Lavoro e Previdenza

Wednesday 20 April 2005

Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le modalità di attuazione dell’ articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i l

Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le
modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto.

INPS CIRCOLARE N. 58 del 15.04.2005

SOMMARIO: Benefici previdenziali per i
lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto entro il 2
ottobre 2003. Ambito di applicazione
dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato
dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori esposti all’amianto per periodi
lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Ambito di applicazione dell’articolo 47, comma 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269: lavoratori esposti all’amianto per periodi lavorativi
non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. Termine di
presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto, sia per i lavoratori destinatari della nuova disciplina, sia per i
lavoratori destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005, 180° giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
indicato in oggetto

Introduzione

La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha
pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come
previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le
disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte
dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici
pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti
previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di
rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte
dell’INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003
sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della legge
n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le
indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei
soggetti di cui all’articolo 3, comma 132, della legge
n. 350 del 2003.

Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la sussistenza della condizione dell’esposizione
all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle
disposizioni normative, con l’avvertenza che l’interessato, qualora non
presenti domanda di certificazione all’INAIL nei termini indicati dal decreto
in oggetto, decade dal diritto medesimo.

Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti
l’applicazione delle disposizioni in esame.

A tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla
data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che alla
medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a
dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la
nuova disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto
per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività
con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta
assicurazione.

Parte prima

Disciplina previgente al 2 ottobre 2003

1- Destinatari

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27
ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per
periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano già
maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente
alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto,
l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’articolo 3 entro il termine
di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto”.

Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente
al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni
indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la presentazione
della domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora
provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto ministeriale.

Dalla formulazione della disposizione in esame discende che
il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia
ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della
determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto,
entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano
in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne
vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine
ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale (17 dicembre 2004).

Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente
al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino
in una delle seguenti situazioni:

– siano in possesso di un
certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre
2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;

– abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o
amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività
lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;

– vengano in possesso della certificazione rilasciata
dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;

– ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio
previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui
ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di
certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e
comunque non oltre il 15 giugno 2005.

2- Termine di presentazione della domanda di
certificazione all’INAIL

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del
conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8,
della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso il termine per
la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto.

Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale
all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già
provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione
ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale
Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di
decadenza dal diritto ai benefici.

Giova far presente che detto termine è riferito anche ai
lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6
bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini
della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della circolare
n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei
seguenti soggetti interessati:

– lavoratori che alla data del 2 ottobre
2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento
pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo 13
della citata legge n. 257;

– lavoratori che alla data del 2 ottobre
2003 fruivano di trattamenti di mobilità;

– lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano
definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione
alla domanda di pensionamento.

3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni

Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle
pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto
dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora
seguiti.

Parte seconda

Disciplina vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27
ottobre 2004

1- Destinatari

L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27
ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono
stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali gestita dall’INAIL hanno
diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle
condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.”

L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale
dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci
anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su
otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione
all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione
dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”

Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2
“Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si
intendono le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali
amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti
amianto;

d) coibentazione con amianto,
decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o
macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;

f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione,
sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di
rifiuti contenenti amianto.”

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del
riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività
effettivamente svolta.

2- Termini per la presentazione della
domanda di certificazione all’INAIL ai fini dell’applicazione della nuova
disciplina

Ai fini del riconoscimento del beneficio della
moltiplicazione del periodo di esposizione per il
coefficiente di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione pensionistica,
i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro il 15
giugno 2005.

Gli stessi lavoratori che abbiano già
presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro
il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine
di 180 giorni.

3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali

Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene,
per i destinatari della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici previdenziali previsti per
l’esposizione all’amianto ed altri benefici previdenziali che comportino
anticipazione all’aCcesso al pensionamento ovvero aumento dell’anzianità
contributiva.

Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo 47
della legge n. 326 del 2003 dispone: “I soggetti cui sono
stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente
articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino,
rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso
al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà
di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai
medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo,
qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

La disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori
che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai
fini della determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di
cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri benefici
previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime
pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al
pensionamento o un aumento dell’anzianità contributiva.

I soggetti potenzialmente destinatari sia
del beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti in
anticipazioni dell’accesso alla pensione o aumenti dell’anzianità contributiva,
hanno facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione
della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza.

