanzi agli uffici del Giudice di pace e relativi ai contratti di massa di cui all’articolo 1342 Cc chiedeva, altresì, dichiararsi la contumacia della società convenuta Sai spa Assicurazioni. Il giudicante controllata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia della società convenuta ritualmente citata e non comparsa, rinviando la causa per la discussione in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata all’udienza del 26 febbraio 2003. In tale udienza l’avvocato Melpignani, anche in sostituzione dell’avvocato Antonio Tanza per l’attore, concludeva oralmente e a verbale la formale questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto legge 18/2003, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità”, pubblicato in Gu n. 33 del 10.2.2003 per violazione degli articoli 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102, e 104 della Costituzione, nella parte in cui modificava l’articolo 113 comma2 del Cpc, il giudice si riservava.
Il Giudice di pace con ordinanza emessa fuori udienza del 3 marzo 2003, letti gli atti rimetteva la causa sul ruolo ritenendo opportuno chiedere alla parte attrice chiarimenti in ordine alla nuova ragione sociale della società convenuta e rinviava la causa all’udienza dell’11 marzo 2003.
Il giudicante infatti avvertito che la citazione risultava regolarmente recepita da addetti dell’ufficio della Sai spa sede di Torino al Corso Galilei 12, che vi apponevano un timbro recante la dicitura – Fondiaria Sai spa – mentre la citazione era notificata alla sola Sai spa effettuava una ricerca normativa e rilevava che nella Gazzetta ufficiale n.1 del 2 gennaio 2003 era pubblicato il provvedimento dell’Isvap del 20 dicembre 2002, che disponeva la fusione per incorporazione della Fondiaria spa nella Sai spa con relativo cambio di denominazione sociale in Fondiaria Sai Spa e trasferimento della sede legale da Torino Corso Galilei 12 a Firenze Piazza della Libertà 6 a decorrere dalla data di efficacia della fusione.
Il giudicante al riguardo, considerava la necessità di una eventuale revoca della dichiarazione di contumacia, stante l’indirizzo costante della giurisprudenza della Suprema Corte di considerare nulla la notifica della citazione alla società incorporata ad un’altra, per effetto di fusione, nel luogo ove aveva sede prima dell’incorporazione per essere venuta meno la sede legale.
All’udienza di rinvio dell’11 marzo 2003 si costituiva la convenuta Fondiaria Sai spa con gli avvocati Pietro Augusto de Nicolo, Riccardo Villata ed Andreina Degli Esposti, i quali in via preliminare eccepivano l’incompetenza ratione materiae del giudice adito a favore della Corte d’appello di Bari; nel merito eccepivano la prescrizione dell’avversa domanda, nonché il rigetto della stessa sia nell’an che nel quantum con vittoria di spese e competenze di lite. In ordine alla dedotta eccezione di illegittimità costituzionalità dell’articolo 1 del decreto legge 18/2003 proposta da parte attrice dichiaravano la non fondatezza della stessa confutando punto per punto le avverse posizioni.
Il difensore di parte attrice impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito e concludeva sia nel merito che in ordine alla questione di legittimità costituzionale. Il Giudice di pace prendeva atto, constatato il regolare contraddittorio delle parti e si riservava.
Con la presente ordinanza il Giudice di pace avendo preso atto del regolare contraddittorio istauratosi tra le parti fin dall’udienza del 25 febbraio 2003, e considerato che deve intendersi intempestiva la eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dalla Fondiaria Sai spa, in quanto costituitasi solo in data 11 marzo 2003, quindi oltre la prima udienza di trattazione, si limita con la presente ordinanza a considerare le eccezioni di incostituzionalità sopra riportate.
Nel merito delle questioni di incostituzionalità si osserva quanto segue:
Si conviene in primo luogo sulla possibilità che il Giudice possa sollevare questioni di legittimità sulle norme del decreto legge nelle more della conversione in legge stante la parificazione alla legge formale degli atti aventi valore di legge, sul quale si è ripetutamente ed in modo univoco espressa la Corte costituzionale.
Non è fondata la eccezione di incostituzionalità del decreto legge relativamente alla violazione del principio del giudice naturale ex articolo 25 della Costituzione. Lamenta al riguardo parte attrice che a contenzioso in corso e con il mutamento delle regole processuali sono stravolti i criteri stabiliti per il tipo di controversia e per valore ecc, in base al quale il cittadino deve conoscere in anticipo il giudice che giudicherà. Il giudicante non ritiene fondata l’eccezione in quanto non può farsi assumere alla disposizione di cui all’articolo 25 della Costituzione un effetto paralizzante nei confronti di ogni modifica della competenza tra i diversi giudici.
