Famiglia

Wednesday 23 May 2007

Decreto Ministeriale Istruzione n. 42/2007 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Decreto Ministeriale Istruzione
n. 42/2007 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei
debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico, di cui al
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Articolo 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di recupero
conseguenti all’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999,
n. 300, concernente la "Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59";

Visto il Decreto-legge n. 181 del
18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del
17/7/2006;

Vista la Legge 10 dicembre 1997, n.
425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007,
n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare
l’Articolo 1, comma 1;

Visto il Decreto del Presidente
della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le
disposizioni di cui alla legge 11-1-2007, n. 1;

Considerata la necessità di
definire, ai sensi dell’Articolo 1, comma 1, e dell’Articolo 3, comma 1, della legge
11 gennaio 2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;

Ravvisata la necessità di
stabilire la nuova ripartizione del punteggio da attribuire al credito
scolastico, ai sensi dell’Articolo 1, capoverso Articolo 3,
comma 6, e dell’Articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1,
e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B, C allegate al D.P.R. n. 323
del 23 luglio 1988 e previste dall’Articolo 11 del medesimo DPR n. 323;

Decreta

Articolo 1

Attribuzione del credito
scolastico

1.Ai
candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno
scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all’attribuzione del punteggio
per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell’articolo3,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della medesima legge.

2.I
nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al
presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere
dall’anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il
terzultimo anno. Nell’anno scolastico 2007/2008 l’applicazione si estenderà
agli alunni delle penultime classi e nell’anno scolastico 2008/2009 riguarderà
anche quelli delle ultime classi.

3.A
decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di
Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che
conseguono la media del "sei".

4.Per
tutti i candidati esterni, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame,
fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in
caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio
conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di
1 punto.

Articolo 2

Recupero dei debiti formativi

1.Il
nuovo regime normativo dei debiti formativi di cui all’articolo 1 della legge
11 gennaio 2007, n. 1, si applica a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007
nei riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo le
modalità definite nel successivo articolo 3.

2.Ai
candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni
scolastici 2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano
ad applicarsi, ai sensi dell’Articolo 3 , comma 1, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge.

Articolo 3

Modalità di recupero dei debiti
formativi

1.Nel
caso di promozione deliberata ai sensi dell’articolo 193-bis, comma 3, del
Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente
scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni
assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze
dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio
nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la
sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia
che, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, gli alunni debbono comunque
saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

2.Di
norma, l’alunno salda il debito formativo nel corso dell’anno scolastico
immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto.
Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che
abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il
Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di
concedere all’alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua
di debito, nel corso dell’ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la
decisione assunta di promuovere alla classe terminale l’alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima
classe, specialmente nel caso in cui l’alunno medesimo sia promosso con debito
formativo relativo anche alla penultima classe.

3.Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni
della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale
dell’anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con
debito formativo nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2007/2008.

4.Nello
scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell’anno terminale il
Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo
dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel terzultimo anno ed
eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di
debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni
interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune
pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente
scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I
risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro
famiglie prima del 15 marzo.

5.Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi
contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del
credito scolastico relativo al terzultimo anno.

6.Il
Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe all’inizio dell’anno
scolastico programmano criteri, tempi e modalità per l’attivazione degli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, definendo
altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe
in ordine all’andamento e agli esiti delle attività di recupero.

7.Il
recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le
discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche
all’interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con
le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.

8.Al
fine di prevenire l’insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di
recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di
programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da
svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l’alunno evidenzia
carenze di preparazione in una o più discipline.

9.I
Consigli di classe, a conclusione degli interventi di recupero, procedono ad
accertare se i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data
idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.

Articolo 4

Articolazione degli interventi di
recupero dei debiti formativi

1.Nella
organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti
formativi può essere adottata anche un’articolazione diversa da quella per
classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere
raggiunti dai singoli alunni.

2.Le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa,
possono attivare gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine
delle lezioni dell’anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.

3.Le
istituzioni scolastiche possono individuare anche modalità diverse ed
innovative di attività di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al
fine di garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello
studente.

Articolo 5

Risorse finanziarie

4.Il
Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti, con propria
delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi di
recupero, anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine
disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali di cui
all’Articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge
n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali risorse provenienti dalle
collaborazioni di cui al comma 3 del precedente articolo.

5.I
criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare
nelle attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di istituto.

Roma, 22 maggio 2007

IL MINISTRO
Fioroni

TABELLA A

(sostituisce
la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.
323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

I anno

II anno

III anno

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 10

6-8

6-8

7-9

NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il
credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere
in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del
corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di
accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe
può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui
appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano
saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel
terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito
scolastico relativo al terzultimo anno.

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e
nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato.

Per la terza classe degli
istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di
qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi
corrisponde M = 6,5).

TABELLA B

(sostituisce
la tabella prevista dall’articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.
323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Esami di idoneità

Media dei voti inseguiti in esami
di idoneità

Credito scolastico (Punti)

M = 6

3

6 < M ≤ 7

4-5

7 < M ≤ 8

5-6

8 < M ≤ 10

6-8

NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da attribuire nell’ambito
delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato
per 2 in
caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un
unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne
l’ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo
anno.

TABELLA C

(sostituisce
la tabella prevista dall’Articolo 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.
323)

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni

Prove preliminari

Media dei voti delle prove
preliminari

Credito scolastico (Punti)

M = 6

3

6 < M ≤ 7

4-5

7 < M ≤ 8

5-6

8 < M ≤ 10

6-8

NOTA – M rappresenta la media dei
voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da attribuire
nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
moltiplicato per 2 o per 3 in
caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso.
Esso va espresso in numero intero.