Nel contesto sopra delineato è
stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se
i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto siano
compatibili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti,
sordomuti, o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela
previdenziale.

Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili i
benefici previdenziali connessi all’esposizione all’amianto con quelli
conseguenti ad un particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti,
sordomuti)”.

4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni

I benefici previsti per i lavoratori che sono stati esposti
all’amianto sono riconosciuti sulla base delle norme
vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.

Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente
nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura
spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non
anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della legge
n. 257/92.

Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con
decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.

5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato
che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13, comma
8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni,
presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere
tenute in apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative
della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato
ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere
anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che,
anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel rispetto
delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio
della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di
esposizione, deve essere costituita apposita evidenza delle relative
domande per l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, del
beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell’emanazione del
D.M. 27 ottobre 2004.

Anche tali lavoratori, qualora
abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto
entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto
termine del 15 giugno 2005.

Parte terza

Disposizioni applicative generali

1- Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata
dall’INAIL

La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere
presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della
domanda di pensione o di ricostituzione.

La medesima certificazione può essere presentata, ai soli
fini dell’indicazione del periodo di esposizione
all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla
domanda di pensione o di ricostituzione.

La certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del
riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall’INAIL per lo
svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività
lavorativa:

a) attività lavorativa soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali gestita dall’INAIL;

b) attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali gestita dall’INAIL.

Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale
è stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento
consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del
diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di
esposizione certificato dall’INAIL.

Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale
è stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto al
riconoscimento consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai
fini della misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione
certificato dall’INAIL.

2- Periodi “misti” di esposizione
cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria
gestita dall’INAIL

Si è posto il problema di stabilire se possa
essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi
di esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria
gestita dall’INAIL, inferiori al decennio.

A riguardo, la disciplina attualmente
vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, l’attività lavorativa svolta
con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003.

Pertanto i periodi di esposizione
all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL,
che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del
beneficio pensionistico ove risulti che si sia complessivamente verificato il
decennio di esposizione. In ogni caso la salvaguardia
del diritto al beneficio consistente nella moltiplicazione per il coefficiente
di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura della pensione può essere
riconosciuto solo per i periodi di esposizione ultradecennale all’amianto
soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre
2003.

In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene
nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.

Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai
fini del diritto che della misura della pensione del periodo di
esposizione soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL e alla
maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del
periodo di esposizione non soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al:

– lavoratore esposto all’amianto per oltre un decennio, per
svolgimento di attività lavorativa soggetta
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno di un decennio,
per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita
dall’INAIL.

Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il coefficiente di 1,25, ai soli fini
della misura della pensione al:

– lavoratore esposto all’amianto per almeno un decennio, per
svolgimento di attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e, per meno di un
decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione
gestita dall’INAIL;

– lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno
un decennio, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e
periodi non soggetti alla medesima che sono entrambi
inferiori al decennio.

3- Pensioni ai superstiti

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai
superstiti di dante causa che, prima del decesso,
aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri
applicativi sopra delineati.

4- Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico

Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai fini
pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da
esposizione all’amianto, non può comunque risultare
superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai
regimi pensionistici di appartenenza.

5- Beneficio per periodi di esposizione
all’amianto in favore di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto

Si rammenta che il comma 7 dell’articolo
13 della legge n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993
prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione
all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.

Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL
una malattia professionale da amianto deve essere
riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il
beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione certificato
dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non
soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.

Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del
riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non
sono soggette ad alcun termine decadenziale.

In seguito ai recenti interventi legislativi è stato chiesto
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il beneficio
in questione possa essere riconosciuto in favore di
lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia
professionale a causa dell’esposizione all’amianto. Ciò nella considerazione
che l’articolo 47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti
lavoratori per i quali sia stata accertata una
malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi del testo
unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo
2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte in cui fa riferimento al
testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini
dell’accertamento della malattia professionale causata dall’esposizione
all’amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo 13, comma 7, che
invece prevedeva che la malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”.

Sulla base di detto parere, anche
ai lavoratori per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia
professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che
della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del
periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.

6- Oneri

Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici
previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a carico dello Stato