Non può nemmeno condividersi la eccezione di incostituzionalità del decreto legge per violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo che il decreto legge riserverebbe un giustificato trattamento di favore nei confronti dei contraenti forti, sottraendo il vaglio di detti contratti al rito secondo equità che continua ad applicarsi per tutto il diverso contenzioso del Giudice di pace al di sotto dei 1100 euro. Al riguardo si deve notare che il giudizio di equità ex lege consentito al Giudice di pace rispetto al giudizio secondo diritto non costituisce una agevolazione per nessuna delle parti (contraente forte o debole) non potendosi assumere una gerarchia di favore tra il giudizio secondo diritto ed il possibile giudizio secondo equità. La scelta del legislatore si connette ad una valutazione di economia del giudizio connessa alla limitazione della possibilità di impugnazione. Sotto questo profilo la eliminazione della impossibilità di appello nei confronti delle sentente del Giudice di pace di importo inferiore ai 1100 euro non limita di per sé il diritto della difesa che viene anzi formalmente esaltata dalla possibilità di avere un vaglio giurisdizionale plurimo, condizione di per sé non negativa ma positiva, costituente una assimilazione di tutte le sentente dei Giudici di pace alle sentente degli altri giudici. La possibilità di appello non costituisce un trattamento peggiorativo o ingiustificatamente anomalo, nemmeno nel caso proposto dal decreto legge, per cui la esclusione dalla impugnazione non viene effettuato solamente in base al valore della causa ma anche dalla materia e cioè i cosiddetti contratti di massa o di adesione regolati dall’articolo 1342 Cc.
Non sono altresì condivisibili le eccezioni di incostituzionalità del decreto legge con il riferimento agli articoli 101 102 104 e 41 della Costituzione, norme che hanno una portata generale nella quale non sembra contrastare in modo specifico le norme della decretazione di urgenza in esame.
Non sussiste nemmeno la violazione dell’articolo 77 della Costituzione in quanto il decreto intenderebbe regolare una fattispecie di giudizi seriali consistenti che si sono creati solo nell’attualità del momento per cui se non si considera il merito politico economico sociale della vicenda (sulla quale diverse possono essere le valutazioni circa la difesa dei diritti dei consumatori) non vi è dubbio che vi sarebbero in astratto i presupposti di urgenza e di necessità.
Ad avviso di questo giudicante non è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’articolo 1 del decreto legge dell’8 febbraio 2003 per violazione dell’articolo 24 Costituzione, limitatamente alla disposizione del suo terzo comma.
Secondo tale norma sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Non vi è dubbio che tra gli istituti che il legislatore ordinario ha ipotizzato per acconsentire un effettivo accesso alla giustizia dei non abbienti si debba annoverare tra gli altri (quali il patrocinio gratuito regolamentato con il Dpr 115/02, ecc.) anche l’articolo 82 primo comma del Cpc che ha una portata generale in quanto consente a tutti di stare in giudizio personalmente nelle cause davanti al Giudice di pace il cui il valore non eccede 516,46 euro ivi compresi i non abbienti. Infatti, è proprio questa categoria di persone che vede riconosciuto il proprio diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione con la predisposizione di appositi istituti fra i quali, la difesa processuale personale, per difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Secondo il combinato disposto del primo comma dell’articolo 82 Cpc ed il precedente secondo comma dell’articolo 113 Cpc “tutti i cittadini” ma segnatamente i non abbienti potevano avere un accesso alla giustizia facilitato dalla difesa personale fino alla definizione del giudizio di merito che era in unico grado davanti al Giudice di pace. Avere invece consentito, con l’emanazione del decreto legge 18/2003, l’impugnazione dinanzi al Tribunale di tutte le sentenze emesse dal Giudice di pace anche di importo inferiore a 1100 euro, nei giudizi riguardanti i contratti di massa, e quindi istituito un doppio grado di giurisdizione, è aver limitato in modo grave e sostanziale l’accesso alla giustizia dei non abbienti per cause di importi modesti. Con l’entrata in vigore del decreto legge tutte le volte che la controparte esercita l’impugnazione della sentenza di I grado, i meno abbienti, non essendo il giudizio concluso nel merito, vedono vanificare l’agevolazione della difesa personale dovendosi valere in appello della difesa tecnica. Sotto questo profilo si verrebbe a creare un danno al cittadino non abbiente che sarebbe scoraggiato dall’intraprendere un’azione nei confronti di una controparte “forte” nella prospettiva di un possibile giudizio di appello che lo costringerebbe ad una difesa tecnica (con eventuale ricorso al patrocinio gratuito) precludendolo dalla possibilità di difesa processuale personale per cause il cui valore è inferiore a 1100 euro. La norma del decreto legge costituisce di fatto una sostanziale limitazione di un diritto garantito ai non abbienti imprescindibile nella ratio della nostra Costituzione in quanto diritto riguardante i rapporti civili, da cui scaturirebbe di conseguenza un eccessivo esborso ( con eventuale danno dello stato per spese di giustizia) per cause di valore minimo, soggette ad impugnazione. Diversamente, i predetti, stando in giudizio davanti al Giudice di pace senza il ministero o l’assistenza del difensore vedrebbe conclusa nel merito la causa. Da ciò deriva, ad avviso di questo giudicante la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto legge 18/2003 nella parte in cui limita l’istituto della difesa personale ex articolo 82 Cpc ai non abbienti per violazione dell’articolo 24 terzo comma della Costituzione a seguito dell’istituito grado di appello.
Il procedimento de quo non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale che non appare manifestamente infondata, deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi, a mente dell’articolo 23 legge 87/1953, alla Corte costituzionale.

PQM

Ordina la sospensione del procedimento di cui in epigrafe e la trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale;
Ordina, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.